I controlli degli strumenti di misura di tipo elettronico: nazionali o MID. I controlli casuali o a richiesta, i controlli in contraddittorio e la vigilanza

I controlli casuali

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L'art. 5 del D.M. 93/2017 dispone al comma 1: "I controlli casuali degli strumenti in servizio sono effettuati dalle Camere di commercio, a intervalli casuali, senza determinata periodicità e, compatibilmente con le esigenze di sicurezza e continuità dei servizi, senza preavviso, pur garantendo il contraddittorio; la Camera di commercio registra sul libretto metrologico l'esito del controllo".

E' un'importante tipicità di controllo in quanto è svolta su strumenti in servizio, ovvero impiegati in uno o più scopi c.d. legali, caratterizzati dal fatto di avvenire senza preavviso per i titolari degli strumenti ed anche sull'operato degli Organismi che svolgono le operazioni di Verificazione periodica di cui sono titolari esclusivi.

E' un caso tipico di uso del potere legittimo rientrante nella c.d. "discrezionalità" della Pubblica Amministrazione. Ovviamente l'esercizio di detto potere deve avvenire con il rispetto delle modalità normative pertinenti: ad esempio, così come disposto nel D.M. in parola, con la garanzia del contraddittorio.

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I controlli a richiesta

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L'art. 5 del citato D.M. 93/2017, così dispone al comma 2: "Sono altresì eseguiti controlli in contraddittorio nel caso in cui il titolare di uno strumento o altra parte interessata nella misurazione ne faccia richiesta alla Camera di commercio competente per territorio; i costi dei controlli in contraddittorio, in caso di esito positivo del controllo, sono a carico del soggetto richiedente".

Qui cominciano a rilevarsi già difficoltà sulla concreta realizzazione dei suddetti controlli. E' preliminare affermare che, generalmente, tale richiesta è avanzata dal Consumatore/Utente il quale ha sentore che il distributore di carburante, oppure il contatore del gas o di energia elettrica non funzionino correttamente: è il caso in cui, nel caso di erogazione di carburante, l'indicatore di livello presente sul cruscotto dell'autoveicolo, non segni una percentuale di riempimento del serbatoio compatibile con quanto attestato sulla testata contometrica del distributore.

Nel caso di contatori di gas e di energia elettrica attiva, il sentore nasce in corrispondenza di consumi attestati nelle bollette del gas ed elettricità, che l'Utente/Consumatore ritiene eccessivi rispetto a quelli usualmente presenti, in media, nelle bollette precedenti.

Per come la citata disposizione prevede, l'istanza va rivolta alla CCIAA competente per territorio - ove è collocato lo strumento da controllare - la quale chiederà di anticiparne i costi - seppur la disposizione prevede che, "i costi dei controlli in contraddittorio, in caso di esito positivo del controllo, sono a carico del soggetto richiedente": una formulazione del genere è quanto meno scoraggiante per il Consumatore, atteso che, i suddetti controlli verranno svolti presso Laboratori degli Organismi abilitati - quelli che possono svolgere la Verifica Periodica - il cui costo è di gran lunga superiore a qualche decina di Euro.

Meglio sarebbe stato se la disposizione avesse previsto sin dalla richiesta, che il costo fosse stato a carico della Parte soccombente.

Un inciso importante. In diversi contratti di somministrazione di acqua, gas ed elettricità è previsto che l'Utente, in caso di sospetto irregolare funzionamento dello strumento di misura, possa rivolgersi al Fornitore del relativo servizio. Sul sito di Arera vi è la comunicazione con la quale è detto: "Il cliente che vuole controllare se il contatore funziona correttamente deve presentare una richiesta di verifica al suo venditore, secondo le modalità previste dallo stesso".

Discende subito un grave problema: la verifica fatta dal Distributore non ha alcun valore legale. Nel settore dei Contatori elettrici, solo se la verifica è svolta presso uno dei 5 Laboratori abilitati, ha valore legale: beninteso con il rispetto del principio del contraddittorio; ovverosia la Verifica sarà svolta alla presenza delle Parti e dell'Ispettore metrico della CCIAA competente territorialmente rispetto all'ubicazione del laboratorio.

Ovviamente, le suddette operazioni dovranno svolgersi secondo i dettami e prescrizioni di cui al più volte citato D.M. 93/2017 con relativa redazione delle schede presenti nel citato provvedimento del MISE, ove annotare i risultati ottenuti: ciò in funzione della categoria dello strumento di misura sottoposto a controllo.

Per alcuni tipi di strumenti elettronici, quali quelli dei quali è già analizzata la diversità dei controlli in ordine all'esame comparativo del software - ovvero il fatto che per taluni strumenti quali i distributori di carburanti ed i contatori di energia elettrica non è stato previsto il controllo sul software metrologico -, ciò costituisce un elemento non solo impediente ai fini dell'esecuzione del controllo, ma addirittura dirimente!

Anzi, avendo il software metrologico l'importante e fondamentale ruolo di essere il responsabile delle funzioni metrologiche dello strumento, una sua irregolare variazione rispetto a quello presente nel "Tipo" omologato, ha effetti ablativi sulla Certificazione medesima e ciò determina l'impossibilità di procedere legittimamente ai controlli.

L'art. 5 del citato D.M. 93/2017, così dispone al comma 3: "Nei controlli di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate, secondo i casi, una o più delle prove previste per la verificazione periodica, e gli strumenti di misura utilizzati per i controlli rispettano le prescrizioni di cui all'allegato II; detti controlli sono eseguiti, ove occorra, con l'ausilio di un organismo di cui alla lettera q) dell'articolo 2".

Pertanto, per certe categorie di strumenti, purtroppo, la mancata previsione del controllo sulla "conformità del software", sterilizza, in radice, l'efficacia del controllo medesimo: il cittadino/consumatore rimane sostanzialmente non tutelato.

La vigilanza sugli strumenti

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L'art. 6, comma b) del D.M. 93/2017 così dispone: "la vigilanza del mercato ha lo scopo di assicurare che gli strumenti immessi sul mercato o importati sono stati sottoposti alle necessarie procedure di accertamento della conformità, che i requisiti di marcatura e di documentazione sono stati rispettati e che sono stati progettati e fabbricati in conformità con i requisiti previsti dalla pertinente normativa";

La vigilanza è svolta dagli Ispettori metrici delle CCIAA, muniti della qualifica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria e da altri Organi di P.G. a competenza generale: quali l'Arma dei Carabinieri, il Corpo della Guardia di Finanza e la Polizia Locale. Di sovente accade che la Vigilanza sia svolta anche congiuntamente da più Autorità sopraelencate: non è raro che il reato di alterazione di strumenti di misura - art. 472 c.p. - sia funzionale alla commissione e/o occultamento di reato più grave, quale ad esempio l'evasione dell'Accisa e IVA di prodotti petroliferi illecitamente movimentati nella filiera commerciale di pertinenza.

La Vigilanza è il più delle volte, attività la cui azione propulsiva è costituita da esposti/denuncia inoltrati da parte di terzi, oppure da parte della stessa Autorità Giudiziaria cui la denuncia è pervenuta, che ne dispone la delega per competenza ratione materiae, con il conseguente obbligo di riferirne gli esiti all'A.G. delegante.

E' appena il caso di ribadire che il denunciante, di cui deve essere garantita assolutamente la riservatezza dell'identità vs. terzi, ha diritto di sapere dall'Organo che riceve la denunzia, gli estremi di assunzione agli atti dell'Ufficio che la riceve: nessuno presenterebbe denunzia o segnalazione di un fatto illecito se la sua identità fosse comunicata al denunciato o altri soggetti estranei al procedimento; l'Organo che la riceve, a meno che la denuncia sia manifestamente infondata, ha l'obbligo giuridico di coltivarla.

Anche in tale fattispecie gli Organi di Vigilanza patiscono delle stesse limitazioni, in quanto ad efficacia, derivanti dall'ingiustificata, immotivata ed irragionevole disparità di trattamento derivante dalla declinazione della tipicità dei controlli da svolgere: per alcuni strumenti deve essere svolto il controllo di conformità del software, su altri no.

La Direttiva MID, però, al riguardo aveva già disposto, in epoca ante l'entrata in vigore del D.M. 93/2017, quanto di seguito indicato.

All'art. 7.6 dell'Allegato I - Requisiti Essenziali - è stato così disposto: "Uno strumento di misura deve essere concepito in modo da consentire il controllo delle sue funzioni successivamente alla sua commercializzazione e al suo impiego. Se necessario dovranno essere previsti come parte dello strumento un'attrezzatura speciale o un software ai fini di tale controllo. La procedura di prova va descritta nel manuale d'istruzioni".

Pertanto, gli Organi di Vigilanza devono essere messi in grado di esaminare le funzioni dello strumento a mezzo del manuale di istruzioni ove rivenire anche la procedura di prova.

Inoltre nel successivo punto 9.3, è disposto: "Lo strumento deve essere corredato di informazioni sul suo funzionamento, a meno che lo strumento stesso sia tanto semplice da renderlo superfluo. Le informazioni devono essere di facile comprensione e includere, se del caso:

  • condizioni di funzionamento nominali;
  • classi di ambiente, meccanico ed elettromagnetico;
  • limiti di temperatura superiore e inferiore, possibilità di condensazione, utilizzazione in luogo chiuso o aperto;
  • istruzioni relative all'installazione, alla manutenzione, alle riparazioni, alle messe a punto consentite;
  • istruzioni per il corretto funzionamento ed eventuali condizioni speciali di utilizzo;
  • requisiti di compatibilità con interfacce, sottounità o strumenti di misura".

Pertanto, in ragione del declinato rango delle fonti del diritto, una direttiva comunitaria prevale su un atto amministrativo quale un Decreto ministeriale.

Aggiungasi inoltre quanto previsto all'art. 8, comma d) del D.M. 93/2017, che dispone, tra gli obblighi dei titolari degli strumenti "conservano il libretto metrologico e l'eventuale ulteriore documentazione prescritta".

Da ultimo, gli stessi titolari hanno l'obbligo di consegnare, a richiesta, la Dichiarazione scritta di Conformità dello strumento di misura.

Cav. Claudio Capozza


Foto: Foto di Jens P. Raak da Pixabay.com
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