La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 14321/2007) ha stabilito che "ai fini dell'accertamento della comoda divisibilità degli immobili ex art. 720 c.c. ed anche della individuazione del titolare della quota maggiore onde poter applicare il criterio preferenziale previsto dalla norma ora citata, deve aversi riguardo alla situazione esistente al momento della divisione e, quindi, a quella della relativa pronuncia giudiziale, e non al tempo dell'apertura della successione, tenuto conto pertanto anche delle successive vicende negoziali e della eventuale concentrazione delle quote in capo ai coeredi".
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