Il tribunale di Ravenna ha riconosciuto un risarcimento con personalizzazione massima per l'infortunio subito dal lavoratore nell'alloggio fornito dal datore di lavoro

Risarcimento infortunio lavoratore

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Il Tribunale di Ravenna, in una recente sentenza (sotto allegata), riferita ad un lavoratore assistito dallo studio degli scriventi, si è soffermato sul tema dell'estensione della responsabilità datoriale per il danno alla salute subito dal lavoratore nell'alloggio fornito dalla parte datoriale, riconoscendo la massima della personalizzazione anche in assenza di considerazioni di tipo medico-legale sul punto.

La vicenda ha per protagonista un giovane chef, con una promettente carriera davanti, che lavorava come stagionale presso una struttura alberghiera. A causa di un lieve infortunio, per alcuni giorni non poteva prestare attività lavorativa, permanendo presso l'alloggio fornitogli dal datore di lavoro. Tuttavia, a causa delle condizioni precarie del lavandino (più volte denunziate) presente nel bagno di tale unità abitativa, il dipendente si feriva gravemente al braccio destro, venendo immediatamente soccorso e dovendosi sottoporre a molteplici terapie ed interventi chirurgici.

Il datore di lavoro ha negato la propria responsabilità, rifiutandosi di risarcire gli ingenti danni subiti dal lavoratore.

Quest'ultimo, pertanto, ha agito in giudizio, affermando la riconducibilità dell'infortunio al datore di lavoro ex art. 2087 c.c. e, comunque, ex artt. 2043 e 2051 c.c., richiedendo il risarcimento del pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale subito.

Il datore di lavoro e la relativa compagnia assicurativa si sono costituiti, non riconoscendo la natura lavorativa dell'infortunio, sostenendo che il bagno dell'alloggio fosse in perfette condizioni e, dunque, attribuendo una eventuale responsabilità allo stesso infortunato che - secondo la tesi difensiva - avrebbe danneggiato il lavandino durante un presunto scatto d'ira.

L'ambito applicativo dell'art. 2087 c.c.

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Il Tribunale di Ravenna ha accolto le argomentazioni del lavoratore, sottolineando come la circostanza che il dipendente non fosse in turno e non stesse svolgendo attività lavorativa al momento dell'infortunio non rilevi ai fini della natura del sinistro e della connessa responsabilità datoriale.

Infatti, l'obbligo del datore di lavoro di tutelare l'integrità psicofisica dei propri dipendenti (consacrato nell'art. 2087 c.c.) si estende anche oltre l'esecuzione della prestazione lavorativa strettamente intesa: l'alloggio assegnato dal datore al proprio dipendente, infatti, può considerarsi alla pari del luogo di lavoro, con la conseguenza che le relative condizioni devono essere tali da non mettere a repentaglio la salute dei lavoratori.

Pertanto, la responsabilità del sinistro avvenuto presso l'alloggio fornito dal datore di lavoro sorge esclusivamente in capo a quest'ultimo, che non ha fornito prova di avere adeguatamente tutelato l'integrità psicofisica dei propri dipendenti, come imposto dalla legge.

La personalizzazione del danno biologico

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Accertata la responsabilità datoriale dell'infortunio, il Tribunale di Ravenna, nel quantificare il danno, supera condivisibilmente i c.d. "automatismi" risarcitori, ovvero la liquidazione automatica e sterile del quantum dovuto sulla sola base dell'applicazione delle tabelle di Milano.

Infatti, la legge prevede che il ristoro economico debba essere commisurato non solo alle caratteristiche specifiche del soggetto che ha subito il danno, ma anche al modo in cui tale danno ha influenzato concretamente lo svolgimento della sua vita; tale operazione prende il nome di "personalizzazione" dell'importo risarcitorio.

Affinché siffatta personalizzazione venga riconosciuta giudizialmente, è necessario dimostrare le effettive conseguenze dell'infortunio sullo stile di vita del danneggiato e, in particolare, le ripercussioni del danno sul suo percorso professionale, sulle sue abitudini e sugli interessi coltivati.

Si tratta di una dimostrazione spesso complessa, in quanto richiede la capacità di valorizzare i giusti elementi concreti, supportandoli con documentazione pertinente e testimonianze.

Nel caso oggetto della sentenza in esame, il Giudice del lavoro di Ravenna ha correttamente evidenziato, anche in assenza di considerazioni medico-legali sul punto e facendo riferimento anche pregressi attività lavorative del ricorrente e della sua età, che il danno subito al braccio dal nostro assistito avrebbe comportato un notevole pregiudizio alla carriera da chef appena intrapresa, la quale, notoriamente, richiede l'uso delle mani: sulla base di questo complessivo quadro probatorio e di tutti gli elementi ritualmente dedotti in giudizio, il giudicante ha pertanto provveduto a liquidare il risarcimento del danno comprensivo del massimo incremento a titolo di personalizzazione.


Avv. Francesco Chinni e Avv. Sergio Di Dato

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