I provvedimenti indifferibili ed urgenti ex art. 473-bis.15 c.p.c. nei giudizi di separazione e familiari

L'art. 473-bis.15 c.p.c.

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Il nuovo articolo 473- bis.15 c.p.c. regolamenta i provvedimenti indifferibili nei giudizi familiari. La norma stabilisce che il giudice, nelle ipotesi di pregiudizio imminente e irreparabile emetta, inaudita altera parte, provvedimenti nell'interesse dei figli e delle parti.
Tali provvedimenti sono volti ad anticipare e ampliare il contenuto del decreto presidenziale, richiamando la disciplina sul processo cautelare prevista dall'articolo 669- sexies, 2 co., c.p.c. e possono anche essere emessi durante il prosieguo del giudizio.
Il giudice, concessi i provvedimenti indifferibili, deve fissare l'udienza per la convalida, quando ha prestato deroga al contraddittorio entro i successivi quindici giorni.

I provvedimenti possono, in tutto o in parte, anticipare i provvedimenti di merito riguardanti i figli e, nei limiti delle domande proposte, le parti.

La norma - introdotta con decorrenza dall'1.3.2023 dal D.Lgs. n. 149/2022 - prevede, infatti, che "in caso di pregiudizio imminente e irreparabile o quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione dei provvedimenti, il presidente o il giudice da lui delegato, assunte ove occorre sommarie informazioni, adotta con decreto provvisoriamente esecutivo i provvedimenti necessari nell'interesse dei figli e, nei limiti delle domande da queste proposte, delle parti. Con il medesimo decreto fissa entro i successivi quindici giorni l'udienza per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti adottati con il decreto, assegnando all'istante un termine perentorio per la notifica".

Nella legge delega, il comma 23 lett. f dell'art. 1, stabiliva che il Giudice dovesse "prevedere con la fissazione della data l'indicazione del termine per la notificazione del ricorso e del decreto e del termine per la costituzione della parte convenuta, con possibilità per il giudice relatore di assumere provvedimenti d'urgenza nell'interesse delle parti e dei minori prima dell'instaurazione del contraddittorio, quando ciò potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento o in presenza di pregiudizio imminente ed irreparabile, fissando l'udienza di comparizione delle parti per la conferma, modifica o revoca di tali provvedimenti entro i successivi quindici giorni".

Tale previsione è stata collocata e riordinata nell'ambito del Libro II in cui è stato inserito il Titolo IV bis «Norme in materia di persone, minorenni e famiglia «e precisamente nel CAPO II relativo al «Procedimento» in cui troviamo l'art. 473-bis.15 «Provvedimenti indifferibili».

Requisiti essenziali

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La formulazione letterale della norma chiaramente ammette la possibilità che detti provvedimenti possano essere adottati anche inaudita altera parte, perché la convocazione delle parti potrebbe pregiudicarne l'attuazione.

Si tratta di provvedimenti che, al ricorrere dei presupposti previsti dalla norma (in caso di "pregiudizio imminente e irreparabile" o "quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione"), si rendono necessari "nell'interesse dei figli e delle parti".

Requisito essenziale deve far riferimento a possibili misure a carattere anticipatorio, rispetto alle quali vi sia la necessità di neutralizzare il rischio di un pregiudizio imminente e irreparabile connesso alla previa instaurazione del contraddittorio.

Si tratta dello stesso requisito che l'art. 700 c.p.c. prevede per la concessione dei provvedimenti d'urgenza, benché anche per questi ultimi l'art. 669-sexies, comma 2, c.p.c. richieda che per essere autorizzati inaudita altera parte vi sia il pericolo che "la convocazione della controparte [possa] pregiudicare l'attuazione del provvedimento".

Il secondo requisito coincide perfettamente con quello previsto dall'art. 669-sexies, comma 2, c.p.c. con riguardo alla tutela cautelare ordinaria, e fa riferimento, verosimilmente, ad eventuali provvedimenti provvisori a carattere conservativo, laddove si corra il rischio che a causa dell'instaurazione del contraddittorio la controparte venga a conoscenza della misura provvisoria richiesta e modifichi lo status quo al fine di renderla concretamente inattuabile.

La norma costituisce una novità e risponde all'esigenza, manifestatasi nella pratica applicazione, di invocare provvedimenti cautelari nel lasso di tempo tra il deposito del ricorso per la separazione, lo scioglimento del matrimonio o dell'unione civile e l'udienza presidenziale.

Il legislatore ha voluto, con l'introduzione di questa disposizione, anticipare il più possibile - e, dunque, anche prima dell'instaurazione del giudizio di merito - in casi di urgenza, l'adozione di quei provvedimenti (appunto, "temporanei e urgenti"), un tempo disciplinati dall'art. 708 c.p.c. e all'art. 4, comma 5°, l. n. 898/1970 e che ora trovano la loro regolamentazione nell'art. 473-bis.22 c.p.c.

Si vuole dire, in altre parole, che se l'art. 473-bis.15 fosse ritenuto applicabile soltanto in corso di causa, esso finirebbe con il divenire una sorta di "duplicato" dell'art. 473-bis-22.

Provvedimenti a contraddittorio differito

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La disciplina dell'art. 473-bis.15 c.p.c. prevede come "regola" l'adozione di questi provvedimenti a contraddittorio differito, lascia intendere che non vi siano ostacoli all'applicazione di tale istituto ancora prima dell'instaurazione del giudizio di separazione o di divorzio.

Né in senso contrario parrebbe deporre la circostanza che non via sia un meccanismo di raccordo tra la fase "ante causam" e il giudizio successivo, ben potendo ipotizzarsi che i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 473-bis.15 possano essere revocati o modificati in un secondo momento, ad esempio in sede di adozione dei provvedimenti ex art. 473-bis.22.

E, d'altra parte, la stessa rubrica dell'articolo in esame "provvedimenti indifferibili" sembra avvalorare questa interpretazione.

Diversamente non sarebbero più "indifferibili" quei provvedimenti che potrebbero che essere adottati solo in corso di causa.

E una interpretazione che limitasse l'ambito di applicazione dell'art. 473-bis.15 soltanto in causa finirebbe con il lasciare irragionevolmente priva di tutela la fase antecedente all'introduzione del giudizio.

La riforma coglie il profilo differenziale necessario del rito e introduce, superando le difficoltà del recente passato, l'ammissibilità anche di una misura provvisoria inaudita altera parte, concessa al momento stesso del deposito del ricorso, quando vi è rischio di un pregiudizio imminente e irreparabile ovvero qualora la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento.

La norma colma la lacuna del recente passato, che induceva i ricorrenti a tentare la via del provvedimento d'urgenza, ma costituisce un interessante richiamo alla disciplina dedicata all'istituto dal processo cautelare uniforme.

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