Operativa dall'8 febbraio la legge 6/2024 recante "Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici"

Sanzioni beni culturali: cosa prevede la legge 6/2024

La legge n. 6/2024 (sotto allegata) introduce nuove sanzioni di tipo amministrativo in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici.

In particolare, l'art. 1, comma 1, della legge prevede, oltre alle sanzioni penali applicabili, una sanzione pecuniaria da euro 20.000 a euro 60.000 a carico di chiunque "distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, ove previsto, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui".

Il comma 2 della medesima norma, stabilisce invece che, al di fuori dei casi sopracitati e ferme restando le sanzioni penali applicabili, chiunque "deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina i beni culturali ad un uso pregiudizievole per la loro conservazione o integrità ovvero ad un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 40.000".

Di particolare importanza è la disposizione contenuta al comma 4 dell'art 1, ove è previsto che "I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 sono versati ad apposito capitolo del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati al Ministero della cultura affinché siano impiegati prioritariamente per il ripristino dei beni".

Beni culturali: modifiche al codice penale

La legge n. 6/2024 ha introdotto alcune modifiche anche sul codice penale.

In particolare, l'art. 2 interviene sull'articolo 518-duodecies c.p., primo comma, circoscrivendone l'applicabilità. Invero, il legislatore, con la novella in esame, ha stabilito che la condotta di colui che "rende in tutto o in parte inservibili, ove previsto," "beni culturali o paesaggistici propri o altrui" è punibile con la "reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000". Nella precedente versione, la norma non contemplava l'inciso ",ove previsto,", con la conseguenza che la suddetta condotta incriminata non era soggetta a tale limite.

L'art. 3 del nuovo testo di legge modifica il terzo comma dell'art. 635 c.p., che viene riscritto nei seguenti termini "Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro"

L'articolo 4, invece, apporta delle modifiche all'art. 639 c.p., in particolare la multa, di cui al primo comma, a carico di chi "deturpa o imbratta cose mobili altrui" è innalzata da euro 103 ad euro 309.

Al secondo comma dell'art. 639 c.p. è invece introdotto il seguente nuovo periodo "Se il fatto è commesso su teche, custodie e altre strutture adibite all'esposizione, protezione e conservazione di beni culturali esposti in musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro".

Infine, la legge n. 6/2024, dopo il terzo comma dell'art. 639 c.p., ne aggiunge un altro, del seguente tenore "Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con le pene di cui ai commi precedenti, raddoppiate".

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