Con legge del 7 dicembre 2023, n. 193 è stato approvato il testo normativo contenente le "Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche"

Diritto all'oblio: a chi è rivolta legge

La novella disciplina, introdotta con legge n. 193/2023 (sotto allegata), è rivolta alle persone guarite da patologie oncologiche, al fine di garantire loro un regime di parità di trattamento, non discriminazione e garanzia del diritto all'oblio, in attuazione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, degli articoli 7, 8, 21, 35 e 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché dell'articolo 8 della CEDU. A tal proposito il testo normativo consente a tali soggetti, nei casi previsti dalla legge stessa, di non fornire informazioni né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica.

Quali sono le informazioni protette dal diritto all'oblio oncologico

La legge si preoccupa di intervenire in ambiti fortemente influenzati dallo status di ex paziente oncologico e che rappresentano al contempo materie di rilevante interesse economico, sociale e personale per il cittadino.

Di seguito si riportano alcuni degli interventi di maggiore rilevanza.

Servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi

L'articolo 2 della legge n. 193/2023 si occupa di regolamentare il diritto all'oblio in tema di attività bancarie ed assicurative. A tal proposito, la norma stabilisce che "non è ammessa la ri­chiesta di informazioni relative allo stato di salute della persona fisica contraente concer­nenti patologie oncologiche da cui la stessa sia stata precedentemente affetta e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza epi­sodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta. Tale periodo è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventune­simo anno di età".

La norma prosegue stabilendo che "nei contratti concernenti operazioni e servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi nonché negli altri contratti di cui al comma 1, stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, la violazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 determina la nullità delle singole clausole contrattuali difformi rispetto ai principi di cui al comma 1 e di quelle a esse connesse e non comporta la nullità del contratto, che rimane valido ed efficace per il resto. La nullità opera soltanto a vantaggio della persona fisica contraente ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento".

Adozione e affidamento

Di rilevante importanza è anche l'intervento operato dalla legge in esame in tema di adozione e di affidamento. Nella specie sono state apportate alcune modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di procedure di adozione.

A tal riguardo l'art. 3, comma 1, ha stabilito che il comma 4 dell'articolo 22 della suddetta legge, venga modificato nei seguenti termini "Le indagini (..) concernenti la salute dei richiedenti non possono riportare informazioni relative a patologie oncologiche pregresse quando siano trascorsi più di dieci anni dalla conclusione del trattamento attivo della patologia, in assenza di recidive o ricadute, ovvero più di cinque anni se la patologia è insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età".

È inoltre previsto che "con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione per le adozioni internazionali, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1".

Procedure concorsuali

Altro ambito di rilevante interesse per il cittadino è quello dell'"Accesso alle procedure concorsuali e selettive, al lavoro e alla formazione professionale" di cui si occupa l'art. 4 del testo di legge, stabilendo, in particolare che "è fatto divieto di richiedere informazioni relative allo stato di salute dei candidati medesimi concernenti patologie oncologiche da cui essi siano stati precedentemente affetti e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta. Tale periodo è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventune­simo anno di età".

Nella medesima direzione muove il comma 2 della norma ove è previsto che "Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni di pazienti oncologici iscritte nella sezione Reti associative del Registro unico nazionale del Terzo settore (…) possono essere promosse (…) specifiche politiche attive per assicurare, a ogni persona che sia stata affetta da una patologia oncologica, eguaglianza di opportunità nell'inserimento e nella permanenza nel lavoro, nella fruizione dei relativi servizi e nella riqualificazione dei percorsi di carriera e retributivi".

Scarica pdf legge n. 193/2023

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