Interessante sentenza della Corte di Appello di Firenze in tema di attività equestre

Incidente durante corso di equitazione

[Torna su]

All'origine del contenzioso un brutto incidente durante un corso di equitazione. Il cavallo montato da Caia, minorenne e allieva principiante, parte al galoppo facendola prima scivolare lungo il suo fianco e poi cadere. Colpita alla testa da uno zoccolo Caia riporta importanti lesioni al volto. In primo grado il centro ippico viene condannato, ex art. 2050 c.c., al risarcimento - in favore di Caia - del danno patrimoniale e non patrimoniale aumentato, quest'ultimo, nella sua componente di danno biologico permanente, per la personalizzazione della percentuale massima consentita. Respinta, invece, la domanda di manleva spiegata dal centro ippico nei confronti della compagnia di assicurazione ritenendosi assente la relativa copertura assicurativa. Proposto appello, parte soccombente (il centro ippico) contesta la personalizzazione del danno biologico e l'esclusione dell'applicabilità al caso di specie della copertura assicurativa ritenendo questa esclusione una sorta di "vanificazione" del rischio assicurato.

Resta invece coperta da giudicato l'an della responsabilità del centro ippico.

La "non giustificata" personalizzazione del danno biologico

[Torna su]

La Corte d'appello (sent. n. 1731/2023) accoglie il motivo di impugnazione riferito alla ingiustificata personalizzazione del danno biologico. Tale accoglimento trova ragione nel presupposto per cui le conseguenze pur diverse di una lesione alla salute sono tutte inquadrabili in due gruppi. Quelle comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità e quelle peculiari del caso concreto, che rendono il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili. Mentre le prime presuppongono la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità, le seconde esigono la prova concreta dell'effettivo e maggior pregiudizio sofferto (appunto la c.d. la personalizzazione).

A dire della Corte fiorentina il rilievo deturpante delle cicatrici riportate al volto della ragazza, così come il presumibile disagio che queste possono determinare nella vita di una giovane, sono diretta ed inevitabile conseguenza delle lesioni subite da Caia e che avrebbero causato le medesime problematiche in qualsiasi altro soggetto con le stesse menomazioni e della stessa età. Nel caso di specie, conclude la Corte, non risulterebbe provato alcun profilo tale da giustificare un grado di conseguenze superiori alla media dei soggetti interessati dalle medesime lesioni, ovvero peculiari in relazione alla specifica attività, e/o tipologia di vita. Argomentazione in linea con Cass. civ. n. 5865/2021 per cui "soltanto in presenza di circostanze 'specifiche ed eccezionali', tempestivamente allegate dal danneggiato, che rendano il danno concreto più grave di quello che le medesime lesioni avrebbero causato ad una diversa persona della stessa età, è consentito incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio".

Il motivo d'appello relativo alla copertura assicurativa

[Torna su]

Come anticipato, in primo grado la domanda di manleva proposta dal centro ippico nei confronti dell'assicurazione è stata respinta sulla base del tenore letterale dell'art. 52 delle condizioni di polizza secondo cui "non sono viceversa considerati terzi i cavalieri che montano i cavalli'. Avendo il danno in questione riguardato un cavaliere (Caia) nel corso di una lezione di equitazione, tale circostanza è stata ritenuta dirimente per l'applicazione di quanto disposto dal richiamato art. 52 delle condizioni di polizza Un vulnus per il convenuto (e soccombente) centro ippico che aveva ragionevolmente supposto - coerentemente con la natura dell'attività svolta -che la polizza in questione fosse stata stipulata principalmente proprio per avere una copertura con riferimento ai danni subiti dai cavalieri a causa dei cavalli (cadute da cavalli, calci dei cavalli, ecc.).

Una interpretazione - quella del giudice di prime cure - che -a dire dell'appellante - non ha tenuto conto delle regole generali di interpretazione del contratto e, in particolare, delle clausole contrattuali ivi previste e del loro tenore complessivo.

La sussistenza della copertura assicurativa in favore del centro ippico

[Torna su]

La Corte d'appello di Firenze ritiene di pregio i motivi di appello svolti dal centro ippico. Partendo dal presupposto che ai sensi dell'art. 1363 c.c. la comune intenzione delle parti si desume dall'esame complessivo delle diverse clausole, occorre necessariamente considerare che, motiva la Corte, l'art. 52 delle condizioni di polizza deve essere interpretato, coerentemente alla sua dichiarata finalità, in termini di allargamento delle fattispecie di rischio oggetto del contratto, tenendo conto però di quanto si legge all'art. 45 (che riferisce la copertura assicurativa a tutti i fatti lesivi o dannosi verificatisi in conseguenza di fatti accidentali verificatisi in relazione ai rischi per i quali è stata stipulata l'assicurazione) e all'art. 44 in cui sono contemplate tutte le attività sportive e associative rientranti negli scopi associativi, compresi, per quanto qui di interesse, i corsi di equitazione.

Ciò detto, nell'ottica di una interpretazione delle clausole che non le privi di senso effettivo e sia secondo buona fede, non può non operare la garanzia assicurativa genericamente sussistente ex art. 44 - 48 della polizza. Garanzia riferita ai fatti lesivi verificatisi nei confronti di soggetti tesserati in occasione (anche) delle attività relative ai corsi di equitazione, e come tali ricomprendenti i rischi relativi ai danni cagionati dai cavalli, che dell'attività in oggetto rappresentano il fulcro. E se una interpretazione secondo buona fede delle suddette clausole non può autorizzare ad escludere dai danni determinati dai cavalli proprio le cadute dagli stessi, nella copertura assicurativa di cui agli artt. 44 - 48 rientra anche la caduta da cavallo di cui è causa, avvenuta durante un corso di equitazione. Situazione alla quale - precisa la Corte - non appare applicabile la limitazione di cui all'art. 52 che è invece riferita all'estensione della garanzia ai danni arrecati dai cavalli durante manifestazioni sportive e gare (osservandosi peraltro che l'appellativo di 'cavaliere' mal si attaglierebbe ad un allievo di un corso base di equitazione).

Nello specifico contesto delle manifestazioni e delle gare ippiche, ovvero degli allenamenti agonistici, non appare infatti priva di una sua logica l'esclusione del danno al cavaliere che monta il cavallo che ha provocato il danno scontrandosi con altro cavallo: si tratta di circostanze e di nozioni (ivi compreso l'appellativo di 'cavaliere') che si attagliano infatti ad attività di soggetti di una certa esperienza che nell'ambito agonistico mettono in campo condotte di elevato rischio.


Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: