L'amministratore di condominio che pretende compensi aggiuntivi deve provare di aver ricevuto incarichi ulteriori non ricompresi nelle attività normalmente rientranti nelle proprie attribuzioni. Ciò perché il compenso pattuito all'atto della nomina riguarda tutta l'attività eseguita nell'interesse del condominio. Così il tribunale di Taranto con la sentenza n. 2602/2023 (sotto allegata).
Per il tribunale di Taranto, l'amministratore che pretenda compensi aggiuntivi deve dimostrare di aver ricevuto speciali incarichi
Nella vicenda, un condominio conveniva in giudizio l'amministratore nominato e successivamente revocato e sostituito a causa di gravi irregolarità, tra cui indebiti prelievi e percezione di maggiori compensi non giustificati e non dovuti, ulteriori rispetto a quelli pattuiti.
Per il giudice pugliese, la domanda attrice proposta in via principale risulta fondata e meritevole di accoglimento.
Osserva infatti il Tribunale come "le attività poste in essere dal convenuto e asseritamente ricondotte in ambito distinto e ulteriore rispetto a quelle proprie dell'amministratore di condominio siano in realtà tutte attività che rientrano a pieno titolo nelle normali attribuzioni in capo al rappresentante dell'ente di gestione, il quale è odiernamente, tanto più all'esito delle modifiche introdotte con la L. 11 dicembre 2012, n. 220, concepito non solo quale organo esecutivo delle decisioni assunte dall'assise assembleare e finanziario per ciò che attiene alla riscossione dei contributi, alla erogazione delle spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni, ma altresì quale soggetto deputato alla esecuzione, con ampio margine di autonomia, di tutte le necessarie e opportune azioni conservative, di recupero e di tutela riferite ai beni comuni, come chiaramente risulta dalle disposizioni contenute negli artt. 1129, 1130 e 1131 c.c.".
Conseguentemente, "il compenso richiesto dall'amministratore in assemblea, al momento della sua nomina, non può che essere omnicomprensivo, dovendo dunque riguardare tutta l'attività gestoria eseguita, senza che possa configurarsi la spettanza di compensi ulteriori per lo svolgimento di lavori o per attività connesse alla vita condominiale (cfr. per tutti Tribunale di Firenze Sentenza n. 441/2021 del 24 febbraio 2021)".
Peraltro, nella specie, non vi è prova nella documentazione acquisita al giudizio del conferimento da parte del condominio di ulteriori incarichi in capo al convenuto, distinti da quello di amministrazione, così come peraltro accertato anche in sede di consulenza d'ufficio, ulteriore circostanza che conduce alla conclusione della non spettanza dei compensi percepiti in misura maggiore rispetto a quelli previsti in sede di nomina.
Per cui, la domanda è accolta e l'ex amministratore condannato alla restituzione in favore del condominio della somma indebitamente percepita, maggiorata degli interessi legali dai singoli pagamenti ricevuti, sino all'effettivo soddisfo, nonché al pagamento delle spese processuali.
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