L'amministratore di condominio al momento della nomina deve specificare nel preventivo da sottoporre all'assemblea, a pena di nullità, l'importo che gli è dovuto come compenso per l'attività da svolgere per il condominio

Nessun compenso extra all'amministratore condominiale se non è concordato

All'amministratore non spetta il compenso extra per attività che non sono state precedentemente concordate e che lo stesso non ha richiesto espressamente al momento della nomina. Da qui la condanna alla restituzione.

Questa la decisione contenuta nella sentenza n. 159/2023 (sotto allegata) del Tribunale di Milano, emanata al termine della controversia che si va a descrivere.

Un Condominio agisce in giudizio contro l'amministratore affinché venga accertata la sua responsabilità derivante dalla mala gestio e da gravi inadempienze nello svolgimento della sua attività, con conseguenti richieste restitutorie di denaro e risarcitorie per i danni arrecati.

Il Tribunale di Milano adito rileva che nel caso di specie, come risultante anche dalla CTU, l'amministratore in effetti ha commesso delle irregolarità nella gestione contabile del Condominio.

Sulla domanda relativa agli emolumenti richiesti dall'Amministratore e che il Condominio ritiene non dovuti, l'Autorità giudicante, nell'accogliere le richieste condominiali, precisa che, in assenza di una delibera che riconosca in modo diretto e per relationem al contratto, un compenso straordinario per l'amministratore per attività specifiche, non può essere riconosciuto, anche se il mandato si presume oneroso.

Scarica pdf Tribunale Milano n. 159/2023

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