Il Governo dà il via alla modifica delle disposizioni normative introdotte nel codice penale e nel codice di procedura penale con la riforma Cartabia

Efficienza del processo penale

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Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della giustizia Carlo Nordio, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonchè in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari".

Il Governo, con il comunicato stampa n. 59 del 16.11.2023, spiega che, nell'elaborazione dei correttivi, si è tenuto conto dei contributi provenienti dal mondo accademico, dall'avvocatura e dalla magistratura, che hanno segnalato profili problematici emersi in sede di applicazione della normativa.

La riforma del sistema processuale penale in atto è volta ad introdurre strumenti di efficienza della giustizia penale, conformemente ai principi costituzionali, convenzionali e dell'Unione europea nonché del raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che prevedono entro il 2026 la riduzione del 25% della durata media del processo penale nei tre gradi di giudizio.

L'intervento di riforma della giustizia penale, spiega il Governo nella sua relazione, ha implicato l'introduzione di nuove disposizioni nel codice penale, nel codice di procedura penale e delle principali leggi complementari ai due codici, di cui seguito si illustrano le principali misure adottate dal Governo.

Avocazione delle indagini preliminari

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Un rilevante intervento ha interessato la semplificazione del procedimento per l'avocazione delle indagini preliminari; in particolare, l'art. 412 c.p.p. è stato riformulato nei seguenti termini "Il procuratore generale presso la corte di appello può disporre, con decreto motivato, l'avocazione delle indagini preliminari se il pubblico ministero non ha disposto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, oppure non ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti dall'articolo 407-bis, comma 2".

È stata inoltre approvata l'eliminazione dei commi da 5-bis a 5-quinquies dell'articolo 415-bis c.p.p. e la concentrazione della disciplina sull'avocazione all'articolo 415-ter c.p.p., ove, al comma 5, è previsto che, se alla scadenza dei termini "il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, il procuratore generale presso la corte d'appello, se non dispone l'avocazione delle indagini ai sensi dell'articolo 412, comma 1, può ordinare, con decreto motivato, al procuratore della Repubblica di assumere le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale entro un termine non superiore a venti giorni".

Meccanismo di sentencing

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L'art. 545-bis c.p.p., nel disciplinare l'istituto della condanna a pena sostitutiva, stabilisce che, se ne ricorrano i presupposti, il giudice può sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689; mentre, se il giudice ritiene che tali presupposti non sussistano, può pronunciarsi direttamente, adottando il dispositivo di condanna a pena detentiva non sostituita.

Il meccanismo di "sentencing" verrà quindi attivato dal giudice solo qualora lo stesso, pur ritenendo integrati i presupposti per la sostituzione della pena, non abbia elementi sufficienti per procedere in tal senso. Il meccanismo verrà inoltre attivato nel caso in cui il giudice debba acquisire il consenso dell'imputato, ovvero qualora intenda effettuare ulteriori accertamenti e approfondimenti per l'applicazione della pena sostitutiva.

Responsabilità degli enti

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Il Governo introduce anche delle modifiche all'art. 61 del D.lgs n. 231/2001 in tema di responsabilità amministrativa degli enti, prevedendo che il giudice delle indagini preliminari possa pronunciare sentenza di non luogo a procedere anche "quando gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna".

Tale correttivo, spiega il Governo, è imposto dal necessario coordinamento con la nuova regola di giudizio prevista per la sentenza di non luogo a procedere di cui all'articolo 425, comma 3, come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022.


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