In vigore dal 15 novembre 2023, la legge di conversione del Decreto Caivano, avente l'obiettivo primario di contrastare il disagio giovanile, la criminalità e la carenza educativa

Decreto Caivano: in vigore

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L'8 novembre 2023 la Camera ha approvato definitivamente il disegno di legge, d'iniziativa del Governo, di conversione del cosiddetto Decreto Caivano, (dl n. 123/2023), recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità mino­rile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale, nel testo identico a quello licenziato dall'aula di palazzo Madama il 27 ottobre scorso.

La nuova legge n. 159/2023 (sotto allegata) è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 14 novembre per entrare in vigore il 15 novembre 2023.

Di seguito, si riassumono le principali misure introdotte con il sopracitato provvedimento normativo, così come modificato dalla legge di conversione:

Interventi urgenti in favore del Comune di Caivano

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Il capo I del provvedimento in esame introduce alcune disposizioni volte fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile presenti nel territorio del Comune di Caivano, città campana che, a seguito degli episodi di violenza minorile recentemente verificatesi, ha dato l'impulso all'adozione del testo de quo.

L'art. 1 prevede la nomina di un Commissario straordinario per la predisposizione e l'attuazione di un piano straordinario di interventi infrastrutturali e di riqualificazione, quali, in particolare, quelli individuati ai commi 3 e 4, funzionali al territorio comunale di Caivano.

Per la realizzazione dei suddetti interventi straordinari, è prevista la possibilità di agire in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

Tra le numerose modifiche apportate dalla legge di conversione al Capo in esame, viene in rilievo il nuovo art. 1-ter, recante "Intervento urgente in favore dei giovani di Caivano", ove è stabilito che l'Agenzia italiana per la gioventù destina almeno un progetto all'anno al Comune di Caivano con la finalità di promuovere l'attività giovanile, l'inclusione sociale e lo sviluppo culturale dei giovani residenti in questa area, disciplinandone poi i criteri e le modalità di attuazione.

Sicurezza e prevenzione della criminalità minorile

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Il Capo II entra nel merito del contrasto alla criminalità minorile, introducendo diverse misure volte a rafforzare la sicurezza e la prevenzione del fenomeno delinquenziale che vede protagonisti persone di età inferiore ai 18 anni.

A tal proposito, l'art. 5 apporta alcune modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, quali in particolare:

- l'estensione dell'avviso orale anche ai minorenni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età;

- l'applicazione del divieto di utilizzare servizi informatici, nonché di possedere o di utilizzare telefoni e altri dispositivi per le comunicazioni, quando il suo utilizzo è servito per la realizzazione o la divulgazione delle condotte che hanno dato luogo all'avviso orale, in caso di condanna del minore (anche con sentenza non definitiva), per delitti contro la persona o il patrimonio, ovvero inerenti alle armi o alle sostanze stupefacenti.

Il comma 6, dell'art. 5 in esame prevede poi che, nelle ipotesi di ammonimento, il soggetto che è tenuto alla sorveglianza del minore o all'assolvimento degli obblighi educativi nei suoi confronti è assoggettato alla sanzione amministrativa da 200,00 a 1.000,00 euro, salvo che lo stesso non provi di non aver potuto impedire il fatto.

Il comma 1, dell'art. 8, introduce la lettera a-bis) al comma 2 dell'art. 23 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, stabilendo che la custodia cautelate possa essere disposta anche per il caso in cui il minore si sia dato alla fuga o sussista concreto e attuale pericolo che lo stesso si dia alla fuga.

Infine, sempre all'art. 8, comma 1, del testo viene proposto un percorso di rieducazione del minore nel caso di reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione ovvero la pena pecuniaria, con possibile definizione anticipata del procedimento. Il percorso in esame prevede l'inserimento del minore in programmi di educazione civica e sociale, contribuendo attivamente alla sua rieducazione.

Offerta educativa

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L'art. 10 si occupa di inserire interventi a supporto delle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno con lo scopo di contrastare la dispersione scolastica e di ridurre i divari territoriali, introducendo a tal fine risorse finanziarie e di personale.

La legge di conversione del decreto introduce l'art. 10-bis con il quale, rispetto alle regioni del Mezzogiorno, viene abolito il limite numerico degli alunni per classe, conformemente alla disponibilità di organico assegnato a livello regionale. Viene poi specificato che all'attuazione di quanto sopra riferito, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie allo stato disponibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'art. 11 disciplina il potenziamento del piano degli asili nido per la fascia di età compresa tra gli 0 e i 2 anni di cui alla Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.1 del PNRR, incrementando il numero dei posti messi a disposizione.

Infine, l'art. 12 introduce nuove sanzioni penali per il rafforzamento del rispetto dell'obbligo scolastico.

In particolare, viene introdotto l'art. 570-ter cod. pen., recante "Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori", ove è previsto che il responsabile dell'adempimento dell'obbligo scolastico, che non adempia agli obblighi sullo stesso gravante, è punito con la reclusione fino a due anni se non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica, in conformità alla legge, l'assenza del minore dalla scuola.

Allo stesso tempo, il soggetto obbligato è punito con la reclusione fino a un anno per le assenze ingiustificate del minore dal servizio scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo scolastico se non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica, in conformità alla legge, l'assenza del minore dalla scuola.

Viene contestualmente abrogato l'art. 731 cod. pen.

Sicurezza dei minori in ambito digitale

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L'art. 13 introduce una disciplina in tema di controllo parentale nei dispositivi elettronici, imponendo ai produttori dei device, entro un anno dall'entrata in vigore del decreto, l'installazione di idonei sistemi di sicurezza che consentano l'effettivo controllo parentale e stabilendo che nel frattempo i fornitori dei servizi di comunicazione sono tenuti a realizzare applicazioni in grado di garantire tale controllo.

La legge di conversione ha introdotto l'art. 13-bis che disciplina la verifica della maggiore età per l'accesso a siti pornografici.

La norma in questione, dopo aver premesso che "è vietato l'accesso dei minori a contenuti a carattere pornografico, in quanto mina il rispetto della loro dignità e ne compromette il benessere fisico e mentale, costituendo un problema di salute pubblica", impone ai gestori di siti web che diffondano immagini e video a carattere pornografico di verificare la maggiore età degli utenti e di vietarne l'accesso a coloro che abbiano meno di 18 anni.

Scarica pdf legge n. 159/2023 (conversione dl Caivano)

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