Secondo i magistrati della Corte d'appello di Firenze, i coniugi che intendono riconciliarsi non hanno l'obbligo di presentarsi davanti all'ufficiale di stato civile per formalizzare la dichiarazione di riconciliazione

Cos'è la dichiarazione di riconciliazione

[Torna su]

La dichiarazione di riconciliazione è un atto che i coniugi possono, di comune accordo, presentare per far venir meno gli effetti di un provvedimento di separazione. L'art 157 cc prevede la possibilità di ripristinare i rapporti che caratterizzano la vita coniugale tra due persone separate o tramite "un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione" o tramite una semplice dichiarazione, senza l'intervento dell'autorità giudiziaria.

Modalità di rilascio della dichiarazione

[Torna su]

La dichiarazione di riconciliazione può essere rilasciata:

  • all'ufficiale di stato civile del Comune di celebrazione del matrimonio;
  • all'ufficiale di stato civile del Comune di residenza dei coniugi;
  • all'autorità diplomatica o consolare italiana del luogo di residenza estera dei coniugi;
  • al notaio (inserita nell'atto notarile con cui i coniugi stipulano o modificano convenzioni a contenuto patrimoniale).

Presupposti della dichiarazione

[Torna su]

I presupposti per porre in essere tale dichiarazione sono: che tra gli interessati esista una separazione personale (provvedimento di omologa della separazione consensuale, sentenza di separazione giudiziale, accordo di separazione) e la volontà congiunta degli stessi di rendere questa dichiarazione.

Circa la modalità di rilascio della stessa, si è interrogata la Corte d'appello di Firenze (I sezione civile) a seguito di un reclamo presentato ex art 739 cpc avverso il decreto di rigetto di un ricorso con cui veniva richiesto al Tribunale di Firenze di ordinare all'ufficiale di stato civile del Comune di B di iscrivere nei registri dello stesso una dichiarazione di riconciliazione. Diniego motivato dalla mancata comparizione dei coniugi davanti all'ufficiale di Stato civile del Comune.

Dichiarazione di riconciliazione e comparizione dei coniugi: i fatti

[Torna su]

Tizio e Caia inoltravano al Comune di B richiesta di iscrizione di dichiarazione di riconciliazione tra i coniugi, sottoscritta e accompagnata da documento di riconoscimento e, in pari data, anche richiesta di trasferimento di residenza di Tizio nel Comune di B. con ingresso nella famiglia anagrafica di Caia.

Pochi giorni dopo la richiesta di riconciliazione Caia decedeva prima di poter comparire davanti all'ufficiale competente e il Comune procedeva con il cambio di residenza di Tizio, archiviando la richiesta di riconciliazione.

Avverso la decisione del Comune, Tizio proponeva ricorso in opposizione al rifiuto dell'ufficiale di stato civile, davanti al Tribunale di Firenze, per richiedere allo stesso di ordinare all'ufficiale competente l'iscrizione nei registri del Comune della dichiarazione sopra citata.

A parere del reclamante la decisione appariva errata poiché dalla lettura dell'art 157 cc la dichiarazione in questione si può porre in essere senza formalità particolari e la circolare 2/2001 del Ministero degli Interni, che disciplina le modalità di ricezione di tale dichiarazione, prevede una facoltà e non un obbligo e non può essere ritenuta vincolante per i soggetti esterni all'amministrazione. La stessa, qualora interpretata in maniera restrittiva, risulterebbe lesiva del diritto dei coniugi di potersi riconciliare.

Il Comune, nei suoi scritti difensivi, ribadiva che le ragioni dell'archiviazione si fondavano sul combinato disposto dell'art. 157 cc, del DPR 396/2000 e della circolare del ministero dell'interno 2/2001 del 26 marzo.

Avverso il decreto di rigetto del Tribunale ordinario di Firenze, Tizio proponeva reclamo ex art 739 cpc, davanti alla Corte d' appello di Firenze che trovava accoglimento.

Nessun onere per i coniugi di comparire personalmente

[Torna su]

I giudici della Corte adita hanno ritenuto fondato il reclamo affermando che le norme sopra citate dalle parti non pongono un obbligo ma la possibilità di rendere la dichiarazione di riconciliazione davanti all'ufficiale di stato civile, ritenendo sufficiente la trasmissione della documentazione attestante la chiara volontà riconciliativa delle parti.

Il codice civile non richiede secondo i magistrati fiorentini alcuna autenticazione e/o forma di pubblicità alla scrittura che contiene la riconciliazione per questo, il terzo che si ritiene leso dalla dichiarazione e dai suoi effetti dovrà dare prova dell'eventuale non veridicità della stessa.

Conclusioni

[Torna su]

I Magistrati della Corte d'appello di Firenze, stabilendo che non è necessaria la presenza delle parti davanti all'ufficiale di Stato civile per porre in essere la dichiarazione di riconciliazione, hanno inteso il principio sotteso all'art 157 cc nella sua massima espansione in considerazione del fatto che lo stesso articolo prevede la possibilità di riconciliarsi senza alcun controllo giurisdizionale e anche con semplici fatti concludenti.

Avv. Maria Teresa Scarcella

foro di Firenze

mariateresascarcella8@gmail.com


Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: