Opposizione all'archiviazione senza disporre del fascicolo completo delle indagini preliminari e grave violazione del diritto di difesa

La richiesta di archiviazione

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La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, per un procedimento per omicidio ed occultamento di cadavere, presentava richiesta di archiviazione, in quanto, secondo il P.M., la morte sarebbe riconducibile ad eventi non traumatici, pur essendo stato ritrovato il cadavere, in una campagna, a dorso nudo, con gli arti superiori parzialmente amputati, con un grosso buco sulla schiena (dietro la testa), e ricoperto parzialmente (sulle gambe) da un cassone.

Il consulente nominato dalla Procura non argomentava, come prospettato dalla difesa della persona offesa dal reato, sull'evidente lesione del tratto dorsale, su eventuali cause della morte dovute ad emorragia o asfissia o soffocamento, e nemmeno sulla compressione e sulla devianza del setto nasale.

Per la difesa della famiglia della persona offesa non si possono escludere meccanismi di tipo traumatico (ad esempio shock emorragico, asfissia meccanica acuta), contrariamente a quanto sostenuto dalla Procura.

Le copie dei supporti informatici non rilasciate

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Ricevuta la richiesta di archiviazione, il difensore della persona offesa dal reato richiedeva le copie del fascicolo delle indagini preliminari.

Le dette copie venivano rilasciate, dopo diversi solleciti, dopo tredici giorni dalla data della richiesta. Venivano, però, rilasciate parzialmente, non essendo stati riprodotti i supporti informatici (registrazioni di telecamere, ecc.).

Venivano fatti ulteriori e diversi solleciti per il rilascio dei supporti informatici: secondo il funzionario incaricato non era fornito dal difensore supporto informatico per inserirvi quanto richiesto. In realtà detto supporto informatico non era stato mai richiesto al difensore: per l'ennesima volta avveniva un accesso fisico e, come giustificazione dell'avvenuto rilascio delle sole copie cartacee del fascicolo, veniva addotto (verbalmente) che la richiesta si riferiva genericamente alle copie del fascicolo, senza specificare che occorrevano anche i supporti informatici!

In realtà veniva richiesta copia di TUTTO il fascicolo delle indagini preliminari: detto fascicolo (composto da tre faldoni) comprendeva sia atti cartacei sia supporti informatici. La richiesta di copia di TUTTO il fascicolo non può non comprendere anche i supporti informatici. Non a caso in sede di firma per ricevuta dell'avvenuto rilascio delle copie veniva specificato che erano state rilasciate le sole copie cartacee, senza i supporti informatici.

Dopo l'ennesimo sollecito, il funzionario competente ancora una volta rispondeva che era stato richiesto supporto informatico per inserire quanto richiesto! Avveniva, quindi, un ulteriore accesso fisico: l'addetto affermava che il fascicolo ormai si trovava presso altra Cancelleria, per cui il supporto informatico per inserire quanto richiesto non veniva accettato.

La grave violazione del diritto di difesa

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L'opposizione alla richiesta di archiviazione veniva depositata senza la necessaria visione dei supporti informatici (fra cui importanti registrazioni estratte da impianti di videosorveglianza), con conseguente grave violazione del diritto di difesa.

In pratica veniva redatta un'opposizione alla richiesta di archiviazione senza avere a disposizione le copie di tutto il fascicolo del pubblico ministero.

La famiglia della persona uccisa continuerà a piangere il defunto. E la giustizia? Per quale motivo non si vuole dare quella giustizia che nelle aule giudiziarie (in riferimento alla legge) si apprende essere uguale per tutti? Come si fa a avere giustizia senza avere neppure le copie del fascicolo del P.M.?

Ed il principio di parità fra le parti (pubblico ministero e difensore) è una mera affermazione di principio non avente alcuna applicazione pratica?


Foto: 123rf.com
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