La Cassazione torna sul tema delle spese straordinarie per i minori non concertate fra genitori. Per gli Ermellini, il mantenimento cresce insieme ai figli senza necessità di dimostrazione alcuna

Spese straordinarie non concertate per i minori

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Il mantenimento cresce insieme ai figli senza necessità di dimostrazione alcuna. E' quanto affermato dalla prima sezione civile della Cassazione, nell'ordinanza, n. 11724/2023, in materia di spese straordinarie per i minori non concertate fra genitori.

Nella vicenda, la sig.ra RR ricorreva al Tribunale di Mantova al fine di veder condannato il sig. CM a contribuire al mantenimento della figlia con la corresponsione di una somma mensile pari a 1.000 euro ovvero altra somma ritenuta congrua dal giudice, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia stessa, nonché a concorrere alle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Mantova in ragione del 70%.

Il Tribunale di Mantova provvedeva ponendo a carico del padre, quale contributo per il mantenimento della figlia ancora minore, l'assegno di 500 euro mensili.

Le spese straordinarie, invece, venivano dal giudice disposte a carico di entrambi i genitori, nella misura del 30% per la madre e del 70% per il padre, senza alcuna necessità di previo accordo su tali esborsi e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della esibizione di ricevuta attestante la spesa sostenuta.

La madre depositava reclamo contro tale provvedimento e la Corte di Appello di Brescia disponeva un assegno di contributo al mantenimento da parte del padre di 800 euro mensili anziché di 500.

La Corte di Appello procedeva però anche alla riduzione del 10% sul contributo del padre per le spese straordinarie, fissando la sua quota al 60% anziché al 70%.

Il padre, a quel punto, proponeva ricorso per Cassazione con cinque motivi e memorie, mentre la madre rispondeva con controricorso e memorie.

Mantenimento legato alla crescita dei figli: la soluzione della Cassazione

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Rigettando in primo luogo la questione l'eccezione di improcedibilità proposta dalla controricorrente, la Suprema Corte procede alla disamina dei cinque motivi di ricorso proposti dal padre della minore.

Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente lamentava l'omesso esame, da parte della Corte d'Appello di Brescia, circa un fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione tra le parti. In particolare, deduceva la mancata pronuncia sulla questione preliminare di mutatio libelli… la sig.ra, infatti, nel primo giudizio chiedeva che l'ex marito venisse onerato di "concorrere alle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Mantova", mentre nell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado, la stessa reclamante chiedeva fossero ricomprese fra le spese che non necessitavano previo consenso e con contributo al 70% a carico del padre le spese per la babysitter.

La Corte di Cassazione giudica la suddetta censura infondata.

La Corte argomenta come la modificazione della domanda ammessa ex. art. 183 c.p.c. possa riguardare il solo petitum, la sola causa petendi, o entrambi, sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e il tribunale stesso aveva posto a carico di entrambe le parti, tra le spese straordinarie, elencate a titolo esemplificativo, quelle di baby-sitter, e molte altre, per cui tali spese appartenevano già alla materia del contendere.

Con gli ultimi quattro motivi, il ricorrente lamentava la violazione e/o falsa applicazione di norme del diritto, facendo particolare riferimento agli artt. 315 bis c.c., 316 ter c.c.

La Corte di Cassazione tratta i suddetti rimanenti motivi unitariamente, preannunciando che la Corte territoriale si è attenuta ai principi enunciati dalla Cassazione stessa.

Nella motivazione, sottolinea come il principio di proporzionalità che permea la disciplina del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, non richiede solamente che il giudice compia una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, ma anche che egli tenga conto delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto.

Sempre in tema di assegno di mantenimento del figlio, i giudici di legittimità rammentano al ricorrente come l'aumento delle esigenze economiche della prole è notoriamente legato alla crescita dei figli stessi e non necessita di specifica dimostrazione. Richiamando la sentenza n. 13664/2022, la Suprema Corte ribadisce come le spese di cura educazione, istruzione ed assistenza crescenti con l'età non possono ritenersi integralmente assorbite sotto la voce di spese straordinarie, dovendosi invece provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento, così come ha fatto la corte territoriale nel caso in esame.

Inoltre, nell'ordinanza in commento viene messo in evidenza come le spese straordinarie non debbano essere necessariamente fissate in misura pari alla metà per ciascuno dei genitori, ma si deve procedere a una suddivisione proporzionale secondo il reddito di essi.

Infine, viene osservato come non sussista, nel nostro ordinamento, alcun obbligo a carico del coniuge affidatario della prole di informazione e concertazione preventiva con l'altro in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, fermo restando che nel caso di mancato preventivo accordo di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, spetterà comunque al giudice l'ultima parola sulla rispondenza delle spese in questione all'interesse del minore, commisurando l'entità della spesa rispetto all'utilità e alla sua sostenibilità in rapporto alle condizioni economiche dei genitori.

Le varie censure del ricorrente vengono quindi giudicate dalla Corte di Cassazione in parte infondate, in parte inammissibili, in quanto pretendono, in sede di legittimità, una diversa valutazione degli esiti istruttori e non un mero controllo della veridicità e della coerenza delle argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata.

Il compito della Corte di Cassazione, viene ricordato, non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito, dovendo invece la Corte di legittimità limitarsi a controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il ragionamento probatorio, da essi reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 7523/2022).

Per i motivi sopra elencati, la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese giudiziali.

Riflessioni conclusive e collegamenti giurisprudenziali

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La recente pronuncia della Corte di Cassazione riprende l'acceso dibattito sull'assegno di mantenimento del figlio e delle spese straordinarie cui devono contribuire entrambi i genitori.

I giudici di legittimità, nel caso di specie, riprendono il fondamentale principio di proporzionalità che permea l'intera materia: di fatti, l'ammontare degli alimenti per i figli non è da ritenere necessariamente fisso e immutabile. Al contrario, l'assegno di mantenimento va innanzitutto commisurato alle capacità economiche di entrambi i genitori, e poi alle necessità della prole. Le esigenze dei figli, in particolare, cui i genitori sono obbligati a provvedere ex art. 337 bis c.c., mutano nel tempo in base a diversi fattori, tra cui l'età, gli studi intrapresi, il contesto sociale. Pertanto, del tutto legittima è la richiesta dell'aumento dell'assegno di mantenimento a causa dell'aumentare di età della prole. In particolare, nel caso di specie, la Cassazione ribadisce come l'aumento delle esigenze economiche del figlio, se determinato dalla crescita, non ha bisogno di dimostrazione alcuna, allineandosi con il principio di diritto già stabilito dall'ordinanza n. 13664 dell'aprile 2022.

Viene poi esplicitamente chiarito, sempre perseguendo l'orientamento giurisprudenziale appena citato, come le spese "extra" dovute all'avanzare d'età dei figli, non possano ritenersi comprese all'interno delle spese straordinarie, dovendo il giudice necessariamente adeguare l'assegno di mantenimento stesso alle nuove, cresciute, esigenze.

La decisione in commento, in sintesi, prende ragionevolmente atto delle accresciute esigenze cui va incontro un adolescente, ad esempio, rispetto ai più ridotti bisogni che può avere un bambino di pochi anni. Si valorizza il principio di proporzionalità e si facilita il compito del genitore affidatario, il quale non è più tenuto a dover provare, spesa per spesa, i maggiori costi di mantenimento del figlio dovuti alla sua crescita.

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