Il tribunale di Bergamo condanna Poste Italiane a pagare circa 68.000,00 euro quale differenza di rendimento dovuta al calcolo errato della ritenuta fiscale

Rimborso buoni fruttiferi

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Il tribunale di Bergamo afferma che ai buoni fruttiferi postali la ritenuta fiscale del 12,50% debba essere applicata, in un'unica soluzione, nel momento in cui i Buoni vengono rimborsati e non come effettuato da Poste Italiane, seguendo il disposto del D.M. 23.06.97 e quindi capitalizzando annualmente gli interessi di volta in volte maturati al netto della ritenuta fiscale dei 12,50%.

Sulla base di tale principio Poste Italiane viene condannata dal Tribunale Bergamo, con la Sent., 28/04/2023, n. 881 (sotto allegata) a pagare al risparmiatore l'importo di € 34.433,65 per un buono di L. 5000.000 sottoscritto il g. 11.2.1994 e quello di € 34.173,03 per un buono di £.5.000.000 sottoscritto il g. 26.4.1994.

Quindi per il Tribunale all'atto del rimborso dei buoni fruttiferi postali, i risparmiatori si vedono riconosciuti un rendimento inferiore rispetto a quello dovuto. Ebbene, questa differenza di rendimento è dovuta all'applicazione della ritenuta fiscale, calcolata in modo errato da Poste Italiane. Va da se che il risparmiatore che ha già ottenuto il rimborso inferiore a quanto gli era dovuto, può richiedere la differenza in virtù del su indicato principio.

La ritenuta fiscale del 12,50%

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La legge prevede il pagamento sugli interessi dovuti di un'imposta sostitutiva in misura pari al 12,50%. E' il D.Lgs. n. 239 del 01 aprile 1996, ulteriormente modificando il regime impositivo previsto per i BFP dalle disposizioni di cui al D.L. n. 556 del 1986, a introdurre con l'art. 2, una imposta sostitutiva in misura pari al 12,50%, in particolare disponendo: "Sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50 per cento, … gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli similari di cui all'art. 31 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 , ed equiparati, emessi in Italia, per la parte maturata nel periodo di possesso, percepiti dai seguenti soggetti residenti nel territorio dello Stato: a) persone fisiche (…)".

Sulla base di tali disposizioni normative l'applicazione della ritenuta fiscale da parte di Poste Italiane deve avvenire solo al momento del rimborso del buono.
Ma Poste Italiane ritiene di dover applicare tale ritenuta al momento della singola maturazione degli interessi, ossia su base bimestrale.

Diretta conseguenza di questa operazione posta in essere da Poste Italiane è che, calcolando la ritenuta fiscale sul singolo rendimento, il montante diminuisce maggiormente rispetto a quanto di verificherebbe se la ritenuta fiscale fosse applicata solo al momento in cui il reddito viene percepito dal risparmiatore.

La capitalizzazione al lordo della ritenuta

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Sul punto, il Tribunale di Bergamo con la sentenza del 28/04/2023, n. 881 , ha rilevato che erroneamente Poste Italiane procede a capitalizzare annualmente gli interessi di volta in volta maturati, al netto dei trattamenti tributari suesposti e non già al lordo, così anticipando il momento impositivo degli stessi ad una fase anteriore sia alla percezione effettiva degli importi da parte del risparmiatore, sia al c.d. pagamento contabile tramite la capitalizzazione degli interessi, la quale, invece, precede e non segue l'applicazione del relativo tributo.

Poste Italiane afferma di agire legittimamente in forza del D.M. del 23 giugno 1997 (G.U. n. 145 del 24/06/1997) che ha previsto una capitalizzazione annuale al netto della ritenuta fiscale, asserendo che tale trattamento sarebbe continuato anche per i buoni Q, R, S emessi fino al 31/12/1996 (art. 7), così affermando di delineare una ricognizione di prassi contabili precedenti.

Tale tesi non viene condivisa dal Tribunale in quanto il D.M. del 23 giugno 1997 è "un provvedimento sottordinato alle disposizioni legislative richiamate, da disapplicarsi ove difforme da queste ultime, consequenzialmente inefficace per quanto attiene alla considerazione indebitamente anticipata del momento impositivo, e che non trova ulteriore ragione normativa di efficacia nella sua eventuale corrispondenza ad anteriori prassi e/o alla Risoluzione del Ministero delle Finanze (RIS) n. 58 /E del 9 maggio 2000, che certo non assurgono a normazione primaria. La citata disapplicazione e il portato delle norme primarie soprarichiamate rendono ultroneo osservare altresì come anche i prospetti di calcolo riportati sui buoni in esame e nella tabella allegata al D.M. del 13 giugno 1986 evidenziano l'applicazione di un meccanismo di capitalizzazione degli interessi considerati al lordo dell' imposta sostitutiva o della ritenuta a titolo di imposta, con ciò rendendosi superfluo verificare se ciò concorra ad inficiare o meno l'attendibilità dei criteri di computo 'al netto' indicati dal D.M. del 23 giugno 1997".

Il metodo di calcolo applicato da Posta Italiane non è corretto

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In altri termini Il Tribunale di Bergamo, con la sentenza del 28/04/2023, n. 881 dichiara che il metodo di calcolo seguito da Poste Italiane in merito all'applicazione della ritenuta fiscale non è corretto. Esso si base su di una normativa che è di rango secondario che in quanto tale non può derogare alle norme previste dalla legge in tema di applicazione delle imposte (D.L. n. 556 del 19/09/1986 e s.s. e del D. Lgs n. 239 del 01.04.1996).

Dunque Poste Italiane non deve capitalizzare annualmente gli interessi di volta in volta maturati al netto dei trattamenti tributari, ma dovrà procedere alla capitalizzazione al lordo degli stessi, per poi applicare la ritenuta fiscale solo al momento in cui il reddito viene percepito dal sottoscrittore.

Sulla base delle argomentazioni sopra svolte, il Giudicante, in accoglimento della domanda del risparmiatore, ha condannato Poste Italiane al pagamento dei rendimenti dei buoni fruttiferi in questione, effettuando il calcolo al lordo della ritenuta fiscale.

Il dispositivo

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1) Accertato quanto indicato in parte motiva circa il trattamento tributario e la disciplina applicabile, condanna P.I. S.P.A. al futuro pagamento, alle sottoindicate scadenze di completa maturazione, in mancanza di anteriore richiesta di rimborso dei buoni, ed in favore di S.M., dei seguenti importi:

a) Euro 34.433,65 per il titolo n. (...), sottoscritto in data 11.2.1994 per L. 5.000.000, appartenente alla serie ordinaria Q, il quale raggiungerà la completa maturazione dei rendimenti il 12.12.2024, il tutto oltre interessi ex art. 1284, 4 comma, c.c. dalla data della scadenza all'effettivo saldo;

b) Euro 34.137,03 per il titolo n. (...), sottoscritto in data 26.4.1994 per L. 5.000.000, appartenente alla serie ordinaria Q, il quale raggiungerà la completa maturazione dei rendimenti il 27.12.2024, il tutto oltre interessi ex art. 1284, 4 comma, c.c. dalla data della scadenza all'effettivo saldo;

2) Condanna P.I. S.P.A. al pagamento, in favore di S.M., delle spese processuali, liquidate in Euro 786,00 per spese vive ed in Euro 4.678,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%.


Avv. Vincenzo Vitale

Avv. Silvia Vitale

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