Il tasso Euribor che non indica la base del calcolo, che può essere 360 o 365, è nullo per indeterminatezza e il mutuatario non deve pagare l'illegittimo tasso "convenuto" ma i soli interessi minimi

Tasso di interesse variabile indicizzato in base all'Euribor

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L'oggetto del giudizio ha riguardato un contratto di mutuo, stipulato in data 25.11.1999, ad un tasso fisso fino al 1.06.2000. Per le rate successive, veniva pattuito un tasso di interesse variabile ed indicizzato in base al parametro Euribor.

L'Euribor (Euro Interbank Offered Rate) è un tasso interbancario di riferimento diffuso giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea (European Banking Federation) come media ponderata dei tassi di interesse ai quali le Banche operanti nell'Unione Europea cedono i depositi in prestito.

La parte attrice lamentava, fra l'altro, l'omessa indicazione in contratto del divisore 360 o 365 del tasso Euribor, utilizzato come parametro di indicizzazione dei mutui a tasso variabile.

Chiedeva, dunque, al Giudice di valutare se la mancanza di univocità nell'indicazione del tasso Euribor, al quale era parametrato il tasso corrispettivo, comportava la violazione dell' art. 117 TUB co. 4 e dell'art. 1346 cc per omessa indicazione del tasso effettivamente praticato.

Omessa indicazione divisore per la rilevazione del tasso Euribor

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Il Tribunale di Napoli (con la sentenza sotto allegata) chiarisce che il "Il valore dell'Euribor può variare a seconda della scadenza presa in considerazione (ad esempio, 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi), nonché in base al giorno della rilevazione. Un'altra differenza tra i vari Euribor è la base del tasso, che può essere 360 o 365, a seconda dei numeri dei giorni presi in considerazione per il calcolo (360 per l'anno commerciale e 365 per l'anno solare). Dal momento che variabili quali la durata, il giorno di rilevazione, il divisore, possono incidere sul valore dell'Euribor, tali dati sono normalmente indicati nel contratto di mutuo a tasso variabile, al fine di una adeguata determinazione del tasso di interesse stesso."

Infatti, il tasso di interesse nei contratti bancari - ai sensi degli artt. 117 tub e 1346 c.c. - deve essere determinato per iscritto a pena di nullità.

L'obbligo della forma scritta impone poi che la indicazione degli interessi sia certa e oggettivamente determinabile. La clausola contrattuale di indicizzazione del tasso deve, dunque, delimitare con precisione i criteri di rilevazione dell'Euribor.

Nel caso di specie, invece, il contratto indica la data di rilevazione e la durata dell'Euribor, ma non il divisore, ossia il numero di giorni da prendere in considerazione per il calcolo. L'omissione, rileva il Tribunale, non è priva di rilevanza, dal momento che, come risultante dalla relazione di c.t.u. espletata in corso di causa (cfr. tabella a pagina 9 e 10), il valore effettivo del tasso di interesse contrattuale relativo a ciascuna rata varia a seconda del divisore Euribor - 360 o 365 - preso in considerazione.

Ne consegue l'incompletezza della previsione contrattuale, che non fornisce tutti i criteri e i dati necessari a rendere il rinvio all'Euribor rispettoso del requisito di determinatezza del tasso di interesse. In mancanza di una espressa previsione contrattuale, quindi, non vi è univocità in ordine al divisore da utilizzare per la rilevazione del tasso Euribor rilevante nel caso di specie.

Pertanto, va applicato l'art. 117, comma 7, tub e il piano di ammortamento del mutuo deve essere ricalcolato facendo applicazione dei tassi sostitutivi minimi bot, con condanna della banca alla restituzione di quanto corrisposto m eccedenza rispetto al tasso sostitutivo BOT.

Condanna della banca

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Poichè dalla elaborazione del c.t.u. emergeva un importo degli interessi complessivamente pagati dal mutuatario pari ad euro 15.082,68, mentre gli interessi ricalcolati al tasso sostitutivo ex art. 117 tub ammontavano, invece, ad euro 7.013,61, la banca è stata condannata a pagare, a favore della parte mutuataria, l'importo di euro 8.069 ,07, oltre interessi.


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