Comunicazione della domanda di mediazione post riforma Cartabia: rischio decadenza per l'impugnativa della delibera

Domanda mediazione post riforma Cartabia e decadenza impugnativa delibera

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La Riforma Cartabia, come noto, ha modificato in modo sostanziale il codice di procedura intervenendo in modo incisivo. Uno degli aspetti indubbiamente modificati dalla legge di riforma, riguarda il procedimento di mediazione.

In particolare, si ritiene opportuno evidenziare possibili criticità che alcune norme del D. Lgs. 28/2010, così come modificate, possono far emergere.

Si richiama pertanto l'attenzione sulla norma che ha ad oggetto l'impedimento della prescrizione e della decadenza.

Nello specifico, osservando il tenore letterale dell'attuale articolo 5, comma 6 del D. Lgs. 28/2010, emerge chiaramente che il dies a quo dal quale far decorrere le conseguenze su prescrizione del diritto e decadenza della domanda, decorra dal momento della comunicazione della domanda di mediazione.

Infatti, il citato articolo dispone testualmente che "Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo".

Laddove il procedimento di mediazione si concluda con esito positivo, nessun problema di sorta.

Ma, ci si chiede: nel caso in cui l'accordo non venga raggiunto e, pertanto, si giunga alla sottoscrizione di un verbale negativo, entro quando bisognerà introdurre il giudizio?

Impugnativa di delibera ex art. 1137 c.c. ante riforma

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Ipotizziamo un'impugnativa di delibera assembleare.

Un condomino che ritenga la delibera viziata ed annullabile dovrà, ex art. 1137 c.c., impugnare la delibera entro trenta giorni. L'art. 5, comma 6 del D.Lgs. 28/2010 dispone che la comunicazione della domanda di mediazione interrompa i termini di decadenza. Per cui, depositando istanza di mediazione, il condomino avrà interrotto i termini di cui all'art. 1137 c.c., previsti a pena di decadenza dall'azione giudiziaria.

Ipotizziamo, ancora, che il procedimento di mediazione, introdotto dal condomino con l'istanza, abbia esito negativo.

I termini ex art. 1137 c.c. per introdurre il giudizio, decorrono, a pena di decadenza, "dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo" (secondo quanto recita, ad oggi ed ante riforma, l'art. 5, comma 6 del D. Lgs. 28/2010).

Impugnativa di delibera ex art. 1137 c.c. post riforma Cartabia

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La Riforma Cartabia ha riscritto la norma con un "taglia e cuci" degno di nota: l'art. 8 della Legge di Riforma, al comma 2, dispone infatti che "Dal momento in cui la comunicazione di cui al comma 1 perviene a conoscenza delle parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta".

Ai più attenti non sfuggirà che il legislatore ha "tagliato" quella parte (originariamente presente nell'articolo 5, comma 6), che prevedeva che "se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo".

Il "taglio" rischia di produrre effetti pericolosa posto che con la norma così come riformata (nuovo art. 8), il termine di giorni 30 previsto dall'art. 1137 c.c. per impugnare una delibera assembleare che si assuma viziata da annullabilità (la quasi totalità dei vizi riscontranti), decorrerà non più dal deposito del verbale negativo (art. 5, comma 6) ma dal "momento in cui la comunicazione di cui al comma 1 perviene a conoscenza delle parti" (art. 8, comma 2).

Volendo aggiungere un'ulteriore considerazione sulla pericolosità della norma così come riscritta, possiamo ricordare che il primo comma del medesimo articolo 8 dispone che il primo incontro tra le parti debba tenersi "non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda".

Ciò significa che sarà concretamente possibile che il termine di decadenza per l'azione giudiziale di impugnativa ex art. 1137 c.c. spiri prima ancora che si sia svolto il primo incontro di mediazione!

Si auspica un approfondimento da parte della dottrina sul punto e si ritiene, ove le presenti considerazioni trovassero ulteriore conferme, che il legislatore intervenga con estrema urgenza.


Avv. Fabrizio PLAGENZA

Foro di Roma

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