Per gli Ermellini, si tratta di danno non patrimoniale iure proprio del congiunto che può essere allegato e dimostrato ricorrendo a presunzioni semplici

Risarcimento danno parentale

Spetta il risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale anche al figlio concepito al momento dell'incidente del genitore. E' quanto ha affermato la Cassazione (con l'ordinanza n. 4571/2023 sotto allegata) dando ragione ai familiari di un meccanico che, andando al lavoro, veniva investito da un'auto e riportava gravi lesioni che portavano all'amputazione del piede sinistro.

I ricorrenti adivano il Palazzaccio lamentando il mancato riconoscimento da parte dei giudici di merito del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale ai due figli del danneggiato, il primo piccolissimo al momento del sinistro occorso al padre, l'altro ancora solo concepito.

Per piazza Cavour, si concretizza in un errore di diritto la decisione della Corte territoriale di sottoporre ad un regime probatorio diverso la pretesa risarcitoria dei figli, di giovanissima età all'epoca dell'incidente occorso al loro padre, per le ripercussioni negative derivanti dalla macrolesione ortopedica riportata dal genitore rispetto a quella degli altri congiunti.

La sentenza impugnata, infatti, ha inequivocabilmente preteso l'allegazione di concrete voci di danno per i figli, "solo in ragione del fatto che la prima avesse quattro anni al momento dell'incidente e che il secondo fosse nel grembo materno, e non ha ammesso la superabilità sul piano presuntivo di detta mancata allegazione".

Un errore ancora più evidente se si considera che la sentenza gravata ha ritenuto sussistente in via presuntiva una interiore sofferenza morale soggettiva meritevole di risarcimento in riferimento al fratello non convivente.

Deve ribadirsi, infatti, conclude la S.C., accogliendo il motivo e cassando la sentenza di merito con rinvio, "che il danno parentale si configura anche in presenza di mera lesione del danno da perdita del rapporto parentale e che esso rappresenta un peculiare aspetto del danno non patrimoniale e consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto e/o dall'inevitabile atteggiarsi di quel rapporto in modo differente" (Cass. 28/09/2018, n. 23469).

Si tratta di "danno non patrimoniale iure proprio del congiunto, il quale se ritenuto spettante in astratto - come ammesso dalla Corte d'appello - può essere allegato e dimostrato ricorrendo a presunzioni semplici, a massime di comune esperienza, al fatto notorio, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare" (cfr. Cass. n. 25541/2022).

Scarica pdf Cass. n. 4571/2023

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