Privacy e risarcimento del danno: tipico caso di dato eccedente e non pertinente. La storia di un calciatore, della moglie attrice e del loro indirizzo di casa

Pubblicazione dato su un quotidiano e lesione privacy

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Un calciatore, militante in una nota squadra, legge il suo nome su un quotidiano in quanto coinvolto in una inchiesta giudiziaria. Nell'articolo non si riferisce con chi è coniugato (fatto molto probabilmente noto ai più giacché la moglie è una famosa attrice), ma si indica, però, dove egli vive (unitamente alla consorte ed ai figli). La moglie, malgrado non fosse stata menzionata nell'articolo, è ricorsa all'Autorità Giudiziaria lamentando la pubblicazione di tale informazione in quanto priva di utilità sociale e giornalistica. Quanto precede perché - a seguito dell'articolo - numerosi tifosi della squadra ove giocava il calciatore si erano recati presso la sua abitazione, sviluppando atti intimidatori nei confronti dell'intera famiglia. La circostanza aveva generato una situazione inidonea ad una pacifica convivenza e provocato la necessità di effettuare un trasferimento della donna e dei figli, seppur transitorio, generando una crisi coniugale ed uno stato di forte turbamento psichico dell'attrice.

Dato eccedente e non pertinente

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A nulla ha rilevato che il dato personale pubblicato, vale a dire il domicilio del calciatore, non ha portato all'identificazione dell'attrice giacché la stessa non era mai stata menzionata nello scritto e neppure in quella parte di intercettazioni telefoniche riportate sul quotidiano.

Ella non avrebbe avuto, quindi, il ruolo di "interessato", giacché i dati personali riferiti non erano suoi ma del marito.

"L'interessato", in questo caso, non è soltanto il soggetto cui i dati personali si riferiscono (il calciatore).

Gli interessati sono anche quei soggetti (moglie e figli) che hanno subìto lo svilupparsi di un'attività lesiva creatasi grazie alla possibilità di individuare la persona coinvolta nell'inchiesta e le persone a questa vicine, senza che l'informazione fosse necessaria per la corretta espressione della notizia. Grazie alla pubblicazione dell'indirizzo i tifosi sono stati in grado di conoscere l'ubicazione della casa del calciatore, i cui familiari conviventi sono stati inevitabilmente vittime delle azioni dei tifosi.

Lesione privacy e risarcimento del danno

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La vicenda approda in Cassazione. Ad avviso dei ricorrenti, la corte d'appello avrebbe ritenuto dimostrata in via presuntiva la sussistenza del danno biologico

subito dalla attrice, omettendo di considerare, secondo il consolidato orientamento di legittimità, che i danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali in base all'art. 15 del i Igs. 30 giugno 2003 n. 196 sono assoggettati alla disciplina di cui all'art. 2050 c.c. con la conseguenza che il danneggiato è tenuto a provare il danno e il nesso di causalità.

La corte del gravame, dunque, avrebbe omesso di considerare che il danno risarcibile non si sottrae alla verifica della "gravità della lesione" e della "serietà del danno" e deve essere dunque provato quale "danno conseguenza".

La Cassazione (sentenza n. 4752 pubblicata il 15 febbraio 2023) ritiene il motivo infondato. Nel confermare la sentenza di condanna in solido emessa dalla Corte d'Appello nei confronti del giornale, del direttore e del giornalista, la S.C. ha evidenziato come la corte territoriale abbia fatto esplicito riferimento alle testimonianze assunte, ai certificati medici prodotti ed alla relazione medica, basando la decisione quindi su elementi di prova certi non soltanto circa il nesso causale delle conseguenze dannose rispetto alla pubblicazione dei dati, ma anche circa l'entità dei danni-conseguenza che ne sono derivati.

Il giudice, infatti, anche se ha individuato per il danno biologico il ricorso all'accertamento medico-legale, non è obbligato a fare ricorso a tale accertamento e può ben porre a fondamento della sua decisione tutti gli altri elementi utili acquisiti durante il processo, nonché avvalersi delle nozioni di comune esperienza e delle presunzioni, così come può far ricorso alla prova testimoniale, documentale e presuntiva per i pregiudizi di natura non patrimoniale (cfr., Cass. 26972/2008; n. 8861/2021; n. 34026/2022). Da qui il rigetto del ricorso e la condanna dei ricorrenti anche alle spese di giudizio.


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