L'art. 612-bis c.p. punisce il reato di stalking con la reclusione da 1 anno a 6 anni e 6 mesi, la pena è aumentata se il delitto è commesso dal coniuge, da chi è legato o è stato legato alla vittima da relazione affettiva

Reato di stalking

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Oramai, conosciamo tutti la definizione dello stalking, ma il reato di atti persecutori può manifestarsi in diverse forme, tra cui:

pedinamento (seguire o monitorare la vittima in modo costante);

contatti continui (inviare messaggi, chiamate, mail o effettuare visite indesiderate alla vittima);

minacce (minacciare la vittima o le persone a lei care);

diffamazione (diffondere ad esempio informazioni false o dannose sulla vittima);

interferenza nella vita privata (invadere la privacy della vittima, ad esempio tramite il controllo dei suoi account social o l'installazione di software di sorveglianza).

In Italia, lo stalking è punito dal codice penale, con pene che variano a seconda della gravità del reato.

Art. 612-bis c.p.

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L'art. 612-bis del codice penale, introdotto dal dl n. 11/2009, convertito in legge n. 38/2009, punisce con la reclusione da 1 anno a 6 anni e sei mesi, chi, con condotte reiterate, minaccia o molesta qualcuno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura o da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, ovvero se commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità, ovvero con armi o da persona travisata.

Inoltre, la legge prevede l'adozione di provvedimenti di urgenza quali allontanamento dalla casa familiare, divieto di avvicinamento e di comunicazione con la vittima e sospensione dell'esercizio di attività lavorative o professionali.

Diverse tipologie di stalking

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Esistono diverse tipologie di stalking, tra cui:

  • Stalking amoroso: si verifica quando una persona inizia a molestare un'altra persona con cui ha avuto una relazione romantica o che desidera avere una relazione romantica;
  • Stalking professionale: si verifica quando un individuo molesta un collega o un superiore sul posto di lavoro;
  • Stalking online: si verifica quando un individuo utilizza i mezzi digitali per molestare un'altra persona, ad esempio inviando messaggi di testo o postando commenti offensivi sui social media;
  • Stalking a scopo sessuale: si verifica quando un individuo molesta un'altra persona con l'intento di ottenere sesso o soddisfazione sessuale;
  • Stalking per vendetta: si verifica quando un individuo molesta un'altra persona per vendicarsi di una percepita offesa o ingiustizia;
  • Stalking a scopo criminale: si verifica quando un individuo utilizza la molestia psicologica come mezzo per commettere altri reati, come il furto o il sequestro di persona.

Tra questi non vanno dimenticati, inoltre:

Non è da escludersi che l'evoluzione anche dei sistemi tecnologici porti ad ulteriori definizioni di stalking (basta pensare ad esempio al Cyberstalking).


Prof. Dr. Giovanni Moscagiuro

Studio delle Professioni e Scienze forensi e Criminologia dell'Intelligence ed Investigativa

Editori e giornalisti europei in ambito investigativo


Foto: 123rf.com
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