La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 6926/2007) ha stabilito che "l'amministratore, il quale sia a conoscenza del decesso di un condomino, fino a quando gli eredi non gli manifestano la loro qualità, non avendo utili elementi di riferimento e non essendo obbligato a fare alcuna particolare ricerca, non sarà tenuto ad inviare alcun avviso".
Prosegue poi la Corte che "in senso contrario, non si potrebbe invocare il fatto che, in base all'articolo 1136, comma 6, C.c., l'assemblea non può deliberare se non risulta che tutti i condomini siano stati avvisati, in quanto tale norma presuppone, per la sua applicabilità, che i condomini siano noti all'amministratore".
Motivi della decisione
Con il primo motivo il ricorrente censura la affermazione della sentenza impugnata, secondo la quale sarebbe stato sufficiente l’invio dell’avviso di convocazione indirizzato genericamente agli “eredí F. P.” “presso il domicilio di una figlia della condomina defunta, erede della madre insieme ad altri fratelli ed al padre”, per garantire la regolarità della assemblea e sostanzialmente deduce che da tale fatto non si poteva desumere da un punto di vista logico la effettiva conoscenza dell’avviso stesso da parte di tutti i soggetti legittimati alla convocazione.
La doglianza, secondo quanto si esporrà in seguito, sarebbe fondata. Ritiene, tuttavia, il collegio che la decisione impugnata vada confermata, dovendosi soltanto procedere a correzione della motivazione.
Secondo un orientamento, al quale ha aderito questa S.C. con la sentenza Cassazione 1215/69, ove gli eredi non dovessero rendersi attivi, correttamente l’amministratore indirizza l’avviso di convocazione dell’assemblea «collettivamente ed impersonalmente» agli eredi all’ultimo domicilio del defunto, anche se sia passato l’anno dal decesso, in applicazione analogica dell’articolo 303 Cpc, il quale rivelerebbe l’atteggiamento del legislatore di fronte alla morte del protagonista di un rapporto.
In senso contrario si può osservare che la regola stabilíta dall’articolo 303 Cpc, la quale prevede come destinatari delle notifiche, dopo il decesso della parte, gli eredi (qualora ignoti) collettivamente ed impersonalmente» non solo è coordinata al rilievo che i successori nel processo sono soltanto gli eredi (mentre nel condominio il successore può essere anche un legatario), ma, in quanto è preordinata alla regolarità della prosecuzione del giudizio del quale era parte il defunto, costituisce una norma speciale propria del diritto processuale, che non può essere ritenuta applicabile (tra l’altro a pena di nullità) al di fuori del processo. 2 pertanto, irrilevante il fatto che, secondo quanto sostenuto in dottrina, una lettera diretta agli eredi richiamerebbe l’attenzione e verrebbe subito aperta, a differenza di una lettera indirizzata al defunto.
Secondo un altro orientamento, al quale ha aderito la sentenza di questa Suprema Corte 3798/78, se si ammette che l’amministratore, per effetto della mancata osservanza dell’onere di indicazione e dimostrazione della propria qualità da parte del nuovo condomino, non può indirizzare a lui la comunicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea e, tuttavia, per rendere valida la costituzione dell’assemblea, deve mandare l’avviso a tutti i condomini, l’antínomia non può essere risolta se non ritenendo che l’amministratore adempie al suo obbligo inviando l’avviso all’ultimo domicilio, dove, in base al criterio dell’Id quod plerumque accidit, potrà verosimilmente essere rinvenuto qualcuno (successore oppure non) che possa portare l’avviso a conoscenza degli interessati e sincerandosi quindi della ricezione dell’avviso da parte di persona addetta a quel domicilio, poco importando, poi, che la persona che riceve l’avviso lo faccia effettivamente pervenire all’abitazione degli eredi.
Con l’invio dell’avvíso ad un condomino di cui è già certo il decesso si risolve, però, il problema della regolarità della convocazione della assemblea attraverso una finzione. A ciò si aggiunge che la fictio si rivela comunque inutile, ed il problema non può considerarsi neppure formalmente risolto, quando all’ultimo, indirizzo del condomino defunto non vi sia chi possa materialmente ricevere l’avviso.
Sembra, pertanto, preferibile ritenere che l’amministratore il quale sia a conoscenza del decesso di un condomino, fino a quando gli eredi non gli manifesteranno la loro qualità, non avendo utili elementi di riferimento e non essendo obbligato a fare alcuna particolare ricerca, non sarà tenuto ad inviare alcun avviso.
In senso contrario non si potrebbe invocare il fatto che, in base all’articolo 1136, comma 6, Cc, l’assemblea non può deliberare se non risulta che tutti i condomini sia stati avvisati, in quanto tale norma presuppone, per la sua applicabilità, che i condomini siano noti all’amministratore.
Ugualmente, non si potrebbe osservare che, a differenza di quanto si verifica nell’ípotesi di alienazione dell’immobíle non comunicata. in cui all’amministratore non potrebbe essere rimproverato nulla perché non è a conoscenza del mutamento di proprietà, nel caso in esame l’amministratore è a conoscenza del decesso (perché, se non lo fosse, egli assolverebbe i suoi compiti inviando l’avviso al condomino che ritiene, incolpevolmente, ancora in vita), per sostenere che è tenuto a ricercare gli eredi.
A prescindere dal fatto che è da dimostrare il fondamento giuridico di tale obbligo, è sufficiente osservare che a seguito della notizia della morte di un condomino l’amministratore viene soltanto a sapere che si è aperta una successione, ma non anche se la stessa è destinata ad essere regolata in base alle norme sulla successione legittima o testamentaria, né chi siano i chiamati nelle due ipotesi e chi abbia effettivamente accettato l’eredità, diventando in tal modo erede e legittimato a partecipare alle assemblee condominiali e, di conseguenza, titolare del diritto alla convocazione.
A tal fine va rilevato che nessun elemento utile potrebbe essere ricavato dalla denuncia di successione, consultabile presso gli uffici finanziari o ipotecari, dal momento che la stessa è irrilevante ai fini della accettazione dell’eredità.
Né sembra che l’amministratore potrebbe richiedere la nomina di un curatore all’eredità giacente ai sensi dell’articolo 528 Cc.
A prescindere dalla considerazione che tale disposizione presuppone l’esistenza di un chiamato che non abbia ancora accettato l’eredità e nella specie tale accettazione potrebbe esservi stata, ma non essere a conoscenza dell’amministratore, è a dubitarsi che, nello spirito della stessa, l’amministratore, il quale vuole soltanto individuare un soggetto al quale comunicare l’avviso di convocazione dell’assemblea, possa farsi rientrare nelle “persone interessate” alla nomina di un curatore il quale deve provvedere alla gestione dell’intera eredità, cosI come affermato da questa S.C. con la sentenza 14065/05.
Alla luce delle considerazioni svolte appare evidente che dall’errore commesso dalla sentenza impugnata (affermazione della sufficienza di avviso di convocazione indirizzato genericamente agli eredi del coerede defunto) nessuna invalidità era derivata, dal momento che la stessa convocazione degli credi non ancora qualificatisi come tali all’amministratore non era necessaria.
Con il secondo motivo il ricorrente ribadisce la tesi della illegittimità della delibera impugnata in ordine alla istituzione del fondo cassa e deduce specificamente:
L’illegittimità della sentenza che col presente atto si impugna, anche sotto tale profilo, è di tutta evidenza ove si consideri che il principio, a carattere generale, di cui all’articolo 1123 Cc, in forza del quale tutti gli oneri condominiali vanno posti a carico dei Condomini in proporzione al valore della proprietà di ciascuno di essi, accertando sempre la riferibilità degli oneri stessi al singolo Condomino. E ciò con la conseguente impossibilità di attribuire ad un Condomino quanto risulti, invece, dovuto da altro Condomino, per obbligazioni da questi non adempiute.
Principio questo al quale consegue la incontestabile necessità di accertare prima la causa di qualsivoglia situazione “debitoria”, e, quindi, di identificare i Condomini obbligati al relativo adempimento e, poi, di adottare le deliberazioni conseguenziali.
E’, pertanto, evidente l’illegittimità, anche sotto tale profilo, della sentenza che col presente atto si impugna considerato che i Giudici di appello hanno ritenuto legittima la deliberazione opposta con la quale, come già detto, l’Assemblea del predetto Condominio, prescindendo da ogni accertamento di fatto relativo alle “cause” delle passività accertate e che si intendevano eliminare e, quindi, alla riferibilità o mano della stessa a tutti i Condomini dell’edificio, ha posto a carico di tutti i Condomini del predetto complesso immobiliare il relativo onere conseguente alla predetta situazione “debitoria”.
Ed è opportuno rilevare che la circostanza che solo sarebbe successivamente emerso, da una “revisione” della contabilità effettuata nel corso del presente giudizio di opposizione della innanzi indicata deliberazione ed esibita nel corso del giudizio stesso, che “non” sarebbe esistita “nessuna passività dovuta al mancato pagamento di oneri condominiali da parte dei Condomini” e che il predetto “passivo” sarebbe risultato “dovuto alla cattiva amministrazione dell’Amministratore, che non aveva provveduto a pagare i lavori di manutenzione e riparazione del fabbricato e dei beni comuni”, non influisce certo sulla assunta legittimità della deliberazione opposta nel presente giudizio, considerato che tale legittimità andava, e va, incontestabilmente considerata in relazione alla situazione di fatto relativa, della quale si discute, esistente alla data della deliberazione stessa, con la quale ‑ come già detto ‑ senza il prevío accertamento delle causali delle predette passività l’onere delle stesse è stato posto a carico di tutti i Condomini in proporzione alle quote di partecipazione al Condominio.
Il motivo è infondato.
Il ricorrente continua a non comprendere che la assemblea ha deliberato la istituzione di un fondo cassa in considerazione della oggettiva esistenza di una situazione debitoria nei confronti di terzi (i quali avrebbero potuto agire nei confronti del condominio) a prescindere dal previo accertamento della imputabilità di tale situazione all’ex amministratore o alla morosità di alcuni condomini (peraltro esclusa), la quale avrebbe giustificato successivamente iniziative giudizíarie per il recupero delle somme destinate a costituire tale fondo cassa.
Con il terzo motivo il ricorrente censure la affermazione della Corte di appello di Napoli, secondo la quale le tabelle millesimáli in base alle quali era avvenuta la ripartizione del fondo cassa erano state approvate all’unanimità e deduce testualmente:
L’illegittimità della sentenza che con il presente atto si impugna, anche sotto tale profilo, è di tutta evidenza, però, considerato che, come espressamente eccepito In giudizio dall’attuale ricorrente dott. R. R. sin dall’udienza del 25.9.1997, nella quale era stata esibita la deliberazione assembleare del 23.7.1975, di assunta approvazione delle “tabelle millesimali” in questione, in quella Assemblea non erano presenti tutti i condomini dell’edifica condominiale del quale si discute risultando assente, come espressamente indicato nel relativo verbale esibito agli atti un Condomino e che la assunta presenza per pretesa “delega” di tale Condomino assente, e cioè l’assunto “intervento” al quale ha fatto riferimento la Corte di appello nella sentenza che con il presente atto si impugna, non poteva, e non può, certo essere ritenuta sussistente nel caso concreto, mancando qualsivoglia “delega” in “forma scritta” del Condomino stesso. “Forma” questa incontestabilmente necessaria stante la natura sostanzialmente “contrattuale” delle “tabelle millesimali” in questione.
Di quanto innanzi evidenziato, espressamente rilevato agli atti dall’attuale ricorrente dott. R. R., i Giudici del merito illegittimamente non hanno tenuto alcun conto ritenendo, come già detto, che mediante la assunta “delega” di cui innanzi il condomino non presente all’ínizio dell’Assemblea sarebbe intervenuto successivamente partecipando alla votazione.
Il motivo è infondato.
Dalla motivazione della sentenza impugnata, infatti, non risulta che il rappresentante del condomino inizialmente assente sia intervenuto in base a delega non scritta, a prescindere dalla considerazione che non vengono indicati gli elementi dai quali risultava la natura “contrattuale” delle tabelle millesimalí in questione, che avrebbe richiesto una delega scritta per la loro approvazione.
Con il quarto motivo il ricorrente si duole del rigetto della impugnazione contro la deliberazione che aveva consentito il parcheggio di autovetture sulla rampa di accesso al garage e deduce testualmente:
L’illegittimità, anche sotto tale profilo, della sentenza che con il presente atto si impugna è di tutta evidenza considerato che i Giudici di appello hanno del tutto omesso di considerare che, risultando le “rampe” in questione, istItuzionalmente destinate allo accesso ed alla uscita al locale “garage” sottostante all’edificio condominiale ed alla utilizzazione dello stesso a tali fini era, ed è, di tutta evidenza che, anche per palesi motivi di sicurezza sotto ogni profilo, tale funzionale destinazione delle “rampe” stesse, ne impediva e ne impedisce, ogni eventuale diversa utilizzazione, specie, come nel caso in esame, tale da ostacolare la funzionale destinazione in questione e ciò ‑ si ripete ‑ per la ordinaria utilizzazione propria del menzionato locale “garage”.
Il motivo è infondato, in quanto la questione relativa alla asserita pericolosità della sosta di autovetture lungo la rampa di accesso è nuova, non risultando trattata nella sentenza impugnata e non deducendo il ricorrente una omessa pronunzia.
In definitiva, il ricorso va rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida nella complessiva somma di euro 2.100,00, di cui euro 2000,00 per onorari, ed oltre accessori di legge.
Leggi la motivazione della sentenza
Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile, Sentenza n. 6926/2007Motivi della decisione
Con il primo motivo il ricorrente censura la affermazione della sentenza impugnata, secondo la quale sarebbe stato sufficiente l’invio dell’avviso di convocazione indirizzato genericamente agli “eredí F. P.” “presso il domicilio di una figlia della condomina defunta, erede della madre insieme ad altri fratelli ed al padre”, per garantire la regolarità della assemblea e sostanzialmente deduce che da tale fatto non si poteva desumere da un punto di vista logico la effettiva conoscenza dell’avviso stesso da parte di tutti i soggetti legittimati alla convocazione.
La doglianza, secondo quanto si esporrà in seguito, sarebbe fondata. Ritiene, tuttavia, il collegio che la decisione impugnata vada confermata, dovendosi soltanto procedere a correzione della motivazione.
Secondo un orientamento, al quale ha aderito questa S.C. con la sentenza Cassazione 1215/69, ove gli eredi non dovessero rendersi attivi, correttamente l’amministratore indirizza l’avviso di convocazione dell’assemblea «collettivamente ed impersonalmente» agli eredi all’ultimo domicilio del defunto, anche se sia passato l’anno dal decesso, in applicazione analogica dell’articolo 303 Cpc, il quale rivelerebbe l’atteggiamento del legislatore di fronte alla morte del protagonista di un rapporto.
In senso contrario si può osservare che la regola stabilíta dall’articolo 303 Cpc, la quale prevede come destinatari delle notifiche, dopo il decesso della parte, gli eredi (qualora ignoti) collettivamente ed impersonalmente» non solo è coordinata al rilievo che i successori nel processo sono soltanto gli eredi (mentre nel condominio il successore può essere anche un legatario), ma, in quanto è preordinata alla regolarità della prosecuzione del giudizio del quale era parte il defunto, costituisce una norma speciale propria del diritto processuale, che non può essere ritenuta applicabile (tra l’altro a pena di nullità) al di fuori del processo. 2 pertanto, irrilevante il fatto che, secondo quanto sostenuto in dottrina, una lettera diretta agli eredi richiamerebbe l’attenzione e verrebbe subito aperta, a differenza di una lettera indirizzata al defunto.
Secondo un altro orientamento, al quale ha aderito la sentenza di questa Suprema Corte 3798/78, se si ammette che l’amministratore, per effetto della mancata osservanza dell’onere di indicazione e dimostrazione della propria qualità da parte del nuovo condomino, non può indirizzare a lui la comunicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea e, tuttavia, per rendere valida la costituzione dell’assemblea, deve mandare l’avviso a tutti i condomini, l’antínomia non può essere risolta se non ritenendo che l’amministratore adempie al suo obbligo inviando l’avviso all’ultimo domicilio, dove, in base al criterio dell’Id quod plerumque accidit, potrà verosimilmente essere rinvenuto qualcuno (successore oppure non) che possa portare l’avviso a conoscenza degli interessati e sincerandosi quindi della ricezione dell’avviso da parte di persona addetta a quel domicilio, poco importando, poi, che la persona che riceve l’avviso lo faccia effettivamente pervenire all’abitazione degli eredi.
Con l’invio dell’avvíso ad un condomino di cui è già certo il decesso si risolve, però, il problema della regolarità della convocazione della assemblea attraverso una finzione. A ciò si aggiunge che la fictio si rivela comunque inutile, ed il problema non può considerarsi neppure formalmente risolto, quando all’ultimo, indirizzo del condomino defunto non vi sia chi possa materialmente ricevere l’avviso.
Sembra, pertanto, preferibile ritenere che l’amministratore il quale sia a conoscenza del decesso di un condomino, fino a quando gli eredi non gli manifesteranno la loro qualità, non avendo utili elementi di riferimento e non essendo obbligato a fare alcuna particolare ricerca, non sarà tenuto ad inviare alcun avviso.
In senso contrario non si potrebbe invocare il fatto che, in base all’articolo 1136, comma 6, Cc, l’assemblea non può deliberare se non risulta che tutti i condomini sia stati avvisati, in quanto tale norma presuppone, per la sua applicabilità, che i condomini siano noti all’amministratore.
Ugualmente, non si potrebbe osservare che, a differenza di quanto si verifica nell’ípotesi di alienazione dell’immobíle non comunicata. in cui all’amministratore non potrebbe essere rimproverato nulla perché non è a conoscenza del mutamento di proprietà, nel caso in esame l’amministratore è a conoscenza del decesso (perché, se non lo fosse, egli assolverebbe i suoi compiti inviando l’avviso al condomino che ritiene, incolpevolmente, ancora in vita), per sostenere che è tenuto a ricercare gli eredi.
A prescindere dal fatto che è da dimostrare il fondamento giuridico di tale obbligo, è sufficiente osservare che a seguito della notizia della morte di un condomino l’amministratore viene soltanto a sapere che si è aperta una successione, ma non anche se la stessa è destinata ad essere regolata in base alle norme sulla successione legittima o testamentaria, né chi siano i chiamati nelle due ipotesi e chi abbia effettivamente accettato l’eredità, diventando in tal modo erede e legittimato a partecipare alle assemblee condominiali e, di conseguenza, titolare del diritto alla convocazione.
A tal fine va rilevato che nessun elemento utile potrebbe essere ricavato dalla denuncia di successione, consultabile presso gli uffici finanziari o ipotecari, dal momento che la stessa è irrilevante ai fini della accettazione dell’eredità.
Né sembra che l’amministratore potrebbe richiedere la nomina di un curatore all’eredità giacente ai sensi dell’articolo 528 Cc.
A prescindere dalla considerazione che tale disposizione presuppone l’esistenza di un chiamato che non abbia ancora accettato l’eredità e nella specie tale accettazione potrebbe esservi stata, ma non essere a conoscenza dell’amministratore, è a dubitarsi che, nello spirito della stessa, l’amministratore, il quale vuole soltanto individuare un soggetto al quale comunicare l’avviso di convocazione dell’assemblea, possa farsi rientrare nelle “persone interessate” alla nomina di un curatore il quale deve provvedere alla gestione dell’intera eredità, cosI come affermato da questa S.C. con la sentenza 14065/05.
Alla luce delle considerazioni svolte appare evidente che dall’errore commesso dalla sentenza impugnata (affermazione della sufficienza di avviso di convocazione indirizzato genericamente agli eredi del coerede defunto) nessuna invalidità era derivata, dal momento che la stessa convocazione degli credi non ancora qualificatisi come tali all’amministratore non era necessaria.
Con il secondo motivo il ricorrente ribadisce la tesi della illegittimità della delibera impugnata in ordine alla istituzione del fondo cassa e deduce specificamente:
L’illegittimità della sentenza che col presente atto si impugna, anche sotto tale profilo, è di tutta evidenza ove si consideri che il principio, a carattere generale, di cui all’articolo 1123 Cc, in forza del quale tutti gli oneri condominiali vanno posti a carico dei Condomini in proporzione al valore della proprietà di ciascuno di essi, accertando sempre la riferibilità degli oneri stessi al singolo Condomino. E ciò con la conseguente impossibilità di attribuire ad un Condomino quanto risulti, invece, dovuto da altro Condomino, per obbligazioni da questi non adempiute.
Principio questo al quale consegue la incontestabile necessità di accertare prima la causa di qualsivoglia situazione “debitoria”, e, quindi, di identificare i Condomini obbligati al relativo adempimento e, poi, di adottare le deliberazioni conseguenziali.
E’, pertanto, evidente l’illegittimità, anche sotto tale profilo, della sentenza che col presente atto si impugna considerato che i Giudici di appello hanno ritenuto legittima la deliberazione opposta con la quale, come già detto, l’Assemblea del predetto Condominio, prescindendo da ogni accertamento di fatto relativo alle “cause” delle passività accertate e che si intendevano eliminare e, quindi, alla riferibilità o mano della stessa a tutti i Condomini dell’edificio, ha posto a carico di tutti i Condomini del predetto complesso immobiliare il relativo onere conseguente alla predetta situazione “debitoria”.
Ed è opportuno rilevare che la circostanza che solo sarebbe successivamente emerso, da una “revisione” della contabilità effettuata nel corso del presente giudizio di opposizione della innanzi indicata deliberazione ed esibita nel corso del giudizio stesso, che “non” sarebbe esistita “nessuna passività dovuta al mancato pagamento di oneri condominiali da parte dei Condomini” e che il predetto “passivo” sarebbe risultato “dovuto alla cattiva amministrazione dell’Amministratore, che non aveva provveduto a pagare i lavori di manutenzione e riparazione del fabbricato e dei beni comuni”, non influisce certo sulla assunta legittimità della deliberazione opposta nel presente giudizio, considerato che tale legittimità andava, e va, incontestabilmente considerata in relazione alla situazione di fatto relativa, della quale si discute, esistente alla data della deliberazione stessa, con la quale ‑ come già detto ‑ senza il prevío accertamento delle causali delle predette passività l’onere delle stesse è stato posto a carico di tutti i Condomini in proporzione alle quote di partecipazione al Condominio.
Il motivo è infondato.
Il ricorrente continua a non comprendere che la assemblea ha deliberato la istituzione di un fondo cassa in considerazione della oggettiva esistenza di una situazione debitoria nei confronti di terzi (i quali avrebbero potuto agire nei confronti del condominio) a prescindere dal previo accertamento della imputabilità di tale situazione all’ex amministratore o alla morosità di alcuni condomini (peraltro esclusa), la quale avrebbe giustificato successivamente iniziative giudizíarie per il recupero delle somme destinate a costituire tale fondo cassa.
Con il terzo motivo il ricorrente censure la affermazione della Corte di appello di Napoli, secondo la quale le tabelle millesimáli in base alle quali era avvenuta la ripartizione del fondo cassa erano state approvate all’unanimità e deduce testualmente:
L’illegittimità della sentenza che con il presente atto si impugna, anche sotto tale profilo, è di tutta evidenza, però, considerato che, come espressamente eccepito In giudizio dall’attuale ricorrente dott. R. R. sin dall’udienza del 25.9.1997, nella quale era stata esibita la deliberazione assembleare del 23.7.1975, di assunta approvazione delle “tabelle millesimali” in questione, in quella Assemblea non erano presenti tutti i condomini dell’edifica condominiale del quale si discute risultando assente, come espressamente indicato nel relativo verbale esibito agli atti un Condomino e che la assunta presenza per pretesa “delega” di tale Condomino assente, e cioè l’assunto “intervento” al quale ha fatto riferimento la Corte di appello nella sentenza che con il presente atto si impugna, non poteva, e non può, certo essere ritenuta sussistente nel caso concreto, mancando qualsivoglia “delega” in “forma scritta” del Condomino stesso. “Forma” questa incontestabilmente necessaria stante la natura sostanzialmente “contrattuale” delle “tabelle millesimali” in questione.
Di quanto innanzi evidenziato, espressamente rilevato agli atti dall’attuale ricorrente dott. R. R., i Giudici del merito illegittimamente non hanno tenuto alcun conto ritenendo, come già detto, che mediante la assunta “delega” di cui innanzi il condomino non presente all’ínizio dell’Assemblea sarebbe intervenuto successivamente partecipando alla votazione.
Il motivo è infondato.
Dalla motivazione della sentenza impugnata, infatti, non risulta che il rappresentante del condomino inizialmente assente sia intervenuto in base a delega non scritta, a prescindere dalla considerazione che non vengono indicati gli elementi dai quali risultava la natura “contrattuale” delle tabelle millesimalí in questione, che avrebbe richiesto una delega scritta per la loro approvazione.
Con il quarto motivo il ricorrente si duole del rigetto della impugnazione contro la deliberazione che aveva consentito il parcheggio di autovetture sulla rampa di accesso al garage e deduce testualmente:
L’illegittimità, anche sotto tale profilo, della sentenza che con il presente atto si impugna è di tutta evidenza considerato che i Giudici di appello hanno del tutto omesso di considerare che, risultando le “rampe” in questione, istItuzionalmente destinate allo accesso ed alla uscita al locale “garage” sottostante all’edificio condominiale ed alla utilizzazione dello stesso a tali fini era, ed è, di tutta evidenza che, anche per palesi motivi di sicurezza sotto ogni profilo, tale funzionale destinazione delle “rampe” stesse, ne impediva e ne impedisce, ogni eventuale diversa utilizzazione, specie, come nel caso in esame, tale da ostacolare la funzionale destinazione in questione e ciò ‑ si ripete ‑ per la ordinaria utilizzazione propria del menzionato locale “garage”.
Il motivo è infondato, in quanto la questione relativa alla asserita pericolosità della sosta di autovetture lungo la rampa di accesso è nuova, non risultando trattata nella sentenza impugnata e non deducendo il ricorrente una omessa pronunzia.
In definitiva, il ricorso va rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida nella complessiva somma di euro 2.100,00, di cui euro 2000,00 per onorari, ed oltre accessori di legge.





