In relazione ai marchi di impresa, lo sfruttamento del marchio notorio altrui è vietato se l'uso del segno avviene senza giusto motivo in un'attività economica che da questo ne trae un indebito vantaggio

Non si può usare il marchio altrui se notorio per fini economici

La Cassazione con l'ordinanza n. 38165/2022 (sotto allegata) chiarisce che non si può sfruttare per fini economici un marchio altrui se notorio, anche se lo stesso viene rappresentato in forma di parodia. Vediamo le ragioni di questa decisione.

Una società americana chiama in giudizio un s.p.a sostenendo di essere titolare del diritto di sfruttamento del noto personaggio di Zorro e dei marchi collegati a questa figura, lamentando l'utilizzo da parte della convenuta dello stesso per pubblicizzare un'acqua minerale. A suo dire la società convenuta si è resa responsabile della violazione delle regole concorrenziali ed è tenuta quindi a risarcirle i danni che la stessa quantifica in 200.000 euro.

Parte convenuta sostiene la caducazione delle opere create prima del 1951 dallo scrittore che ha creato il personaggio per non uso. In primo grado la convenuta ha la peggio, la decisione viene quindi impugnata in appello, che respinge questa volta le domande della società attrice perché ritiene che il personaggio sia caduto in pubblico dominio.

Dopo un primo ricorso in Cassazione, un nuovo giudizio in sede di appello e la presentazione in Cassazione quest'ultima, in motivazione, nell'accogliere il motivo sollevato della società americana sancisce il seguente principio di diritto: "in tema di marchi di impresa, avendo riguardo alla disciplina anteriore alla modifica dell'art. 20 c.p.i attuatasi con l'art. 9 , comma 1, lettera a) del dlgs.n. 15/2019, lo sfruttamento del marchio altrui, se notorio, è da considerarsi vietato ove l'uso del segno senza giusto motivo, posto in essere nell'attività economica, consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o rechi pregiudizio agli stessi, a nulla rilevando che il marchio non sia utilizzato per contraddistinguere i prodotti e servizi dell'autore dell'uso, come può venire nel caso della rappresentazione parodistica del marchio in questione".

Scarica pdf Cassazione n. 38165/2022

Foto: youtube.com
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