Non integra caso fortuito la condotta del turista che cade agli Uffizi, al limite può essere responsabile a titolo di concorso colposo art. 1227 c.c., responsabile è la PA per omessa custodia ex art. 2051 c.c.

Va risarcito il turista che cade agli Uffizi

La Cassazione con l'ordinanza n. 37060/2022 (sotto allegata) conferma la decisione della Corte di Appello che ha riconosciuto la responsabilità esclusiva da omessa custodia art. 2015 c.c. di chi gestisce gli Uffizi per la caduta del turista a causa di un gradino sbeccato. Vediamo le ragioni degli Ermellini al termine della vicenda giudiziaria.

Un turista chiama in giudizio il Ministero per i beni e le attività culturali per chiedere i danni subiti a causa di una caduta verificatasi presso gli Uffizi di Firenze mentre scendeva da un gradino sbeccato.

Per il Tribunale, in ragione del concorso colposo del turista, riconosce a quest'ultimo un risarcimento di oltre 10.000,00 euro. Somma che però, in sede di appello, viene quasi raddoppiata, in ragione della responsabilità esclusiva che la Corte riconosce in capo al Ministero.

La Corte fonda la sua decisione sul fatto che la caduta si è verificata a causa di un gradino lesionato, ma non segnalato e comunque in assenza di misure precauzionali da parte del custode, anche se il perimetro limitato della scalinata avrebbe consentito un controllo agevole e sul fatto che non è ravvisabile il caso fortuito accidentale derivante da una condotta colposa del danneggiato in grado di cagionare in via esclusiva l'evento.

Per la Corte quindi la PA è responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c. stante l'assenza di un concorso colposo del turista ai sensi dell'art. 1227 c.c.

Decisione che viene contestata dalla PA, ma che la Cassazione rigetta, perché:

  • "la vetustà dell'edificio e la sua fruizione da parte di un numero elevato di visitatori non costituiscono elementi neppure astrattamente idonei a impedire il controllo della cosa e ad esonerare l'Amministrazione dall'obbligo di assicurare le condizioni di sicurezza dello scalone";
  • erra la Pa nel sostenere che la disattenzione della vittima possa integrare il caso fortuito
    in quanto lo stesso consiste in un elemento capace di incidere sul nesso di causa e caratterizzato da imprevedibilità e non prevenibilità. La condotta colposa del danneggiato ai sensi dell'art, 1227 c.c. può rilevare solo a titolo di concorso di colpa.

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