Onere in capo alla banca di produzione dei contratti. Il Tribunale di Ascoli Piceno revoca il decreto ingiuntivo e accerta un saldo creditore in favore della correntista

Contratto apertura di credito e tutela utente bancario

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Il Tribunale di Ascoli Piceno, con una recente sentenza del 28.11.2022, ha affermato importanti principi a presidio dell'utente bancario in materia di contratti di conto corrente.

La vicenda

Il caso esaminato dal Tribunale di Ascoli Piceno riguarda una opposizione a decreto ingiuntivo spiegata da una società e dai fideiussori (assistiti dallo scrivente avvocato, esperto di diritto bancario).

Poiché la Banca richiedeva il pagamento di un saldo di conto corrente, la società correntista, dapprima, contestava l'inattendibilità del saldo intermedio riportato dall'estratto.

Oltre a ciò, deduceva l'indeterminatezza delle c.m.s., l'illegittimo anatocismo ed infine l'applicazione di interessi ultralegali sui tassi d'interesse entro fido poiché non erano stati prodotti i relativi contratti.

Onere probatorio incombente sulla banca

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Il Tribunale di Ascoli Piceno, quanto al primo aspetto inerente l'onere probatorio incombente sulla banca di produrre la serie completa degli estratti conto, ha ritenuto di dover azzerare il saldo intermedio poiché inattendibile.

Difatti, il Giudice ha ritenuto che il rapporto fosse viziato non solo dall'applicazione di una c.m.s. indeterminata ma anche e soprattutto, dall'applicazione di interessi ultralegali inerenti gli affidamenti.

A tal proposito, il GI, pur a conoscenza di un filone giurisprudenziale per il quale l'esistenza del contratto di apertura di credito debba essere provata con la forma scritta, ha ritenuto che non possa essere condivisibile per gli effetti che determina.

Difatti, "la regola della forma scritta dei contratti bancari - come sopra argomentato - è chiaramente volta a tutelare il cliente, che deve essere messo nelle condizioni di conoscere e comprendere l'oggetto del vincolo contrattuale, con la conseguenza che negare la possibilità di riconoscere la presenza di un affidamento "di fatto" al cliente invocando proprio la norma posta a sua tutela determinerebbe un risultato assolutamente irragionevole e distorsivo".

Prova degli affidamenti desumibile dagli estratti conto

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Il Giudice, quindi, partendo dalla ratio della normativa sulla trasparenza trasfusa nel Testo Unico Bancario ed in particolare tenendo a mente la finalità dell' art. 117 del TUB, ha ritenuto che la prova degli affidamenti potesse essere desunta anche dagli estratti conto, o meglio, dagli scalari.

Nel caso specifico, il Tribunale ha osservato come "la difesa degli opponenti ha dedotto fin dalla seconda memoria ex art 183 cpc la sussistenza di un affidamento per euro 40.000,00 come emergente dagli scalari; la circostanza deve effettivamente intendersi adeguatamente provata alla luce di quanto osservato dal Consulente, che, dall'analisi degli estratti conto e sulla base delle diciture di affidamento desumibili dagli scalari trimestrali, come ad esempio dall'applicazione della c.m.s. o dai riepiloghi degli interessi passivi contenuti negli stessi, ha ritenuto che. nel corso del rapporto la banca ha concesso delle linee di affidamento inizialmente pari a € 40.000,00, poi divenute € 45.000,00 alla fine del I° trimestre 2011 e tornate a € 40.000,00 al termine del II° trimestre 2012, sino al momento di estinzione del rapporto finanziario".

Posta la dimostrazione degli affidamenti e la mancanza di idonee pattuizioni scritte sull'entità degli interessi, il Tribunale ha ritenuto di applicare la sanzione prevista dall'art. 117 del TUB, facendo quindi ricalcolare il saldo con i tassi sostitutivi BOT.

Il risultato di tale ricalcolo ha portato il saldo di conto corrente da un passivo di - 73.476,34 euro ad un attivo di 42.348,61 euro.

Alessio Orsini
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