Respinto il ricorso di una s.a.s, che nell'agire in giudizio contro una banca contesta il mancato rispetto del termine per il pagamento di un assegno, che però è di 15 giorni se fuori piazza e non quello indicato dalla società

Termine pagamento o protesto assegno fuori piazza

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Il termine è di 15 giorni per il pagamento o il protesto dell'assegno fuori piazza. Lo precisa la Cassazione con l'ordinanza n. 32701/2022 (sotto allegata), con la quale rigetta il ricorso di una società contro la decisione emessa in favore della banca in relazione al pagamento dell'assegno.

Mancato pagamento assegno nei termini

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Una sas cita in giudizio una banca per chiedere l'accertamento della responsabilità contrattuale o extracontrattuale dell'istituto di credito per omesso pagamento nel termine (e per averne dato il pagato telefonico ovvero il benefondi) e il risarcimento del danno oltre, penale interessi e spese.

La stessa fa presente di aver presentato all'incasso un assegno bancario tratto sullo stesso istituto il 26 luglio, chiedendone l'accredito il 30 luglio. Il 2 agosto riceve il benefondi, ma l'8 agosto, quando la banca non pagato o protesta l'assegno, arriva una richiesta di sequestro del titolo da parte dell'emittente. In accordo con quest'ultima la società richiama l'assegno accettandone un altro in sostituzione, che viene versato il 22.10 e che il 26.10 viene protestato.

La banca, nel costituirsi in giudizio, giustifica il ritardo nel pagamento dell'assegno e in primo grado la domanda attrice viene rigettata. In appello la sas contesta ancora la violazione dei termini di pagamento dell'assegno, ma anche in sede di appello la società risulta soccombente.

Il termine è di 15 giorni per gli assegni fuori piazza

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Nel ricorrere in Cassazione la società ritiene che il termine di pagamento relativo al primo assegno sia di 4 giorni in base all'art. 120 del slgs n. 385/1993.

Per la Cassazione però il motivo sollevato è infondato in quanto nel caso di specie rilevano "ai fini della definizione dei termini per il pagamento o il protesto dell'assegno, soltanto gli artt. 32 (quanto al pagamento) e 46 (quanto al protesto) legge assegni."

Correttamente la controricorrente rileva che "il termine da prendere in considerazione nella specie non è quello di 8 giorni invocato dalla ricorrente, bensì quello di 15 giorni, previsto dall'art. 32, comma primo, cit., per il pagamento di assegni fuori piazza. Infatti il titolo era pagabile sulla piazza di Napoli, mentre era stato presentato per il pagamento in Nocera Inferiore."

Scarica pdf Cassazione n. 32701/2022

Foto: 123rf.com
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