Il danno morale deve essere liquidato separatamente dal biologico, se provato, esso non è valutabile dal medico legale e prescinde della dinamiche relazionali della vita della persona, come emerge dall'art. 138 CdA

Il danno morale merita un ristoro separato

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Deve essere separato e autonomo il ristoro del danno morale, ovviamente se provato, rispetto al biologico. Trattasi di una voce di danno autonoma, la cui inclusione nel danno biologico non è comprensibile anche in base a quanto dispone l'art. 138 del Codice delle Assicurazioni. Con questa sentenza (n. 32935/2022 sotto allegata) la Cassazione, discostandosi dalle sentenze storiche in materia di danni non patrimoniale afferma, in linea con un recente indirizzo, l'autonomia del danno morale.

Mancato riconoscimento danno morale

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Un minore subisce un incidente e in sede di appello la sua invalidità permanente viene determinata nella misura del 32%.

La madre, nella qualità di amministratrice di sostegno della vittima (dichiarato interdetto), agisce in sede di Cassazione, lamentando il mancato riconoscimento del danno morale, in quando voce di danno autonoma rispetto al biologico, in violazione delle recenti pronunce della Cassazione.

Danno morale: voce autonoma di danno

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Sul danno morale la Cassazione condivide la censura sollevata perché la Corte di appello non ha rispettato i principi sanciti in tema di danno non patrimoniale derivante dalla lesione alla salute.

Ricordano infatti gli Ermellini che il danno morale consiste in una sofferenza interiore in relazione al quale non rilevano le vicende dinamico relazionali del danneggiato, che non può essere valutato dal medico legale e che, se dedotto e provato, deve essere oggetto di una autonoma e separata liquidazione rispetto al quella del danno biologico.

La sua incorporazione nel danno biologico non è giustificabile. Esso è un danno interiore, che merita un ristoro separato e ulteriore rispetto alla personalizzazione prevista in caso di violazione degli aspetti dinamico relazionali di vita della persona.

L'autonomia del danno morale trova il suo fondamento giuridico nell'art. 138 del Codice delle Assicurazioni visto che l'aumento fino al 30% del valore tabellare può essere aumentato in presenza della lesione degli aspetti dinamico relazionali.

In conclusione il danno morale è autonomo rispetto al biologico e non è suscettibile di una valutazione medico legale, trattandosi di un dolore diverso, autonomo e indipendente rispetto alle vicende dinamico relazionali del soggetto danneggiato.

Scarica pdf Cassazione n. 32935/2022

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