La Cassazione condivide le decisioni prese in sede di merito di affidare in via esclusiva la figlia minore alla madre, che dal confronto con il padre, immaturo e conflittuale risulta essere il genitore idoneo a crescerla

Affidamento esclusivo minore

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Affidamento esclusivo alla madre se il padre, con il suo atteggiamento di aperto conflitto verso la ex moglie, dimostra immaturità e scarsa sensibilità verso la minore, inducendo nella stessa continui sensi di colpa. E' evidente che è il padre a non essere idoneo a educare e crescere la figlia, se ne tradisce la fiducia facendo ascoltare a terzi dialoghi molto personali con la stessa e pubblicando du Facebook un tema scritto da lei. Inutile sentire la bambina un'altra volta, quando parla della sua situazione familiare la stessa prende consapevolezza dei disturbi caratteriali del padre e i suoi sensi di colpa nei confronti della madre aumentano.

Queste le interessanti conclusioni contenute nell'ordinanza di Cassazione n. 32876/2022 (sotto allegata).

Immaturo il padre che pubblica su FB un tema della figlia

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Una coppia si separa e in seguito divorzia. La situazione tra i coniugi è tesa e aggravata dalle dipendenze del marito. La figlia minore viene collocata pertanto presso la madre, mentre il padre può vederla solo nel corso di incontri protetti.

L'uomo si oppone a queste decisioni, ma la Corte, dopo una nuova CTU, respinge l'appello dell'uomo perché lo stesso si è reso responsabile della pubblicazione di un tema della figlia su Facebook e ha fatto ascoltare a degli estranei un dialogo molto intimo avuto con la figlia, che per questo si è sentita tradita.

L'uomo tenta di limitare la responsabilità genitoriale della ex moglie nei confronti della figlia adducendo ragioni pretestuose e irrilevanti, che vengono respinte, perché già valutate nel giudizio di divorzio, sede in cui è stata riconosciuta la piena capacità e responsabilità genitoriale della madre.

Inutile altro ascolto della minore, alimenta i suoi sensi di colpa

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Nel ricorso in Cassazione l'uomo contesta la decisione impugnata in vari punti, mettendo di mezzo anche i nonni materni della minore, giudicati incapaci di prendersi cura della bambina e altre questioni di natura procedurale.

Motivi che gli Ermellini giudicano infondati e inammissibili, evidenziando primariamente, nel rigettare il ricorso, che la Corte di Appello ha concluso per l'affidamento esclusivo della minore alla madre, in quanto unico soggetto idoneo a svolgere il suo ruolo, capace di interagire con i bisogni reali della figlia, profondamente segnata dalle problematiche caratteriali del padre, che le fanno provare forti sensi di colpa.

Infondato il motivo con il quale il padre lamenta il mancato ascolto della minore ultradodicenne. Sono stati riscontrati nella minore, già sentita in sede di CTU, problemi nella narrazione dei fatti che la vedono coinvolta nel conflitto genitoriale. Questa situazione le provoca infatti tristezza e profondo dolore. Inopportuno quindi, nel caso di specie, procedere a un nuovo ascolto della bambina, perché sarebbe stata l'ennesima occasione per dare modo all stessa di prendere piena consapevolezza dell'atteggiamento del padre nei confronti della madre, con cui è in perenne conflitto.

Un racconto che le avrebbe fatto rivivere ancora il disagio e la frustrazione per quel conflitto perenne che genera in lei un sentimento di colpa nei confronti della madre per le denunce continue del padre alla donna, che preoccupano la minore, come confessato dalla stessa al consulente.

Leggi anche L'affidamento esclusivo dei figli

Scarica pdf Cassazione n. 32876/2022

Foto: 123rf.com
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