Avv. Cristina Matricardi |

Cassazione: medico risponde a telefonata urgente in auto? Va multato

La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 9940/2007) ha stabilito che l'uso del telefonino in auto è vietato anche al medico che deve rispondere alla chiamata urgente di un paziente.
I Giudici di Piazza Cavour di fronte alla giustificazione addotta dal medico che aveva dichiarato per l'appunto di aver risposto a una telefonata urgente, hanno precisato che "quand'anche veridica, sarebbe comunque manifestamente inidonea ad integrare gli estremi di cui all'art. 54 C.P. (al quale deve farsi riferimento, atteso l'implicito richiamo operato dall'art. 4 co. 1 L. 689/81), non essendo all'evidenza configurabili l'immediatezza dell'esigenza di evitare a sé o ad altri il pericolo di un danno grave alla persona e, soprattutto, l'inevitabilità della condotta contraria al precetto sanzionato, posto che alla, pur urgente chiamata, il sanitario avrebbe potuto dare riscontro non durante la guida, con pericolo per sé e per gli altri utenti della strada, ma dopo aver opportunamente arrestato la marcia in posizione tale da non impegnare la circolazione stradale". Con questa decisione la Corte ha accolto il ricorso di un Comune avverso la decisione del Giudice di Pace che aveva annullato la multa inflitta ad un medico per aver utilizzato il cellulare durante la guida.

Leggi la sentenza

Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile, Sentenza n. 9940/2007

FATTO E DIRITTO


Il Comune di Terni ricorre contro la sentenza in data 12.04.04 dep. Il 28.6.04, del Giudice di Pace in sede, che accolto l'opposizione ex art. 204 bis C.d.S. di N. I. , avverso un verbale d'infrazione all' art. 173 cit. cod. [1], elevatogli il 12.6.01 dalla locale polizia municipale, ritenendo giustificato il contestato uso di un telefono cellulare, non "a viva voce" o datato di auricolare, da una "una sorta di stato di necessità" per essere stato l'opponente, un medico, "costretto ad usare il cellulare in quanto contattato da una paziente colta da malore".

L'intimato non si è costituito.

All'esito del disposto esame preliminare ex art. 375 c.p.c. sulle conformi conclusioni del P.G., il ricorso, deducente vari profili di violazione di legge e difetto di motivazione, deve essere accolto per manifesta fondatezza.

La motivazione della sentenza risulta, anzitutto, palesamente carente, nella parte in cui ritiene credibile il summenzionato "verificarsi degli eventi così come narrati e documentati", senza precisare da quali elementi, segnatamente documentati, l'addotta (generica ed alquanto usuale) tesi giustificativa fosse risultata provata.

A quanto sopra va aggiunto – e la considerazione può ritenersi assorbente – che la giustificazione addotta, quand'anche veridica, sarebbe comunque manifestamente inidonea ad integrare gli estremi di cui all'art. 54 C.P. (al quale deve farsi riferimento, atteso l'implicito richiamo operato dall'art. 4 co. 1 L. 689/81), non essendo all'evidenza configurabili l'immediatezza dell'esigenza di evitare a sé o ad altri il pericolo di un danno grave alla persona e, soprattutto, l'inevitabilità della condotta contraria al precetto sanzionato, posto che alla, pur urgente chiamata, il sanitario avrebbe potuto dare riscontro non durante la guida, con pericolo per sé e per gli altri utenti della strada, ma dopo aver opportunamente arrestato la marcia in posizione tale da non impegnare la circolazione stradale.

La sentenza impugnata va, pertanto, cassata senza rinvio, con diretta reiezione, nel merito ex art. 384 co. 1 u.p. c.p.c. (non essendo necessari altri accertamenti di fatto) dell'opposizione, che non risulta affidata ad altri motivi.

Le spese dei due gradi del processo, infine, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata senza rinvio e, pronunziando nel merito, rigetta l'opposizione; condanna l'opponente al rimborso al ricorrente Comune delle spese processuali, liquidate in €500,00 di cui 100 per esborsi quelle del presente giudizio, ed in € 600,00 di cui 100 per diritti e 100 per esborsi quelle del giudizio di merito.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio il 9.3.2007.

Il consigliere Est. Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 26 APRILE 2007



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