Per la Cassazione, i fotogrammi scaricati da Google Earth costituiscono prove documentali utilizzabili ex artt. 234, comma 1 e 189 c.p.p.

Abuso edilizio e fotogrammi di Google Earth

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I fotogrammi scaricati da Google Earth sono prove documentali liberamente utilizzabili. È quanto conferma la Cassazione penale (sentenza n. 39087/2022 sotto allegata) pronunciandosi sulla vicenda relativa al sequestro preventivo di un manufatto abusivo.

Nella vicenda, il Tribunale del Riesame confermava il decreto con il quale il GIP aveva disposto a carico di un uomo il sequestro preventivo del secondo piano di un manufatto per violazione dell'art. 44, lett. b) D.Lgs. n. 380/2001.

L'uomo si rivolgeva al Palazzaccio osservando che il tribunale non aveva indicato in concreto le esigenze cautelari che giustificavano il sequestro, non essendo sufficiente il richiamo alla creazione di "vani completamente abusivi a spiegare l'aumento del carico urbanistico" posto che on erano state modificate né la struttura né la fruibilità urbanistica dell'immobile ed era rimasto immutato anche il nucleo familiare.

L'uomo si doleva poi della mancata considerazione della prescrizione del reato, idonea a incidere anche nella fase cautelare, atteso che il Tribunale aveva rimandato a una fase successiva l'accertamento circa l'epoca di consumazione dei reati che il ricorrente aveva affermato essere già ultimati e passibili di essere estinti per prescrizione, senza considerare che alcun riscontro certo consentiva di ancorare l'epoca di realizzazione degli abusi, non potendo costituire documenti idonei allo scopo i rilevamenti tratti da Google Earth, non paragonabili ai rilievi aerofotogrammetrici.

Le motivazioni del sequestro preventivo

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Per gli Ermellini, tuttavia, il ricorso è infondato.

In via preliminare, il Tribunale del Riesame, per i giudici della S.C., ha adeguatamente illustrato le ragioni poste a fondamento della propria decisione. In proposito, infatti, ha rilevato che l'intervento edilizio, da valutarsi nella sua interezza, ha comportato la netta trasformazione di una piccola abitazione, di un solo piano abitabile, facendo venire fuori un'opera percettibilmente diversa, per cui la libera disponibilità dei manufatti è stata ritenuta idonea a consentire la protrazione delle conseguenze del reato realizzato, valutazione non illogica ove si consideri la presenza nell'immobile di un nucleo familiare rimasto immutato dall'inizio dell'esecuzione del sequestro.

Per cui, l'impostazione del Tribunale risulta coerente con l'affermazione secondo cui, "in tema di reati edilizi o urbanistici, la valutazione che, al fine di disporre il sequestro preventivo di manufatto abusivo, il giudice di merito ha il dovere di compiere in ordine al pericolo che la libera disponibilità della cosa pertinente al reato possa agevolare o protrarre le conseguenze di esso o agevolare la commissione di altri reati, va diretta in particolare ad accertare se esista un reale pregiudizio degli interessi attinenti al territorio o una ulteriore lesione del bene giuridico protetto, anche con riferimento a eventuali interventi di competenza della P.A. in relazione a costruzioni non assistite da concessione edilizia, ma tuttavia conformi agli strumenti urbanistici, ovvero se la persistente disponibilità del bene costituisca un elemento neutro sotto il profilo dell'offensività, ipotesi questa ragionevolmente esclusa dai giudici cautelari, stante il perdurante utilizzo dei manufatti, le cui dimensioni e caratteristiche si presentano tutt'altro che irrilevanti" (cfr., Cass. SS.UU. n. 12878/2003).

Le foto di Google Earth hanno valore di prova documentale

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Neanche sulla valutazione del fumus commisi delicti si ravvisano criticità, essendo stato chiarito dal tribunale che, in mancanza di qualsiasi allegazione contraria da parte dell'indagato, non potevano ritenersi sussistenti i profili di incertezza evocati dalla difesa sull'ultimazione delle opere, a fronte dell'accertamento del consulente del pm il quale, visionando le immagini tratte dal programma Google Earth Pro, aveva evidenziato la presenza dell'ampliamento volumetrico solo a partire dal giugno 2020.

Premesso che i rilievi di Google Earth rappresentano solo uno degli elementi della complessiva valutazione del Tribunale, il richiamo valorizzato dai giudici dell'impugnazione cautelare, aggiungono da piazza Cavour, appare legittimo, essendo stato già precisato dalla giurisprudenza (cfr., Cass. n. 48178/2017), che "in tema di prove, i fotogrammi scaricati dal sito internet "Google Earth", costituiscono prove documentali pienamente utilizzabili ai sensi dell'articolo 234, comma 1, cod. proc. pen. o 189 cod. proc. pen., in quanto rappresentano fatti, persone o cose, essendo ben diversa, ovviamente, la questione relativa alla valutazione del loro contenuto e alla corrispondenza al vero di quanto in essi rappresentato, questione che, invero, non è stata esplicitamente eccepita in modo diretto dal ricorrente".

Da qui, l'infondatezza del ricorso e la condanna del ricorrente anche al pagamento delle spese processuali.

Scarica pdf Cass. n. 39087/2022

Foto: 123rf.com
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