La collocazione della minore presso il padre deve essere monitorata e rivista alla luce dell'istanza con cui la genitrice fa presente che il rapporto dell'ex con la nuova compagna è conflittuale e violento

I litigi con la nuova compagna minano la serenità della minore

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La Cassazione con l'ordinanza n. 30160/2022 (sotto allegata) accoglie il ricorso di una madre, rimettendo in discussione la collocazione della figlia minore presso il padre. E' emerso che lo stesso ha un rapporto assai conflittuale e violento con la nuova compagna. Situazione che non può che incidere negativamente sulla serenità della bambina.

La vicenda processuale

Una minore viene affidata dal Tribunale ad entrambi i genitori, ma collocata presso la madre a Milano. Viene regolamentato analiticamente il tempo di frequentazione della bambina con il padre a cui viene imposto anche l'obbligo corrispondere, per il mantenimento della stessa, un assegno mensile di 500 euro, a cui sommare il 50% per le spese straordinarie.

La madre della bambina reclama il provvedimento in sede di appello, chiedendo un incremento dell'assegno di mantenimento per la minore, il padre chiede invece una diversa regolamentazione degli incontri con la figlia.

La Corte decide in via provvisoria che la bambina venga affidata al Comune di Milano con collocazione presso la madre, dando mandato ai servizi sociali di monitorare la situazione e di vigilare sul rispetto delle disposizioni previste in materia di sostegno e mediazione familiare, disponendo che la bambina trascorra con il padre, nelle vacanze estive del 2019, una settimana al mese. Decisione che la Corte assume dopo la segnalazione da parte dei servizi sociali della sussistenza di una situazione gravemente pregiudizievole per la minore a causa dell'elevata conflittualità dei genitori.

Ad un anno di distanza la Corte d'appello, pur confermando l'affidamento condiviso, limita la responsabilità genitoriale per le scelte di maggior rilievo che interessano la minore, la quale viene collocata questa volta presso il padre, riconoscendo tuttavia alla madre tempi, località e modalità di visita della figlia.

La Corte ha trascurato fatti importanti

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Contro quest'ultimo provvedimento madre della bambina ricorre in Cassazione, denunciando l'omesso esame di fatti verificatisi nei 14 mesi successivi al deposito della relazione peritale e di diversi elementi istruttori, la violazione del contraddittorio nella CTU e la mancata nomina, in favore della minore, di un curatore speciale.

I litigi con la nuova compagna pesano sulla serenità delle minore

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La Cassazione, respinta l'eccezione di inammissibilità sollevata, ritiene il ricorso fondato in relazione ai primi tre motivi, dichiarando assorbiti gli altri.

Condividendo l'analisi della madre della minore, ritiene che in effetti la decisione impugnata non fa cenno alcuno ai fatti verificatisi tra il maggio del 2019 e luglio del 2020, con conseguente omissione di importanti elementi probatori come l'istanza con cui la ricorrente ha fatto presente, per averlo appreso dalla nuova compagna del marito, che nella coppia si sono verificati episodi di violenza. Elemento questo che sicuramente influisce sulla serenità della minore e che la Corte d'appello avrebbe dovuto valutare prima di disporre l'affidamento presso il padre. La valutazione della Corte d'appello si è quindi basata su una situazione non attuale e non aggiornata.

Scarica pdf Cassazione n. 30160/2022

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