Il soggetto che richiede di essere ammesso al patrocinio gratuito esercita un suo diritto, di cui non può disporre l'avvocato, il quale quindi con la domanda di distrazione delle spese, non fa perdere il beneficio al titolare

Gratuito patrocinio e distrazione delle spese sono compatibili

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Il gratuito patrocinio e la dichiarazione di distrazione delle spese non sono istituti incompatibili, quest'ultima non comporta la revoca o la rinuncia al beneficio. Solo parte assistita che richiede l'ammissione al patrocinio gratuito e che ne ha diritto, può decidere se rinunciarvi o meno, non l'avvocato con le sue scelte, come quella di chiedere la distrazione delle spese. Principio espresso nella Cassazione n. 29746/2022 (sotto allegata)

La vicenda processuale

Il Giudice del Lavoro revoca l'ammissione al patrocinio gratuito concesso al beneficiario in quanto la richiesta di distrazione delle spese avanzata dal difensore ha comportato la rinuncia al beneficio.

Proposta opposizione il Tribunale riforma il decreto, affermando al contrario che, se difensore si dichiara antistatario occorre verificare, in base ai risultati di causa e al comportamento processuale se c'è stata effettiva rinuncia al patrocinio gratuito. Nel caso di specie la richiesta di distrazione non è stata riproposta nel corso del giudizio, per cui doveva ritenersi ritirata, ragione per la quale si doveva procedere alla liquidazione del compenso.

Patrocinio gratuito: rapporto diretto tra avvocato e Stato

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Il Ministero della Giustizia ricorre in Cassazione avverso la seconda decisione, sollevando due doglianze. Con il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 82 e dell'art. 85 del d.p.r. 115/2002 e dell'articolo 93 c.p.c perché il Tribunale ha erroneamente sostenuto che la richiesta di distrazione delle spese non comporta l'automatica rinuncia al patrocinio gratuito. Per il Ministero invece l'ammissione al patrocinio gratuito realizza un rapporto diretto tra l'avvocato e lo Stato. Il legale non può quindi ottenere il pagamento dei compensi dal cliente o della parte soccombente. Tale condizione lo pone pertanto in una situazione di incompatibilità con la richiesta di distrazione, che nel corso del giudizio non è stata ritirata.

Con il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 136 comma 2 del d.p.r. 115/2002 in quanto il Tribunale ha ritenuto erroneamente che la revoca dell'ammissione al patrocinio gratuito non possa essere adottata nel procedimento di opposizione per la liquidazione delle spettanze dell'avvocato.

Il diritto al patrocinio gratuito è della parte non dell'avvocato

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La Cassazione ritiene il ricorso del tutto infondato e lo rigetta. Di recente le SU hanno chiarito che il patrocinio a spese dello Stato è finalizzato ad assicurare il diritto di difesa costituzionalmente garantito.

Il soggetto che formula la richiesta esercita un diritto proprio, che resta nella sua esclusiva disponibilità e che non è condizionato assolutamente dalle scelte processuali dell'avvocato.

Il beneficiario del provvedimento di ammissione al patrocinio gratuito non è il difensore, ma il soggetto che si trova in condizioni di difficoltà economica il quale, formulata la domanda, non è tenuto a ritirarla neppure in caso di revoca del mandato all'avvocato.

Il difensore non può quindi disporre dei diritti sostanziali della parte, rinunciando al diritto di ricevere assistenza per le spese processuali. Detta rinuncia può essere esplicitata solo dal titolare del beneficio e non è mai conseguenza della richiesta di distrazione delle spese.

Distrazione che non comporta neppure la revoca dell'ammissione al beneficio, che può essere disposta solo nei casi tassativi previsti dall'art. 136 del d.p.r. 115/2002.

Leggi anche Cassazione: la distrazione alle spese non implica la rinuncia al gratuito patrocinio

Scarica pdf Cassazione n. 29746/2022

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