La Cassazione specifica che l'omessa informazione nella dichiarazione per l'accesso al gratuito patrocinio non comporta la revoca del beneficio laddove non superi la soglia prevista per l'ammissione

Revoca gratuito patrocinio

[Torna su]

Non si può revocare il gratuito patrocinio per via di una dichiarazione inferiore al reddito reale se in ogni caso il richiedente è entro la soglia di ammissione al beneficio. È quanto ha specificato la Cassazione (ordinanza n. 28249/2022 sotto allegata) accogliendo il ricorso di un uomo che si era visto negare l'accesso al patrocinio gratuito a spese dello Stato per un'errata informazione nella dichiarazione dei redditi percepiti.

La vicenda

La vicenda approdata in Cassazione ha origine dal rigetto del ricorso, proposto ai sensi dell'art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002 dall'uomo al tribunale di Castrovillari avverso il decreto di revoca con efficacia retroattiva del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Castrovillari e il contestuale rigetto dell'istanza di liquidazione compensi al difensore.

L'uomo deduceva di aver fatto legittimamente affidamento sul modello Isee, il che escludeva qualsiasi intenzione dolosa e che, in ogni caso, il reddito sebbene più elevato era tale da consentire l'accesso al beneficio essendo inferiore alla soglia stabilita per legge.

Il tribunale, tuttavia, osservava, che lo stesso, all'esito dell'accertamento eseguito dalla G.d.F., aveva reso dichiarazioni mendaci e rigettava il ricorso.

A questo punto, a mezzo del proprio difensore, il ricorrente adiva il Palazzaccio.

Requisito reddito gratuito patrocinio

[Torna su]

La quarta sezione penale della Cassazione gli dà ragione, ricordando innanzitutto che, "l'unico presupposto per l'ammissione consiste esclusivamente nell'insussistenza di un reddito superiore a quello indicato dalla legge per la concessione del beneficio".

Va rilevato, proseguono gli Ermellini, che in base all'insegnamento delle Sezioni Unite, in tema di patrocinio a spese dello Stato

, "la falsità o l'incompletezza della dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista dall'art. 79, comma 1, lett. c) d.P.R. n. 115 del 2002, non comporta, qualora i redditi effettivi non superino il limite di legge, la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che può essere disposta solo nelle ipotesi espressamente disciplinate dagli artt. 95 e 112 d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. SS.UU. n. 14723/2019)".

Una soluzione, del resto, per i giudici, "coerente con la ratio dell'istituto del gratuito patrocinio, il cui fondamento è costituito dalla tutela del diritto inviolabile alla difesa per la persona sprovvista di mezzi economici", oltre che in linea con le norme costituzionali ed internazionali fondamentali in tema di diritto di difesa e di diritto all'equo processo.

Inoltre, osserva la S.C. richiamando le SS.UU., "l'esigenza, recessiva rispetto ai canoni costituzionali e di diritto europeo sopra richiamati, di recuperare le somme corrisposte dallo Stato, a fronte di comportamenti non del tutto trasparenti ed affidabili da parte dell'istante, è soddisfatta dalla previsione della revoca dell'ammissione con effetto retroattivo, in conseguenza dell'intervenuta condanna in sede penale, che non può prescindere dall'accertamento dell'elemento soggettivo".

No alla negazione della provvidenza: la decisione

[Torna su]

Per cui, l'omessa indicazione di un reddito nell'autodichiarazione da allegare all'istanza, non costituisce di per sé motivo di reiezione, purché il reddito del nucleo sia effettivamente inferiore alla soglia richiesta. Semmai, laddove il giudice ritenga, a seguito delle verifiche degli uffici finanziari, sussistenti gli estremi del reato di cui all'art. 95 cit., allora dovrà trasmettere gli atti al pubblico ministero, ma non potrà, certo, se non vi è superamento della soglia stabilita, negare la provvidenza.

Da qui l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio.

Scarica pdf Cass. n. 28249/2022

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: