La regola vuole che se l'appellante non produce in appello il fascicolo di controparte che contiene documenti a lui favorevoli subisce le conseguenze negative, regola che sembra però messa in discussione nel Pct

Fascicolo di parte e d'ufficio hanno senso dopo il PCT?

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Alle SU chiarire se dopo l'istituzione del processo telematico ha ancora senso la distinzione tra fascicolo d'ufficio e fascicolo di parte visto che tutto confluisce in un'unica cartella, se tale distinzione permane in vece per il fascicolo cartaceo (non ancora del tutto superato) e se questo comporta la modifica della regola per la quale l'appellante che non produce in appello il fascicolo di controparte che contiene documenti a lui favorevoli ne subisce le conseguenze.

Questo il succo dell'ordinanza interlocutoria n. 14534/2022 (sotto allegata) della Cassazione.

Domanda rigettata per mancata produzione fascicolo di parte

Tra alcuni condomini e una s.r.l sorge una lite in relazione a una servitù di passaggio. Il giudice di primo grado, accogliendo la domanda degli attori, condanna la s.r.l a rimuovere il cancello e la catena. La società ricorre in appello, in cui si costituisce anche il Comune di Roma e la Corte lo accoglie, riformando così la sentenza a svantaggio dei condomini.

La Corte di Appello rileva che gli attori, ossia i condomini, hanno omesso di depositare in appello il fascicolo di primo grado in cui erano contenuti i documenti in base ai quali il Tribunale ha accolto in primo grado la loro domanda e i documenti richiamati dagli appellanti. Tali documenti inoltre, fa presente la Corte, non sono stati depositati neppure dalle altri parti, per cui non poteva disporre degli elementi necessari per verificare la fondatezza delle richieste dei condomini, soprattutto in relazione alla natura della strada oggetto della presente causa. Assenti poi negli atti elementi per l'eventuale accoglimento della domanda subordinata di risarcimento degli attori.

La produzione del fascicolo in appello è onere dell'appellante

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Nel ricorrere in Cassazione i condomini soccombenti sollevano un importante motivo che conduce la sezione investita a rimettere la questione alle SU.

I condomini ricordano che la Corte ha affermato che non ha potuto valutare la fondatezza della domanda dei condomini per il mancato deposito del fascicolo di parte di primo grado.

Rilevano però che la Cassazione a SU ha affermato che in realtà è onere dell'appellante produrre i documenti in base ai quali fonda il suo gravame o attivarsi per richiedere copia del fascicolo di controparte al cancelliere. Nel momento in cui non lo fa subisce in sostanza "le conseguenze della mancata restituzione del fascicolo dell'altra parte quando questo contenga documenti a lui favorevoli."

Nel PCT il fascicolo è unico: parola alle Sezioni Unite

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La Cassazione, dopo aver esposto la giurisprudenza sul punto, segnala però la recente pronuncia n. 16506/2019 "che, in un'ottica di superamento della distinzione tra fascicolo di parte e fascicolo d'ufficio, ha sostenuto che i fascicoli di parte che sono presenti in quello di ufficio costituiscono parte integrante di esso, ai sensi dell'art. 72, secondo comma, disp. att. c.p.c., fintanto che rimangono ivi depositati, perché non ritirati, ai sensi dell'art. 77 disp. att. c.p.c., con la conseguenza che, qualora venga richiesta la trasmissione del fascicolo d'ufficio ex art. 126 disp. att. c.p.c., la trasmissione dovrà riguardare il fascicolo d'ufficio, unitamente a quelli di parte ove non ritirati".

Ricorda inoltre che, con l'introduzione del processo telematico, la questione pone senza dubbio degli elementi di novità. "Nel processo telematico vi dovrebbe essere, per ciascun procedimento, soltanto un fascicolo digitale, una cartella all'interno di un archivio informatico nella quale confluiscono sia gli atti inviati telematicamente dagli avvocati dal proprio studio, sia tutti gli atti che si formano nel processo ad opera del giudice, dell'ausiliario e del cancelliere (….) Con la formazione di un unico fascicolo, che raccoglie tutti i documenti, si dovrebbe avere l'accantonamento della distinzione tra il fascicolo d'ufficio e il fascicolo di parte (….) con risoluzione della questione in esame: non essendo contemplata la possibilità di ritiro dei documenti informatici, questi vengono telematicamente appresi - con piena attuazione del principio di immanenza delle prove - dal giudice di secondo grado con l'acquisizione dell'unico fascicolo e indipendentemente dal comportamento dell'appellato."

Vero in effetti che, il processo cartaceo non può dirsi ancora del tutto superato, ma è indubbia la necessità di rivedere l'impostazione sopra descritta.

Stante quindi la modifica del contesto, dovuta al processo telematico, la SU chiarisca i seguenti punti:

  • "se l'adozione del processo telematico, che prevede la creazione di un unico fascicolo e non contempla l'ipotesi del ritiro dei documenti in esso contenuti, comporti l'abbandono della distinzione tra fascicolo d'ufficio e fascicolo di parte di cui agli artt. 168, 169 c.p.c., 72, 73, 74, 75, 76 e 77 disp. att. c.p.c.;
  • se ciò determini il superamento della posizione interpretativa, fatta propria da questa Corte con le pronunzie delle sezioni unite n. 28498/2005 e n. 3033/2013, secondo cui l'appellante "subisce le conseguenze della mancata restituzione del fascicolo dell'altra parte, quando questo contenga documenti a lui favorevoli che non ha avuto cura di produrre in copia e che il giudice d'appello non ha quindi avuto la possibilità di esaminare";
  • se tale superamento valga solo per le cause ove i documenti sono contenuti nel c.d. fascicolo informatico ovvero se - al fine di evitare irragionevoli differenze di trattamento - valga anche per cause ove i documenti siano ancora presenti in formato cartaceo nel fascicolo diparte."

Scarica pdf Cassazione n. 14534-2022

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