Per accedere al credito d'imposta, utilizzabile solo in compensazione col modello F24, occorre comunicare all'Agenzia delle Entrate l'"incremento di valore delle rimanenze finali di magazzino

Bonus moda 2022, domande dal 10 maggio

[Torna su]

Per il bonus moda e tessile le domande sono partite da martedì 10 maggio 2022. Tutte le imprese potenzialmente beneficiare dell'agevolazione potranno inviare le istanze utilizzando il modulo predisposto dall'Agenzia delle Entrate.

Al fine di sostenere le imprese attive nell'industria tessile e della moda, delle calzature e della pelletteria, il decreto Rilancio ha previsto un credito d'imposta nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino, eccedente la media del medesimo valore registrato nei 3 anni precedenti a quello di spettanza del beneficio.

Bonus moda 2022, come avere l'agevolazione

[Torna su]

Per accedere al credito d'imposta, utilizzabile solo in compensazione mediante il modello F24, occorre comunicare all'Agenzia delle Entrate tale "incremento di valore delle rimanenze finali di magazzino", al fine di consentire l'individuazione, nei limiti delle risorse disponibili, della quota effettivamente fruibile del credito.

La comunicazione va inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure tramite un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni dal 10 maggio 2022 al 10 giugno 2022, con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021.

Il credito è riconosciuto esclusivamente nell'ambito della Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. Pertanto, con riferimento al presente credito d'imposta, non è possibile avvalersi in alcun caso dei maggiori massimali previsti dalla Sezione 3.12 della citata Comunicazione.

Bonus moda 2022, la dichiarazione sostitutiva

[Torna su]

La comunicazione (in allegato) da presentare dal 10 maggio al 10 giugno 2022, con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021, è stata modificata a seguito dell'approvazione (provvedimento del 27 aprile 2022) del modello di autodichiarazione generale del rispetto dei requisiti del Temporary Framework (TF). La dichiarazione sostitutiva presente nella prima versione della comunicazione è stata sostituita con una dichiarazione sostitutiva molto semplificata avente ad oggetto unicamente il rispetto dei requisiti previsti dalla Sezione 3.1 del TF. La dichiarazione dunque non ha più un effetto "sostitutivo" dell'autodichiarazione generale (che dovrà essere resa utilizzando l'apposito modello recentemente approvato). Le altre modifiche apportate alla comunicazione sono:

- l'introduzione di appositi campi per indicare l'importo che il beneficiario intende restituire, tramite riduzione del bonus tessile, in caso di fruizione degli aiuti di Stato elencati all'art. 1, comma 13, del decreto-legge n. 41 del 2021 in misura eccedente i massimali pro tempore vigenti di cui alle Sezioni 3.1 e 3.12 del TF;

- adeguamento nella dichiarazione sostitutiva dei nuovi massimali applicabile di cui alla Sezione 3.1 (pari a 290.000 euro per il settore dell'agricoltura, 345.000 euro per il settore della pesca e acquacoltura, 2.300.000 euro per i settori diversi);

- introduzione di ulteriori codici attività per i quali è riconosciuta l'agevolazione, a seguito dell'estensione dell'ambito soggettivo dell'agevolazione operata dall'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2022.

Scarica pdf comunicazione settore tessile mod 2

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: