Il Tribunale di Venezia dichiara la nullità parziale di una fideiussione omnibus di euro 450.000 per le clausole Abi ritenute lesive della concorrenza

Nullità fideiussione omnibus

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Il Tribunale di Venezia, con recente Sentenza dell'11.03.2022 (sotto allegata), ha affermato importanti principi a presidio dell'utente bancario in materia di garanzie personali, ovvero di nullità della fideiussione omnibus.

La vicenda

Il caso esaminato dal Tribunale di Venezia riguarda una contestazione mossa dal fideiussore (assistito dallo scrivente Avv. Alessio Orsini, esperto di diritto bancario) in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ove chiedeva, in occasione della prima udienza di comparizione, la declaratoria di nullità della fideiussione prestata fino alla concorrenza di euro 450.000,00.

A fondamento della propria domanda deduceva la corrispondenza, nel contratto "a valle", delle 3 clausole di cui al modello ABI, ritenute lesive della concorrenza dall' Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato con parere del 20.4.2005, nonché dalla Banca D'Italia con provvedimento del medesimo anno.

Le clausole lesive della concorrenza

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Le clausole dello schema contrattuale in questione e reputate in contrasto con la disciplina nazionale antitrust sono:

- quella relativa alla c.d. "riviviscenza", secondo cui il fideiussore si impegna a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantire e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo (art. 2 dello schema);

- quella relativa alla rinuncia dei termini di cui all'art. 1957 cc, secondo cui i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cc che si intende derogato (art. 6 dello schema);

- nonché quella relativa alla c.d. "sopravvivenza", secondo cui, qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate, la Banca D'Italia con proprio provvedimento del 02.05.2005 riteneva che gli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contenevano disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'art. 2 comma 2 lett. a) della L. n. 287/1990.

La decisione

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Il Tribunale di Venezia, richiamando il recente arresto espresso dalla Cassazione a Sezioni Unite del 30.12.2021 n. 41994 e dopo aver accertato nella fideiussione oggetto di causa la riproduzione delle 3 citate clausole abusive, ha ritenuto sussistere la nullità delle stesse, con conservazione del negozio fideiussorio.

Il rilievo anche ufficioso della nullità e la possibilità di eccepire la decadenza ex art. 1957 c.c. anche con la prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c.

Aspetto peculiare della vicenda, è stato quello inerente il fatto che, il rilievo della nullità sia stato dedotto solo in occasione della prima udienza e non quindi sin dall'atto di citazione in opposizione, sennonché il Tribunale ha ritenuto che, "come stabilito dalle S.U. della S.C. se al giudice è proposta domanda di nullità integrale del contratto, egli deve rilevarne di ufficio la nullità solo parziale e, qualora le parti al contrario propongano domanda di nullità parziale egli deve rilevarne di ufficio la nullità totale".

Pertanto, a seguito del rilievo officioso, è stato ritenuto che le parti dovevano essere messe in condizione di allegare fatti nuovi, formulare istanze istruttorie sulla questione decisiva, modificare le proprie domande ed eccezioni, come si ricava dalle sentenze Cass. S.U. nn. 26242 e 26243 del 2014.

In ragione di ciò, gli opponenti, con la prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., attesa la nullità quantomeno parziale delle singole clausole abusive, eccepivano la decadenza dal diritto di agire ex art. 1957 c.c., "che si pone come difesa esattamente consequenziale e pertinente al rilievo di nullità parziale del contratto", tanto da rende la domanda come tempestiva.

Sulla scorta dei sopra estesi ragionamenti, il Tribunale ne concludeva che, "La domanda di nullità riveste un indiscutibile carattere di novità, se diviene oggetto di una richiesta di accertamento a seguito del rilievo officioso del giudice e il rilievo officioso comporta non solo l'ammissibilità della formulazione delle corrispondenti domande anche oltre il limite degli atti introduttivi, ma anche la formulazione di eccezioni e l'articolazione di mezzi di prova, implicando l'instaurazione del contraddittorio sulla questione oggetto di rilievo officioso l'ampliamento dei poteri delle parti, anche oltre i limiti stabiliti dalle preclusioni".

In applicazione di tali principi, essendo pacifica l'intervenuta decadenza dal diritto di agire ex art. 1957 c.c., il Tribunale disponeva la revoca integrale del decreto ingiuntivo di € 450.000,00.

Scarica pdf Trib. Venezia 11.3.2022
Alessio Orsini
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