Respinta la questione di legittimità costituzionale sollevata da un avvocato in Cassazione, che si è lamentato di non avere potuto esercitare il suo dovere di difesa in favore del suo assistito perché non essendo vaccinato non ha il super green pass

Legittimo impedimento per l'avvocato non vaccinato

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L'assenza del difensore in aula causata dal mancato possesso della certificazione verde che attesta l'avvenuta vaccinazione, non costituisce motivo di legittimo impedimento. Lo ricorda la Cassazione, invocando il contenuto dei commi 4 e 8 dell'art 9 sexies del decreto legge n. 52/2021.

Infondata inoltre la questione di legittimità costituzionale sollevata dal difensore, che ha lamentato la violazione del diritto di esercitare la difesa del suo cliente. Solo se vaccinato l'avvocato può chiedere la trattazione orale, in caso contrario, bilanciando il valore della tutela della salute con il diritto di difesa il punto di equilibrio è da rivenire nella partecipazione in forma scritta del difensore al contraddittorio. Questa la motivazione con la quale la Cassazione, nella sentenza n. 14275/2022 (sotto allegata) ha risposto alla giustificazione addotta da un avvocato per la mancata partecipazione a un udienza penale.

La vicenda processuale

La Corte di appello conferma la sentenza con cui il Gup ha condannato l'imputato, all'esito del giudizio abbreviato, per il reato di estorsione, con condanna a risarcire la parte civile costituita.

Legittimo impedimento avvocato

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Ricorre in Cassazione l'imputato a mezzo difensore deducendo quattro motivi di doglianza.

Di interesse però, ai fini della presente trattazione, come si può intuire dala premesse, non sono tanto le questioni che riguardano l'imputato, quanto quelle relative al difensore.

Costui ha infatti presentato due memorie. Nella prima ha ripreso in modo approfondito la questione della riapertura dell'istruttoria in appello quando il primo grado si svolge nelle forme del rito abbreviato. Con la seconda invece ha sollevato questione d'incostituzionalità in relazione alla mancata partecipazione a un'udienza a causa delle restrizioni Covid. Lo stesso infatti, non vaccinato e non esentato dalla vaccinazione nonostante la patologia di cui è portatore, lamenta la legittimità costituzionale delle disposizioni che gli hanno impedito di svolgere il proprio dovere di difesa.

Escluso il legittimo impedimento, non compromessa la difesa

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Tralasciando gli altri aspetti della vicenda, sulla questione sollevata dall'avvocato la Cassazione si è pronunciata, disattendendola.

La Suprema Corte ricorda infatti che l'art 3 del dl n. 1/2022 ha esteso l'obbligo del Green pass base per accedere agli uffici giudiziari ai difensori, consulenti, periti e ausiliari del giudice, con la eccezione dei testimoni e delle parti del processo.

Dal 15 febbraio 2022 a questi soggetti è stato applicato il Green pass rafforzato se ultracinquantenni ed è stato disposto nello specifico "che l'assenza del difensore, conseguente al mancato possesso o alla mancata esibizione della certificazione verde Covid, determinata dall'inibizione all'accesso alle strutture o ve si svolge l'attività giudiziaria, non costituisce impossibilità a comparire per legittimo impedimento."

Infondata quindi per la Cassazione la questione di legittimità costituzionale sollevata dal difensore. Nulla impedisce al legale di chiedere la trattazione orale del giudizio, se si vaccina, a meno che non sussistano ragioni mediche che glielo impediscono. Condizione che però non è stata dimostrata nel caso di specie.

Per la Cassazione "il rifiuto del vaccino fa identificare il necessario bilanciamento fra valori costituzionalmente rilevanti quali il diritto alla difesa, da articolare nella sua pienezza, e la tutela della salute, nel punto di equilibrio costituito dalla partecipazione del difensore al contraddittorio scritto, come è in concreto avvenuto nel caso di specie, tenuto conto della natura emergenziale della disposizione, e quindi dell'arco temporale necessariamente delimitato del vigore di tali disposizioni."

Scarica pdf Cassazione n. 14275/2022

Foto: 123rf.com
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