Significato e commento dell'articolo 59 della Costituzione: i senatori a vita, come vengono nominati, da chi e il numero massimo

Il testo dell'articolo 59 della Costituzione

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È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente della Repubblica non può in alcun caso essere superiore a cinque.

Art. 59 comma 1 della Costituzione

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Il primo comma dell'articolo in questione definisce coloro che, per aver ricoperto la figura di Presidente della Repubblica, sono nominati senatori di diritto e con carica a vita. Si tratta di una qualifica che ha natura di onorificenza più che di nomina politica e viene attribuita a chi ha assunto il mandato per la carica più importante riconosciuta nel nostro ordinamento.

Art. 59 comma 2 della Costituzione

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L'articolo 59 prosegue definendo coloro che assumono la carica di senatore a vita e per merito, inseguito a nomina presidenziale. Nel dettaglio, si tratta di personalità di particolare prestigio o, comunque, di soggetti che si sono distinti per i loro meriti nei rispettivi campi e che hanno rappresentato bene il nostro Paese nel mondo.
Il secondo comma fa riferimento anche al numero di senatori a vita che il Presidente della Repubblica può nominare. Questi, infatti, non possono essere più di cinque, ma nel corso delle precedenti legislature ci sono stati casi in cui tale soglia è stata superata. Ciò avvenne nel 1984 con il Presidente Pertini, che ne nominò due in più, e nel 1991 con il Presidente Cossiga, che ne nominò quattro.

Differenze e similitudini tra le cariche di senatore

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I senatori a vita di diritto e per merito si distinguono dai senatori con carica elettiva. Infatti, salvo che intercorra specifica rinuncia, i primi mantengono la carica fino alla morte. Inoltre, come accennato, le due figure si contrappongono circa la natura della carica stessa, onorifica per i senatori a vita e politica per i senatori eletti. Tuttavia, per quanto concerne l'esercizio delle funzioni ad essi riconosciute, i senatori a vita ed elettivi sono del tutto equiparati ed esercitano i medesimi poteri.


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