Significato e commento dell'articolo 116 della Costituzione: le Regioni a statuto speciale e le particolari forme di autonomia

Il testo dell'articolo 116 della Costituzione

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Il Friuli Venezia Giulia [cfr. X], la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.

Ratio legis dell'art. 116 della Costituzione

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L'articolo 116 individua le Regioni che non rientrano tra quelle ordinarie, ma a cui si applica uno Statuto Speciale. Si tratta di realtà locali che si contraddistinguono da maggiore autonomia nella gestione, dovuta a ragioni legate a una particolare posizione geografica, alle vicende storiche che le hanno interessate o alle caratteristiche del territorio.
La norma riconosce, inoltre, una tutela differenziata agli statuti speciali di queste Regioni, i quali necessitano dell'emanazione di una legge costituzionale ad hoc per procedere alla loro approvazione o alla loro modifica.

Art. 116 comma 1 e 2 della Costituzione

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I primi due commi dell'articolo in oggetto individuano nel dettaglio le Regioni a Statuto Speciale, ossia il Friuli Venezia Giulia, il Trentino Alto Adige con le province autonome di Trento e Bolzano, la Valle d'Aosta, la Sicilia e la Sardegna.
A tali territori sono riconosciute tre tipologie di potestà legislative (piene ed esclusive, ripartite o concorrenti, integrativo-attuative).

Art. 116 comma 3 della Costituzione

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Il terzo comma dell'articolo 116 sancisce la possibilità di riconoscere maggiore autonomia alle Regioni a statuto ordinario, che si distinguono per efficienza politica e amministrativa.

L'attribuzione di una maggiore autonomia regionale risponde all'applicazione di due principi fondamentali: il principio di sussidiarietà, secondo cui le comunità di ordine superiore sono tenute alla promozione delle comunità di ordine inferiore, e il principio di uguaglianza, per il quale le stesse situazioni debbano essere regolate in maniera eguale e le situazioni differenti debbano essere trattate in maniera differente.
Infine, la disposizione prosegue stabilendo che il riconoscimento di maggiori poteri alle Regioni virtuose debba essere sottoposto comunque al vaglio della Camera ed essere, quindi, votato dalla maggioranza di tutti i cittadini e non solo di quelli della Regione stessa.


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