Nella responsabilità medica contrattuale se la paziente subisce un aborto a causa di una amniocentesi mal eseguita, spetta a lei dimostrare il nesso tra condotta e danno, a carico del medico invece la prova dell'esatto adempimento

Esecuzione corretta amniocentesi

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La responsabilità medica di natura contrattuale che sorge tra paziente, medico e struttura di cui lo stesso è dipendente prevede che, qualora si verifichi un danno a una paziente a causa di una procedura mal eseguita, come l'amniocentesi, spetta a lei dimostrare il nesso di causa tra la condotta del medico e l'aborto subito, mentre a quest'ultimo di aver adempiuto correttamente o di non averlo potuto fare in virtù di una causa impeditiva imprevedibile. Questo in linea di massima quanto sancito dalla Cassazione nella sentenza n. 10050/2022 (sotto allegata).

In giudizio per aborto procurato da amniocentesi

Una donna in stato di gravidanza si sottopone a una amniocentesi, che però viene eseguita in modo imprudente e imperito da un medico che, in violazione della letteratura medica in materia, esegue tre iniezioni consecutive nell'utero, provocando l'aborto del feto.

Il Tribunale, accertato il provocato aborto da parte del medico, accoglie la domanda di risarcimento per danno non patrimoniale derivante dalla perdita del frutto del concepimento e per il danno biologico riportato dalla gestante.

La Corte di Appello di Genova però modifica in parte le conclusioni del giudice di primo grado perché a suo dire la responsabilità del medico non è stata provata perché basata sulla testimonianza della madre della gestante presente al momento dell'amniocentesi. Dichiarazione del tutto inattendibile perché non è consentita la presenza di persone estranee al personale sanitario nell'ambiente sterile in cui deve essere praticata l'amniocentesi e in ogni caso, anche se avesse potuto assistere al di là di un divisorio, difficilmente avrebbe potuto vedere nel dettaglio la manovra.

Anche gli esiti della consulenza tecnica, che ha aveva chiarito l'opportunità di non effettuare più di tre inserimenti per procedere l'amniocentesi, sono stati quindi ridimensionati.

Provata invece la condotta imprudente della gestante, che subito dopo l'esame ha interrotto il ricovero successivo all'esame e quello disposto a distanza di una settimana.

Errata applicazione del riparto dell'onere probatorio

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La gestante e il marito soccombenti in appello ricorrono quindi in Cassazione, innanzi alla quale sollevano 5 motivi, dei quali merita dare cognizione solo sul quinto, visto che i primi quattro sono stati dichiarati tutti inammissibili.

Con il quinto motivo la coppia denuncia in particolare la violazione, da parte della Corte di Appello di Genova, delle regole sul riparto dell'onere probatorio in materia di responsabilità medica, poiché alla luce della natura contrattuale della responsabilità del medico e della struttura sanitaria, incombe su questi ultimi la prova di aver fatto tutto il possibile per adempiere alla propria obbligazione.

Al medico la prova dell'esatto adempimento

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Per la Cassazione, che cassa la sentenza in relazione al motivo accolto, lo stesso è fondato in quanto in base a quanto previsto dalla legge n. 24/2017 e alla giurisprudenza ormai consolidata, la responsabilità del medico e della struttura sanitaria hanno natura contrattuale quando il paziente allega di avere subito danni a causa dell'attività eseguita da un medico con rapporto di dipendenza dall'ospedale.

Chiarisce quindi che in queste ipotesi il criterio di riparto dell'onere probatorio a cui attenersi è quello previsto in materia di responsabilità contrattuale "in base al quale il creditore che abbia allegato la fonte del suo credito e abbia allegato che esso sia rimasto totalmente o parzialmente insoddisfatto, non è altresì onerato di dimostrare l'inadempimento o l'inesatto adempimento del debitore, spettando a quest'ultimo la prova dell'esatto adempimento."

Con particolare riferimento alla responsabilità del professionista medico la Cassazione ricorda che "è onere del debitore dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inadempimento o l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile e inevitabile con l'ordinaria diligenza."

Dopo essersi poi soffermata quindi sui concetti d'imprevedibilità, evento di danno e nesso di causalità, in relazione al caso di specie la Cassazione ricorda che "l'attore è tenuto a provare, anche attraverso presunzioni, il nesso di causalità materiale intercorrente tra la condotta del medico e l'evento dannoso, consistente nella lesione della salute e nelle altre lesioni ad essa connesse (nella specie alla perdita del concepito); è invece onere dei convenuti, ove il predetto nesso di causalità materiale sia stato dimostrato, provare o di aver eseguito la prestazione con la diligenza, la prudenza e la perizia richieste nel caso concreto, o che l'inadempimento (ovvero l'adempimento inesatto) è dipeso dall'impossibilità di eseguirla esattamente per causa ad essi non imputabile."

Spettava quindi al medico e alla struttura dimostrare l'esatta prestazione, provando in base al parametro della diligenza professionale di cui all'art. 1176 c.c di aver eseguito l'amniocentesi in modo corretto, sia in relazione al numero dei prelievi che delle regole tecniche previste per eseguire la procedura. Al giudice del rinvio il compito di stabilire comunque anche l'eventuale corresponsabilità della paziente nella verificazione dell'evento dannoso.

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Scarica pdf Cassazione n. 10050/2022

Foto: 123rf.com
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