La Cassazione ha evidenziato che il servizio di recupero dei cani randagi grava sulle Asl e la domanda è fondata su un fatto che costituisce concretizzazione del rischio

La Cassazione su randagismo e responsabilità Asl

[Torna su]

La Corte di Cassazione, VI Sez. Civ. Ter con ordinanza n. 9621/2022 pubblicata il 24.03.2022, accogliendo il ricorso proposto da un cittadino aggredito da alcuni animali randagi, torna ad occuparsi della questione relativa alla responsabilità di aziende sanitarie e comuni dettando alcuni importanti principi in materia di onere della prova.

Il Supremo Collegio ha infatti cassato la decisione del Tribunale di Taranto che, confermando la sentenza del Giudice di Pace, aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta.

Responsabilità per danni causati da animali randagi

[Torna su]

La Corte, accogliendo i motivi di impugnazione, ha premesso che la responsabilità per i danni causati da animali randagi deve ritenersi disciplinata dalle regole generali di cui all'art. 2043 cc e non dalle regole di cui all'art. 2052 cc.

Ebbene, da tale premessa la giurisprudenza del Supremo Collegio ha tratto la conseguenza che nella fattispecie di illecito aquiliano l'individuazione dell'ente cui le leggi nazionali e regionali affidano il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo rileva non sul piano della colpa, ma dell'imputazione della responsabilità omissiva sul piano causale.

In base alla normativa regionale pugliese l'obbligo giuridico del recupero dei cani compete ai servizi veterinari delle Asl, mentre i comuni hanno l'obbligo di costruzione o risanamento dei canili sanitari.

Una volta individuato il soggetto titolare dell'obbligo giuridico del recupero la PA e' responsabile dei danni riconducibili all'omissione dei comportamenti dovuti in quanto l'omissione di una condotta rileva, proprio, quale condizione determinativa del processo causale dell'evento dannoso.

Onere della prova e soggetto tenuto al servizio di recupero

[Torna su]

La Corte, accogliendo le doglianze di cui al ricorso, ha giustamente rilevato che, l'onere del danneggiato di provare, anche per presunzioni, l'esistenza di segnalazioni o richieste di intervento - più volte valorizzato dalla stessa Corte - si pone però "a valle" rispetto a quello del soggetto (Asl) tenuto per legge alla predisposizione di un servizio di recupero di cani randagi.

La Corte ha evidenziato che il servizio di recupero dei cani randagi grava sulle Asl e la domanda e' fondata su un fatto che costituisce concretizzazione del rischio.

Quindi, come rilevato dal ricorrente, spettava all'Asl dedurre e dimostrare di aver dato compiuta osservanza e, solo una volta che questa prova fosse stata data, spettava all'attore dedurre e dimostrare che, per esempio, il servizio era improntato solo sulla carta.

Secondo la Cassazione la sentenza impugnata ha contravvenuto a tali principi nel respingere la domanda risarcitoria dell'attore sul rilievo, erroneo evidentemente, che esso non avrebbe provveduto neanche ad allegare eventuali profili di colpa in capo alla Asl per non aver provveduto, sempre l'azienda sanitaria, su apposita e specifica segnalazione alla cattura e al ricovero dell'animale randagio.

Avv. Antonio Andrisano

Cassazionista del Foro di Brindisi

Scarica pdf Cass. n. 9621/2022

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: