Con la lettera di patronage il patron rafforza il convincimento di una banca a concedere un finanziamento a un terzo, fornendo informazioni o assumendosi un impegno con cui dimostra interesse al buon esito dell'operazione

Significato della lettera di patronage

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In italiano il termine lettera di patronage può tradursi con lettera di presentazione o di gradimento. Si tratta di dichiarazioni redatte in forma epistolare che vengono rilasciate in genere da una società capogruppo, ossia il patron, in favore di una controllata, ovvero il patronnat, affinché venga rinnovato o mantenuto in favore di quest'ultimo soggetto, un finanziamento. Con la lettera di patronage, le multinazionali anglosassoni che in passato operavano in Italia si assumevano la "paternità" morale di un'operazione attraverso appunto il rilascio di dichiarazioni con le quali comunicavano al creditore, in genere una banca, la loro partecipazione alla società che aveva contratto il debito con loro.

Lettera di patronage: cos'è

La lettera di patronage dal punto di vista giuridico è considerata una garanzia atipica che viene rilasciata da un soggetto al posto della fideiussione. Più precisamente la lettera di patronage trova applicazione quando il soggetto in favore del quale viene rilasciata ha necessità di rinnovare o ottenere un finanziamento.

Una migliore definizione è quella che viene fornita dll'ABF di Napoli nella decisione 2091/2012 "lettere di patronage ovvero documenti con cui un soggetto, il patronnant (solitamente nell'ambito di rapporti di gruppo) rafforza il convincimento di una banca a concedere credito ad un terzo attraverso la comunicazione di argomenti ed informazioni da cui si evince l'interesse del presentatore al buon esito dell'operazione."

Quando viene emessa una lettera di patronage è chiaro quindi che i soggetti coinvolti nell'operazione sono tre:

  • il patron, ossia colui che redige una lettera, presentando in modo favorevole il patronnant al soggetto che deve erogare in favore di quest'ultimo il finanziamento;
  • il patronnat o patrocinato che è il soggetto che viene presentato dal patron con una dichiarazione epistolare e che è colui che necessita del finanziamento;
  • la banca che in virtù della lettera di patronage riceve rassicurazioni sull'esito positivo del finanziamento in favore del patrocinato.

Questa forma di garanzia atipica è molto diffusa in ambito societario e non è infrequente che la lettera di pattonage venga rilasciata da una società capogruppo, più conosciuta da parte dell'istituto di credito, in favore di una sua partecipata che necessita di un prestito, al fine di garantire moralmente il suo adempimento.

Lettera di patronage e fideiussione: differenze

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Le lettere di patronage nel tempo sono diventate un vero e proprio strumento alternativo alle garanzie personali anche se, a differenza della fideiussione, l'impegno che si assume è inferiore. Vediamo quindi quali sono le differenze tra i due istituti.

Nella fideiussione l'obbligazione che viene assunta dal fideiussore è strettamente connessa all'adempimento del debitore principale. Essa è accessoria al debito che viene garantito, ovvero esiste perché esiste l'obbligazione principale.

Nella lettera di patronage invece questa connessione non esiste. L'obbligo che viene assunto da chi rilascia la lettera di patronage è autonomo rispetto al debito principale e alla solvibilità del patrocinato.

La lettera di patronage rappresenta infatti una rassicurazione relativa all'esito positivo dell'operazione, che il patron rivolge al creditore in merito alla solvibilità del debitore, senza assumersi però alcuna obbligazione come quella del patrocinato nei confronti del creditore.

Funzione della lettera di patronage

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Alla luce di quanto detto finora è evidente che la lettera di patronage serve solo a presentare ed esprimere un gradimento nei confronti di un certo soggetto al fine di presentarlo in un certo modo al soggetto che eroga finanziamenti. Non si tratta quindi di uno strumento con cui il patron si assume l'obbligo, come nel caso della fideiussione, di pagare il debito del patrocinato.

La lettera di patronage serve solo a rafforzare il convincimento dell'istituto di credito, di poter erogare con una certa tranquillità il finanziamento in favore del soggetto presentato. Con la stessa il patron promuove il credito, ovviamente però la lettera sarà tanto più efficace nel convincere la banca a concedere il credito se quest'ultima ha una buona conoscenza del patron e se il rapporto tra il patron e il patrocinato è forte.

Efficacia delle lettere di patronage

Dal momento che la lettera di patronage viene definita una forma di garanzia atipica e che consiste sostanzialmente in una raccomandazione, dal punto di vista giuridico quali effetti produce?

Sull'efficacia delle dichiarazioni contenute nelle lettere di patronage dottrina e giurisprudenza non sono concordi.

Un orientamento minoritario esclude che le lettera di patronage abbiano una qualche rilevanza dal punto di vista giuridico, fondamentalmente per due ragioni:

  • prima di tutto perché la creazione di tale strumento atipico è sintomatico della volontà di non voler creare alcun vincolo giuridico in capo al soggetto che effettua la raccomandazione;
  • in secondo luogo perché la differenza di funzionamento tra lettera di patronage e fideiussone finisce per negare qualsiasi valore giuridico a questo strumento atipico.

Per l'orientamento maggioritario condiviso ormai da larga parte di dottrina e giurisprudenza però non è possibile negare efficacia giuridica alla lettera di patronage perché in contrasto con i principi tipici del civil law e poi perché se si riconoscesse alle lettera di patronage solo un valore morale non si comprenderebbero le ragioni della loro diffusione in ambito commerciale.

Vero però che tutto dipende dal contenuto della lettera di patronage, nel senso che il patron con la stessa può decidere solo di raccomandare il patrocinato tramite un epistola informativa o decidere di spingersi oltre, assumendosi un impegno più importante.

Da qui la differenza tra lettere di patronage forte e debole. Vediamo di cosa si tratta.

Lettere di patronage deboli e forti

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Le lettere di patronage deboli sono quelle che hanno un contenuto di tipo informativo. Il patron dichiara di esercitare la sua influenza, in quanto società controllante, sulla controllata e fornisce appunto delle informazioni relativa alle condizioni economiche generali della sua patrocinata.

Le lettere di patronage forti invece hanno un contenuto ben diverso. Con le stesse il patron garantisce la solvibilità del patrocinato, attraverso l'impegno a mantenerlo in una condizione economica tale da rendergli possibile la restituzione del finanziamento.

Detto questo, dottrina e giurisprudenza escludono la riconducibilità della lettera di patronage forte allo schema e all'inquadramento giuridico della fideiussione.

Cosa contiene la lettera di patronage

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Il contenuto della lettera di patronage è fortemente condizionato quindi dal tipo di impegno che il patron assume nei confronti del patronnant, anche se ci sono dichiarazioni che vengono rese più di frequente in ambito bancario, vediamo quali.

Il primo tipo di contenuto è quello che mette in evidenza la conferma del controllo che il patron ha sul patronnant e che deriva da un rapporto di partecipazione societaria, attraverso la specificazione dell'entità e della natura del rapporto che lega la controllante alla controllata.

Il secondo è improntato ad mettere in risalto la consapevolezza del patrocinante, con un controllo totalitario o di ampia maggioranza, del rapporto già sorto o che dovrà sorgere tra l'istituto di credito e il suo patrocinato.

Il terzo infine è finalizzato a rassicurare la banca attraverso la promessa di non cedere la sua partecipazione sulla società controllata o di farlo solo dopo averla avvisata.

Lettera di patronage e codice civile

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Esclusa la riconducibilità della lettera di patronage alla fideiussione, è invece maggiormente condiviso l'inquadramento all'interno della "promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo" prevista e disciplinata dall'art. 1381 c.c., norma che così dispone: "Colui che ha promesso l'obbligazione o il fatto di un terzo è tenuto a indennizzare l'altro contraente, se il terzo rifiuta di obbligarsi o non compie il fatto promesso."

La somiglianza alla lettera di patronage consiste nel fatto che, nella promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo, chi promette resta comunque estraneo al rapporto principale. Il promettente, infatti, in caso inadempimento (e promessa del fatto) del terzo, è tenuto a pagare solo un indennizzo e non l'integrale adempimento della prestazione del garantito.

Non c'è tuttavia univocità di vedute per quanto riguarda l'inquadramento della lettera di patronage nella fattispecie contemplata dall'art. 1381 c.c. L'unica ipotesi in cui la lettera potrebbe essere ricondotta a questa figura è in cui il finanziamento al patrocinato risulti condizionato dall'intervento del patron.

C'è infatti chi è convinto che la lettera di patronage sia riconducibile piuttosto all'istituto del "Contratto con obbligazioni del solo proponente" disciplinato dall'art. 1333 del codice civile, il quale dispone che: " La proposta diretta a concludere un contratto da cui derivino obbligazioni solo per il proponente è irrevocabile appena giunge a conoscenza della parte alla quale è destinata. Il destinatario può rifiutare la proposta nel termine richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi. In mancanza di tale rifiuto il contratto è concluso."

Anche in questo caso però l'unico tipo di lettera di patronage riconducibile a questo istituto è solo quella forte, connotata da un preciso impegno del patron.

Responsabilità del patron

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Tante quindi le difficoltà legate ad inquadrare le lettere di patronage all'interno di un istituto già esistente nel nostro ordinamento, anche perché, come abbiamo visto, la stessa può avere diversi tipi di contenuto. Un punto però risulta centrale, ovvero stabilire la responsabilità del patron nel caso in cui lo stesso, con la lettera di patronage, fornisca informazioni non veritiere all'istituto di credito.

Per determinare la responsabilità del patron in merito al contenuto della lettera e alle informazioni fornite torna ad assumere rilievo la differenza tra lettere forti e lettere deboli.

Nel caso in cui il patron fornisca, con una lettera di patronage debole, informazioni non veritiere, dottina e giurisprudenza sono concordi nell'attribuire al patron una responsabilità di tipo extracontrattuale perché il fatto che la banca prenda atto del contenuto della lettera ai fini della erogazione del prestito, non accetta una vera e propria proposta contrattuale, per cui non può esserci una responsabilità di questo tipo.

Altra giurisprudenza però ritiene che in questi casi possa sorgere in capo al patron una responsabilità precontrattuale:

  • ai sensi dell'art. 1337 c.c., il quale dispone che: "Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto le parti devono comportarsi secondo buona fede";
  • e ai sensi dell'art. 1338 c.c il quale prevede che: "La parte che, conoscendo o dovendo conoscere l'esistenza di una causa di invalidità del contratto, non ne ha dato notizia all'altra parte è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto."

Questo perché il patron, che con una lettera debole fornisce informazioni tali da creare un'immagine di affidabilità e di solvibilità del creditore, che però non rispondono alla realtà, incidendo sul processo di formazione di volontà della banca sul credito da concedere. Un esempio? Il dichiarante attesta falsamente di detenere una partecipazione nella patrocinata o dichiara falsamente la solvibilità del debitore.

Il discorso cambia se il patron rilascia in favore del patronnant una lettera di patronage forte. In questo caso, se il patron si assume degli obblighi, ma poi il patronnant non adempie alle obbligazioni che si è assunto nei confronti della banca, potrebbero sorgere ovviamente delle responsabilità contrattuale ai sensi dell'art. 1218 c.c., il quale dispone che: "Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile."

In questo caso però, ovviamente, per poter ritenere il patron responsabile contrattualmente occorre accertare la presenza di un nesso eziologico tra l'inadempimento del patrocinato e quello del patron.

Lettera di patronage giurisprudenza

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La Cassazione, in merito alla definizione della lettera di patronage, ha ricordato le indicazioni fornite dalla risalente sentenza n. 10235/1995 secondo cui: "la specifica funzione che assolvono le lettere di patronage non è tanto di quella di "garantire" l'adempimento altrui, nel senso in cui tale termine viene assunto nella disciplina della fideiussione, nelle quali il garante assume l'obbligo di eseguire la stessa prestazione dovuta dal debitore, quanto quella di rafforzare nel creditore cui la dichiarazione è indirizzata il convincimento che il patrocinato farà fronte ai propri impegni. In sostanza, le lettere di patronage sono strumenti giuridici diretti a rafforzare la protezione dei diritti del creditore ed il loro riconoscimento nell'ordinamento si giustifica per la loro idoneità a realizzare interessi certamente "meritevoli di tutela", a norma dell'art. 1322 comma 2° cod. civ." (cfr., ex multis n. 32026/2019).

Lettera di patronage modelli

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