La presenza di candidati di entrambi i sessi nelle liste elettorali comunali, secondo la Consulta, costituisce una garanzia minima delle pari opportunità di accesso alle cariche elettive

Garanzia minima di pari opportunità

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È incostituzionale la mancata previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, dell'esclusione della lista elettorale che non presenti candidati di entrambi i sessi. È stabilirlo la Corte costituzionale con la sentenza n. 62 (in allegato), redattrice la Vicepresidente Daria de Pretis. La presenza di candidati di entrambi i sessi nelle liste elettorali comunali costituisce una garanzia minima delle pari opportunità di accesso alle cariche elettive.

Attuazione del disegno costituzionale di parità

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«Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte - si legge nella sentenza - il legislatore gode di ampia discrezionalita? nella disciplina della materia elettorale. In essa si esprime infatti con un massimo di evidenza la politicita? della scelta legislativa, che e? pertanto censurabile solo quando risulti manifestamente irragionevole (sentenze n. 35 del 2017, n. 1 del 2014, n. 242 del 2012, n. 271 del 2010, n. 107 del 1996 e n. 438 del 1993; ordinanza n. 260 del 2002)». Anche nella scelta dei mezzi per attuare il disegno costituzionale di un'effettiva parita? tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, va infatti riconosciuta al legislatore un'ampia discrezionalita? in linea con l'orientamento espresso da questa Corte secondo cui tali mezzi «possono essere di diverso tipo» (sentenza n. 4 del 2010).

Nessuna sanzione nel caso di violazione

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Un obbligo che sussiste anche per i comuni con meno di 5.000 abitanti, solo che per loro la disciplina sulla presentazione delle liste elettorali non prevede nessuna sanzione nel caso di violazione. La misura di riequilibrio della rappresentanza di genere nei comuni più piccoli - che rappresentano il 17% della popolazione italiana - è dunque ineffettiva e perciò inadeguata a corrispondere a quanto prescritto dall'articolo 51, primo comma, della Costituzione, secondo cui la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. Ne deriva che gli articoli 71, comma 3-bis, del Dlgs n. 267 del 2000 e 30, primo comma, lettere d-bis) ed e), del Dpr n. 570 del 1960, relativi alla presentazione delle liste dei candidati nei comuni con meno di 5.000 abitanti, sono quindi incostituzionali nella parte in cui non prevedono rimedi per il caso di liste che non assicurano la rappresentanza di entrambi i sessi.

Verificata la mancanza la Consulta ha stabilito che l'esclusione delle liste che non rispettino il vincolo possa essere una soluzione costituzionalmente adeguata a porvi rimedio. È la stessa normativa a stabilirlo sia per il caso delle liste lesive delle quote minime di genere nei comuni maggiori, sia per quello delle liste con numero inferiore al minimo di candidati negli stessi comuni con meno di 5.000 abitanti.

Scarica pdf Corte Cost. n. 62/2022

Foto: ©wjarek/123RF.COM
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