In caso di impugnazione della multa con Photored per il passaggio con semaforo rosso, l'ente accertatore è tenuto a dimostrare che l'apparecchiatura era stata regolarmente omologata e tarata, altrimenti la multa viene annullata

Photored e onere della prova della PA

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Passare col rosso non è mai una buona idea, né sul piano della sicurezza stradale che su quello del rispetto della legge. Quando si viene colti in flagrante dal Photored o da apparecchiature simili che rilevano automaticamente il passaggio con luce semaforica rossa, spetta però all'ente gestore dimostrare che il dispositivo è stato regolarmente sottoposto alla taratura e alle verifiche periodiche imposte dalla legge.

È quanto ha ribadito il Giudice di Pace di Treviso, con la sentenza n. 1325/2021 depositata il 18 gennaio 2022 (sotto allegata), in cui si ribadisce l'orientamento già indicato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in caso di contestazione, l'onere della prova della regolarità delle verifiche tecniche sulle apparecchiature elettroniche destinate alla rilevazione delle infrazioni al codice della strada spetta all'ente accertatore.

Multa semaforo rosso, ente deve dimostrare taratura

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Quando si impugna una multa con opposizione all'ordinanza prefettizia, capita sovente che l'ente accertatore non si costituisca o si costituisca in modo irrituale, come è capitato nel caso che ci occupa.

Tale scelta non rappresenta mai una strategia vincente da parte dell'amministrazione, poiché, se il ricorso in opposizione è ben strutturato e fondato su valide motivazioni, spetta alla p.a. fornire la dimostrazione della fondatezza delle proprie ragioni.

Come ricorda, infatti, anche la Corte di Cassazione, "con l'opposizione alla ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa, viene introdotto un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell'amministrazione, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto vengono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'amministrazione e dall'opponente e pertanto ne consegue che, ove l'amministrazione non adempia l'onere di dimostrare compiutamente l'esistenza di fatti costitutivi dell'illecito, l'opposizione dovrà essere accolta" e la sanzione annullata (Cass. 5095/99; vedi anche, sul tema Autovelox: addio multa senza verifiche periodiche di funzionalità e taratura).

Pertanto, non solo l'ente accertatore è tenuto a costituirsi in giudizio nei modi previsti dalla legge, ma deve anche articolare le sue difese in modo da dimostrare la fondatezza dell'accertamento e la piena regolarità delle procedure osservate.

Nulla la multa Photored senza prova dell'omologazione e taratura

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Nel caso in esame, il ricorrente (difeso dall'avv. Fabio Capraro del foro di Treviso) aveva contestato, tra l'altro, la mancanza, nel provvedimento impugnato, di elementi sufficienti circa l'omologazione e le verifiche dello strumento utilizzato, e inoltre aveva eccepito che la sanzione fosse fondata su un accertamento svolto senza approvazione del progetto di traffico e dell'installazione corretta dell'impianto nell'intersezione semaforica.

A fronte di queste osservazioni, l'ente accertatore, peraltro costituitosi in modo irrituale, non forniva alcuna dimostrazione della regolarità del proprio operato.

Per tale motivo, il giudice, pur ritenendo l'ordinanza prefettizia legittimamente notificata e rispettosa dei previsti termini procedimentali, la annullava per mancanza di allegazione in fatto del provvedimento opposto, poiché il convenuto operava un mero rinvio alle controdeduzioni degli accertatori, senza rispondere in modo adeguato alle censure sollevate dall'opponente, in particolare sul punto relativo alla mancanza di alcuna indicazione sul verbale a quo di indicazioni circa l'omologazione e/o taratura dello strumento e delle eventuali verifiche periodiche effettuate.

Scarica pdf sentenza Gdp Treviso n. 1325/21

Foto: 123rf.com
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