Per la Cassazione, la luce gialla del semaforo ha una durata che non può essere inferiore a 3 secondi, anche se è possibile impostare la durata fino a 5 secondi

La durata del Red Delay

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Respinto il ricorso di una conducente che, dopo l'accoglimento da parte del Giudice di Pace del ricorso per opporsi a due contravvenzioni irrogate per aver violato l'art. 146 comma 3 del Codice della Strada, si è vista poi ribaltare la decisione in sede di appello.

Per la Cassazione ha ragione la Corte di Appello quando afferma che la risoluzione ministeriale n. 67906/2007 ha stabilito che il Red Delay non può essere inferiore a 3 secondi, tempo che nel caso di specie è stato rispettato, potendo la durata variare appunto da un minimo di 3 fino a un massimo di 5 secondi. Questo il chiarimento contenuto nell'ordinanza della Cassazione n. 2305/2022 (sotto allegata).

La vicenda processuale

Una donna ricorre al Giudice di Pace per opporsi alla contestazione della doppia violazione prevista dall'articolo 146 comma 3 del Codice della Strada, elevati dalla Polizia Municipale, per aver proseguito il percorso stradale nonostante il semaforo rosso lampeggiante. Violazione accertata mediante il Vista Red e quindi senza la presenza degli agenti sul posto.

Con atto di citazione però il Comune contravventore si oppone alla decisione e il tribunale accoglie l'impugnazione rigettando quindi l'opposizione della conducente, con conseguente condanna al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio.

A motivo del rigetto il Tribunale rileva tra l'altro che la conducente non ha addotto la nullità dell'accertamento per "l'arbitraria tolleranza minore del tempo di ritardo nell'attivazione della rilevazione elettronica."

Il Giudice dell'impugnazione rileva in ogni caso infondate le motivazioni del giudice di primo grado, in quanto: "nessuna norma o disposizione regolamentare prescrivono che il c.d. "Red Delay" (ovvero il tempo di ritardo dell'attivazione della rilevazione rispetto all'accensione del semaforo rosso, previsto al fine di fornire ai conducenti dei veicoli un tempo di comporto tra l'effettiva accensione della luce rossa e l'invio dell'allarme al sistema di rilevazione, completamente autonomo rispetto a quello semaforico) debba essere applicato in misura fissa ed immodificabile (oltretutto, nel caso di specie, era stato espressamente indicato nella relativa stampa nella misura di 3 secondi, esattamente corrispondente - sulla base della c.t.u. - al tempo di ritardo in concreto applicato)."

Il c.d. Red Delay deve essere applicato in misura fissa?

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Parte soccombente nel ricorrere in Cassazione solleva ben otto motivi di doglianza, tra i quali si segnalano i primi tre con i quali si denuncia:

  • la nullità della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice ha ritenuto sussistere il vizio di ultra petizione del giudice di primo grado per essersi pronunciato sulla questione dell'accorciamento del tempo di ritardo nell'attivazione con il sistema del "Vista Red";
  • la nullità della sentenza per violazione del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 162/2006 e del decreto di estensione n. 265/2014 (approvazione ed omologazione del sistema di rilevamento automatico Vista Red), nella parte in cui il Tribunale ha considerato lecito l'accorciamento del tempo di ritardo nell'attivazione della rilevazione automatica delle presunte infrazioni;
  • la nullità della sentenza o motivazione apparente della stessa nella parte in cui ha ritenuto irrilevante la questione dell'accorciamento del tempo di ritardo nell'attivazione automatica della presunta infrazione, visto che la ricorrente non ha contestato di non essere passata con il rosso o di essere passata con il giallo visto che "l'unico caso in cui la misura di tale ritardo rileverebbe sarebbe il passaggio con il giallo".

Il Red Delay può variare dai 3 ai 5 secondi

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La Cassazione, che rigetta il ricorso della conducente, dichiara il primo motivo inammissibile per mancanza d'interesse della ricorrente, il secondo e il terzo invece del tutto privi di fondamento.

La ricorrente ritiene le contravvenzioni illegittime perché "in base ai decreti ministeriali regolamentari indicati, il c.d. red delay dovrebbe essere applicato in misura fissa ed immodificabile, corrispondente a 5 secondi e non a 3."

Il giudice dell'impugnazione però ricorda che nei casi come quelli di specie deve applicarsi "la risoluzione ministeriale n. 67906 del 2007, la quale stabilisce il principio secondo cui il c.d. "Red Delay" non può essere inferiore a 3 secondi e, nel caso di specie (per quanto rimasto verificato e riportato nella sentenza di appello, anche sulla scorta dei riscontri rinvenibili nella relazione del c.t.u.), con gli eseguiti accertamenti era stato regolarmente attestato il rispetto di tale tempo minimo come risultante anche dai corrispondenti fotogrammi."

Conclusioni confermate dalla Cassazione n. 18470/2014 in cui ha ribadito che "in tema di violazioni del codice della strada, è la citata risoluzione del Ministero dei trasporti che regola, in assenza di apposite indicazioni del codice della strada, il tempo di accensione della luce gialla del semaforo, la cui durata non può essere inferiore a tre secondi in corrispondenza al tempo di arresto di un veicolo che proceda ad una velocità non superiore ai 50 km/h, pur rimanendo possibile procedere all'impostazione di un intervallo superiore."

Infondato anche il terzo motivo perché ai fini della valutazione della legittimità della rilevazione delle due violazioni rileva che l'accertamento e il fatto dell'attraversamento con il rosso sono stati la conseguenza dell'utilizzazione dell'apparecchiatura automatica regolarmente funzionante ed omologata. Provata quindi la responsabilità della ricorrente.

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Scarica pdf Cassazione n. 2305/2022

Foto: 123rf.com
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