Della questione si è recentemente occupato il Giudice di Pace di Alessandria nella sentenza numero 115/2018

di Valeria Zeppilli - Il codice della strada, all'articolo 146, comma 3, sanziona gli automobilisti che proseguono la loro marcia nonostante il divieto imposto dalla segnalazione del semaforo. Nel disciplinare tale violazione, la predetta norma rinvia poi all'articolo 41, comma 10, del medesimo codice, in forza del quale, quando è accesa la luce gialla semaforica, agli automobilisti è impedito oltrepassare la linea di arresto a meno che non si trovino così tanto prossimi alla stessa da non potersi più arrestare in condizioni di sufficiente sicurezza. In tal caso, l'area di intersezione va comunque sgomberata con opportuna prudenza.

Simili norme sono state di recente analizzate dal Giudice di Pace di Alessandria nella sentenza numero 115/2018, qui sotto allegata, con la quale è stato accolto il ricorso di una società associata alla Globoconsumatori Onlus, sanzionata per non aver rispettato, con i suoi veicoli, il semaforo incontrato sul percorso di guida dei conducenti.

Lo studio del C.N.R.

Il giudice, nel ricostruire la disciplina del codice della strada sulle prescrizioni semaforiche, ha preso atto, tuttavia, che la legge nulla dice circa la durata del giallo, con riferimento alla quale le uniche fonti a disposizioni sono rappresentate da alcune normative tecniche richiamate nella nota numero 67906/2007 del Ministero dei trasporti e dettate da organisimi di unificazione o da enti di ricerca.

In particolare, deve farsi riferimento a quanto riportato nello studio prenormativo del C.N.R. del 10 settembre 2001, ove la durata del giallo viene fissata in:

  • 3 secondi per velocità dei veicoli in arrivo pari a 50 km/h,
  • 4 secondi per velocità dei veicoli in arrivo pari a 60 km/h,
  • 5 secondi per velocità dei veicoli in arrivo pari a 70 km/h.

In caso di traffico pesante con veicoli di lunghezza massima pari a 18,75 metri, la durata di 4 secondi è indicata anche per velocità di 50 km/h.

Si ringrazia il Consulente Tecnico Investigativo Giorgio Marcon per la cortese segnalazione

GdP Alessandria testo sentenza numero 115/2018
Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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