Una breve rassegna degli elementi innovativi introdotti all'istituto della composizione negoziata della crisi di impresa dalla recente L. n. 233 del 29 dicembre 2021

I nuovi strumenti della piattaforma telematica nazionale

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La domanda finalizzata all'apertura della composizione negoziata della crisi di impresa può essere presentata direttamente dai rappresentanti legali delle imprese interessate tramite una piattaforma telematica nazionale attivata da Unioncamere a partire dal 15 novembre 2021.

La L. n. 233 del 29 dicembre 2021 ha introdotto alcuni miglioramenti a tale piattaforma, e precisamente:

1) l'art. 30 ter ha disposto che la piattaforma in oggetto sia collegata alla Centrale Rischi della Banca d'Italia ed alle Banche dati dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS, consentendo in tal modo all'esperto nominato di accedere ai dati ivi contenuti ai fini della valutazione della trattativa;

2) l'art. 30 quater ha introdotto la possibilità per i creditori di accedere alla piattaforma telematica nazionale e di inserire al suo interno le informazioni sulla propria posizione creditoria;

3) l'art. 30 quinquies, infine, ha istituito un programma informatico gratuito per elaborare i dati necessari per accertare la sostenibilità del debito esistente.

Il nuovo "piano di rateizzazione"

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Nel caso in cui l'indebitamento complessivo dell'impresa non superi l'importo di Euro 30.000, il nuovo programma informatico istituito dall'art. 30 quinquies della L. n. 233 del 29 dicembre 2021 consente anche di elaborare un piano di rateizzazione, che viene poi comunicato ai creditori.

Se questi non manifestano il proprio dissenso entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, il piano si intenderà approvato e sarà eseguito secondo le modalità e i tempi ivi indicati, ferma ovviamente la responsabilità dell'imprenditore per l'inserimento di dati o informazioni non vere.

Il nuovo strumento di "allerta esterna"

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L'art. 30 sexies della L. n. 233 del 2021 ha invece introdotto un nuovo canale attraverso il quale, al fine di prevenire un possibile stato di insolvenza, viene suggerito agli imprenditori ritenuti vulnerabili l'avvio della procedura di composizione negoziata della crisi di impresa.

Tale norma, infatti, introduce l'obbligo per alcuni creditori pubblici (Agenzia delle Entrate, INPS ed Agenzia

della Riscossione) di segnalare all'imprenditore il momento in cui vengono superate determinate soglie individuate dalla legge, con il contestuale invito ad avviare la composizione negoziata della crisi di impresa, qualora ne ricorrano le condizioni.

In particolare, la legge prevede che:

1) l'INPS debba segnalare il ritardo di oltre 90 giorni nel versamento dei contributi previdenziali di importo superiore al 30% di quelli dovuti annualmente ed alla soglia di Euro 15.000 per le imprese con lavoratori subordinati ovvero superiori all'importo di Euro 5.000 per le altre imprese;

2) l'Agenzia delle Entrate deve segnalare l'esistenza di un debito scaduto e non versato per l'IVA superiore a 5.000 euro;

3) l'Agenzia della Riscossione deve segnalare l'esistenza di crediti affidati per la riscossione e scaduti da oltre 90 giorni superiori a 100.000 euro per le imprese individuali, 200.000 euro per le società di persone e 500.000 euro per le altre società.

Va tuttavia osservato che, a differenza di quanto previsto dal Codice della crisi di impresa, non è stato introdotta alcuna sanzione né per l'imprenditore che non si adegui alla segnalazione ricevuta, né per i creditori pubblici tenuti alle segnalazioni.


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Foto: 123rf.com
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