Gli elementi innovativi del nuovo strumento di liquidazione dei beni dell'impresa in crisi introdotto dagli articoli 18 e 19 del D.L. n. 118/2021 convertito con Legge 147/2021

Cos'è il nuovo "concordato semplificato"

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L'imprenditore in crisi può presentare un'istanza di concordato semplificato solo dopo essersi avvalso dell'istituto della composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa, e cioè del nuovo strumento stragiudiziale introdotto da D.L. n. 118/2021 convertito con Legge 147/2021 allo scopo di definire i rapporti dall'imprenditore ed i suoi creditori attraverso una sorta di mediazione assistita da un esperto.

Ebbene, se l'esperto nella sua relazione finale dichiara che le trattative, pur essendosi svolte con correttezza e buona fede, non hanno avuto esito positivo, e quindi non hanno portato ad un accordo tra l'impresa ed i creditori, l'imprenditore può presentare, nei 60 giorni successivi alla comunicazione della relazione finale, una proposta di concordato per la cessione dei beni dell'impresa.

Come si ottiene l'omologazione del concordato semplificato

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L'imprenditore può chiedere l'omologazione del concordato con ricorso presentato al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale.

Ricevuta l'istanza, il tribunale fissa un'udienza per l'omologazione ed ordina che la proposta, unitamente al parere di un ausiliario all'uopo nominato ed alla relazione finale dell'esperto, venga comunicata a cura del debitore ai creditori, che, entro 10 giorni dall'udienza, possono proporre opposizione all'omologazione.

All'udienza fissata, il Tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, omologa con decreto immediatamente esecutivo il concordato, quando rileva che la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto alla liquidazione fallimentare e comunque assicura un'utilità a ciascun creditore.

Come si svolge la liquidazione del patrimonio

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Con il decreto di omologazione del concordato semplificato, il tribunale nomina un liquidatore, con le medesime caratteristiche di quello previsto all'art. 182 della Legge Fallimentare, con riferimento al concordato preventivo nell'ipotesi in cui il concordato consista nella cessione dei beni.

Quando il piano di liquidazione comprende un'offerta da parte di un determinato soggetto avente ad oggetto il trasferimento in suo favore, anche prima dell'omologazione, dell'azienda o di uno o più rami d'azienda o di specifici beni, il liquidatore giudiziale, verificata l'assenza di soluzioni migliori sul mercato, dà esecuzione all'offerta ed alla vendita si applicano le norme sulla vendita forzata.

Quando il piano di liquidazione prevede che l'offerta in oggetto debba essere accettata prima della omologazione, all'offerta dà esecuzione l'ausiliario nominato dal Tribunale, verificata l'assenza di soluzioni migliori sul mercato, previa autorizzazione del tribunale.

Quali sono le differenze rispetto al concordato preventivo ordinario?

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Alla luce di quanto detto, la prima differenza riguarda l'elemento soggettivo.

Come detto, il nuovo concordato semplificato può essere utilizzato non in via autonoma, ma solo quale sviluppo della composizione negoziata non riuscita.

Ne consegue che se ne possono avvalere non solo gli imprenditori commerciali (come il concordato preventivo ordinario), ma tutti gli imprenditori commerciali ed agricoli che si trovino "in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza".

In altre parole, la nuova procedura è accessibile a qualsiasi imprenditore, non essendo previsti limiti dimensionali, né verso l'alto né verso il basso.

La seconda rilevante differenza è procedurale.

I soggetti interessati ad accedere al concordato semplificato non sono tenuti a presentare al tribunale competente una domanda di ammissione alla procedura, come invece richiede l'art. 161 co. 1 l. fall. per il concordato preventivo ordinario, ma a questo chiedono direttamente l'omologa della proposta e del piano liquidatorio che sarà comunicato ai creditori.

L'assenza di una verifica in merito all'ammissibilità della procedura da parte dell'organo giudiziario è bilanciata dal fatto che la non percorribilità di altre soluzioni è già stata esaminata dall'esperto indipendente che ha guidato il tentativo di composizione negoziata della crisi di impresa.

In tale contesto, il debitore non è tenuto a produrre la relazione dell'attestatore di cui al terzo comma dell'art. 161 l. fall. Tale attestazione è sostituita dalla certificazione rilasciata all'esito del tentativo di composizione negoziata circa l'impossibilità di individuare una soluzione idonea al superamento della crisi.

Una terza differenza di particolare spessore è la mancata riproduzione nel nuovo concordato di una norma simile all'art. 69-bis, con la conseguenza che il periodo sospetto ai fini delle revocatorie fallimentari inizia a decorrere solo dal momento della dichiarazione di fallimento, senza che gli effetti del fallimento retroagiscano alla data della domanda di concordato e tanto meno a quella di nomina dell'esperto nell'ambito del tentativo di composizione negoziata della crisi di impresa.

Un'ultima rilevante distinzione tra i due istituti in esame è infine costituita dal fatto che nel nuovo concordato semplificato i creditori non sono chiamati ad esprimere il loro parere tramite il voto (come in quello ordinario), ma possono soltanto proporre opposizione all'omologa e pertanto l'approvazione della proposta dipende esclusivamente dall'omologazione del tribunale.


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