Per il Garante privacy, i dati dei consumatori sono stati usati senza consenso e mancato rispetto del principio di responsabilizzazione

Telemarketing aggressivo, pesante multa per Enel Energia

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Una pesantissima sanzione da 26 milioni e 500 mila euro è stata comminata dal Garante per la protezione dei dati personali ad Enel Energia per telemarketing aggressivo. I dati dei consumatori sarebbero usati senza consenso e mancato rispetto del principio di responsabilizzazione. La risposta dell'Autorità, come chiarisce una nota, arriva dopo l'indagine, scaturita a seguito di centinaia di segnalazioni e reclami di utenti che lamentavano la ricezione, in nome e per conto di Enel Energia, di telefonate promozionali indesiderate, anche su disco pre-registrato, la difficoltà di esercitare i propri diritti in tema di protezioni dati personali e, più in generale, problemi derivanti dalla gestione dei dati nell'ambito dei servizi di fornitura energetica, ivi compresi i trattamenti svolti tramite l'area riservata del sito della società e la app di gestione dei consumi (cd. Profilo unico).

Da Enel energia «telefonate promozionali indesiderate»

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L'ufficio del Garante ha appurato l'aumento esponenziale del telemarketing nel settore energetico, in vista della scadenza per il passaggio dal mercato tutelato dell'energia elettrica e del gas al mercato libero. La nota spiega come sia« emerso un cronico, intenso e sempre più invasivo fenomeno di telefonate promozionali indesiderate, in assenza del necessario consenso, verso utenze riservate o iscritte al Registro delle opposizioni, oltre al tardivo o mancato riscontro a istanze di esercizio dei diritti di accesso ai dati personali o di opposizione al trattamento per finalità di marketing.

Le sanzioni ad Enel Energia

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Appurate le violazioni, il Garante Privacy ha applicato una sanzione di 26.513.977,00 euro. Inoltre, Enel Energia dovrà «adeguare ogni trattamento di dati svolto dalla rete di vendita a modalità e misure idonee a comprovare che l'attivazione di offerte e servizi e l'attivazione di contratti avvenga solo a seguito di contatti promozionali su numerazioni telefoniche censite e iscritte al Registro degli operatori della comunicazione (ROC)».

A ciò si aggiunga l'implemento di «ulteriori misure tecniche e organizzative per gestire le istanze di esercizio dei diritti degli interessati, in particolare il diritto di opposizione alle finalità promozionali, in modo da dare riscontro agli interessati non oltre 30 giorni dalla richiesta». La società, in ultimo, dovrà comunicare al Garante le iniziative intraprese per adeguarsi a quanto prescritto dal provvedimento. Oltre al pagamento della multa, la società dovrà adottare una serie di misure dettate dall'Autorità per conformarsi alla normativa nazionale ed europea sulla tutela dei dati.


Foto: 123rf.com
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