Per la Cassazione, per conservare il cognome dell'ex coniuge dopo il divorzio serve un interesse meritevole di tutela, non basta volerlo solo perché è un medico conosciuto

Serve un interesse meritevole per conservare il cognome dell'ex marito

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Non ha diritto a conservare il cognome del marito la ex moglie, che in sede di divorzio e nel giudizio di appello non fornisce elementi probatori sufficienti a dimostrare un interesse effettivamente meritevole di tutela che possa portare il giudice, in base a una decisione discrezionale, ad accogliere tale richiesta. Queste le precisazioni presenti nell'ordinanza della Cassazione n. 654/2022 (sotto allegata).

La vicenda processuale

La ex moglie di un medico avanza in sede di divorzio la domanda finalizzata a conservare, dopo il proprio, il cognome del marito medico. La richiesta però viene rigettata sia in questa sede che in appello.

Interesse alla conservazione del cognome del marito

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Nel rivolgersi alla Cassazione la donna solleva un unico motivo in cui ritiene che con il mancato accoglimento della sua domanda sia stato violato l'art. 5 della legge sul divorzio n. 898/1970.

La Corte di appello ha ignorato il suo interesse alla conservazione del cognome del marito, divenuto ormai parte integrante della sua identità personale, della sua vita sociale e di relazione. Da oltre 25 anni la stessa è infatti conosciuta, nella città in cui vive, con il cognome del marito.

Non comprende poi le ragioni per le quali la Corte di Appello non abbia ammesso e abbia al contrario screditato le prove documentali e per testi richieste. Trascurato infine, da parte della Corte, l'assenza di pregiudizio, che l'utilizzo del cognome da parte della donna, recherebbe al marito.

La conservazione del cognome dell'ex coniuge è decisione straordinaria

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La Cassazione dichiara il ricorso illegittimo prima di tutto perché la ricorrente sollecita una riesame della vicenda nel merito e una valutazione ex novo dei fatti allegati.

Precisa poi, che intende dare seguito all'orientamento che prevede che l'aggiunta del cognome del coniuge al proprio debba essere limitato al solo rapporto di coniugio, finché lo stesso perduri.

La deroga alla perdita del cognome del marito è una scelta rimessa alla discrezionalità

del giudice, secondo quanto previsto dalla lettera dell'art. 5 della legge sul divorzio e deve considerarsi un'ipotesi straordinaria che non può coincidere solo con il desiderio di conservare il cognome come tratto dell'identità della propria persona, soprattutto se dal punto di vista giuridico la relazione è chiusa.

Il provvedimento con cui il giudice, in via eccezionale, accorda la conservazione del cognome, deve essere motivato. La Corte di Appello, nel caso specifico ha escluso la sussistenza di un interesse meritevole alla conservazione (che non può identificarsi con la notorietà del marito), non ha inoltre ricavato dalle prove allegate la sussistenza di un tale interesse e il fatto che il cognome fosse parte dell'identità della donna.

Leggi anche:

- Divorzio: quando la ex può conservare il cognome del marito

- Divorzio: no al cognome del marito solo perché noto

Scarica pdf Cassazione n. 654/2022

Foto: 123rf.com
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