
- Riforma processo civile e impugnazioni
- Maggiore filtro in appello
- Le modifiche alla provvisoria esecutività delle sentenze appellate
- Reintroduzione del consigliere istruttore
- Le ipotesi di rimessione in primo grado
- Le altre novità della riforma per l'appello
- Riforma processo civile e Cassazione
- Il nuovo rinvio pregiudiziale in Cassazione
Riforma processo civile e impugnazioni
La riforma del processo civile (legge n. 206/2021) in vigore dal 24 dicembre 2021 cambia molte delle regole che disciplinano i giudizi in Italia.
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In particolare, importanti cambiamenti riguardano le fasi di impugnazione della sentenza.
Infatti, il processo in appello e il giudizio di Cassazione vengono parzialmente modificati soprattutto per favorire la funzione di filtro. In altre parole, stop alle perdite di tempo per cause che appaiono sin dall'inizio manifestamente infondate.
In quest'ottica di deflazione e semplificazione, il Parlamento ha dunque delegato il Governo ad adottare, con uno o più decreti legislativi da emanarsi entro un anno, le riforme indicate con la legge delega di riforma.
Maggiore filtro in appello
Il primo importante aspetto di modifica del giudizio di appello riguarda il c.d. filtro in appello, con l'introduzione di un'ulteriore ipotesi in cui i giudici potranno dichiarare l'impugnazione manifestamente infondata.
Attualmente il codice (art. 348-bis) fa riferimento alla possibilità di dichiarare l'inammissibilità del giudizio quando non vi siano ragionevoli probabilità di accoglimento. Con la riforma, il giudice potrà dichiarare manifestamente infondata l'impugnazione che non ha possibilità di essere accolta.
Tale sentenza dovrà essere resa in maniera succinta a seguito di trattazione orale.
Le modifiche alla provvisoria esecutività delle sentenze appellate
Rilevante è anche la modifica relativa alla provvisoria esecutività delle sentenze appellate.
Come noto, a seguito della riforma del 1990, la regola base è quella secondo cui l'impugnazione della sentenza in appello non sospende l'esecutività della stessa.
Ad oggi, la sospensione può essere concessa solo per gravi e fondati motivi.
Con l'attuale riforma, invece, l'esecutività del provvedimento di primo grado potrà essere sospesa se il giudice, sulla base di un giudizio prognostico, ritenga che l'impugnazione sia manifestamente fondata oppure se ritiene che dall'esecuzione della sentenza possano derivare gravi e irreparabili pregiudizi.
Se il provvedimento di primo grado consiste nella condanna al pagamento di una somma di denaro, è previsto che il grave pregiudizio di cui sopra possa consistere anche nella possibilità di insolvenza di una delle parti.
Reintroduzione del consigliere istruttore
Viene nuovamente introdotta nell'impianto codicistico la figura del consigliere istruttore (precedentemente eliminata dalla citata riforma del '90), che si identifica nel giudice designato dal presidente del collegio al quale viene affidato l'espletamento dell'intera fase prodromica alla decisione.
Il consigliere istruttore avrà vari poteri, tra cui quello di curare la trattazione del procedimento sull'esecuzione provvisoria. In particolare, sarà suo compito, sentite le parti, riferire al collegio ai fini dell'adozione dei provvedimenti relativi a tale fase.
Più in generale, davanti al consigliere istruttore si svolge la trattazione del giudizio d'appello. Tra i suoi principali poteri, quello di procedere al tentativo di conciliazione, ammettere i mezzi di prova e procedere all'assunzione degli stessi e infine fissare l'udienza davanti al collegio.
Anche tale innovazione è introdotta in ottica deflattiva, per consentire agli altri magistrati che avrebbero composto il collegio di occuparsi di altre controversie.
Le ipotesi di rimessione in primo grado
Tra le novità più importanti della riforma appare anche la limitazione delle ipotesi di rimessione della causa in primo grado ai soli casi di violazione del contraddittorio.
A tal fine saranno completamente riscritti gli artt. 353 e 354 c.p.c., che attualmente prevedono una serie di altre cause di rimessione della causa in primo grado, ad esempio per motivi di giurisdizione.
Le altre novità della riforma per l'appello
Tra le altre novità apportate dalla riforma, si segnala infine che:
- i termini per le impugnazioni decorreranno dal momento in cui la sentenza è notificata, anche per la parte che procede alla notifica;
- le indicazioni prescritte a pena di inammissibilità per gli atti introduttivi dell'appello dovranno essere esposte in modo chiaro, sintetico e specifico nell'atto di citazione;
- la dichiarazione di improcedibilità dell'appello, quando l'appellante non si costituisce in termini o quando non compare, dovrà essere adottata con ordinanza non impugnabile;
- nel procedimento di correzione delle sentenze contro le quali non sia stato proposto appello e delle ordinanze non revocabili, si potrà rinunciare alla partecipazione all'udienza con invito del giudice alla parte resistente a depositare note scritte. Si potrà, inoltre, esperire, entro un anno dalla pubblicazione del provvedimento, il procedimento di correzione nei casi di contestazione dell'attribuzione o quantificazione delle spese di lite liquidate con un provvedimento già passato in giudicato.
Riforma processo civile e Cassazione
Anche il giudizio davanti alla Corte di Cassazione viene modificato dalla riforma, con l'introduzione di alcune novità, la principale delle quali appare la riforma del c.d. filtro in Cassazione.
In particolare, viene prevista la soppressione della sezione filtro e l'introduzione di un procedimento accelerato per la definizione dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati. In particolare, le parti potranno scegliere se richiedere una camera di consiglio o rinunciare al ricorso.
Altra precisazione della riforma è che il ricorso in Cassazione dovrà contenere la chiara ed essenziale esposizione dei fatti della causa e la chiara e sintetica esposizione dei motivi.
Il nuovo rinvio pregiudiziale in Cassazione
Infine, la riforma introduce il nuovo istituto del rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione da parte del giudice di merito, per la risoluzione di una questione di diritto sulla quale abbia già sentito in contraddittorio le parti.
Presupposti del rinvio sono che la questione che ne è oggetto sia:
- esclusivamente di diritto;
- di particolare importanza;
- non sia stata ancora affrontata dalla Cassazione;
- presenti gravi difficoltà interpretative;
- sia suscettibile di ricorrere in numerose controversie.
Il rinvio viene operato con ordinanza che sospende il giudizio di merito. Il relativo provvedimento della Cassazione avrà per quest'ultimo efficacia vincolante.